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Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 102 (BUR n. 64/1979)

Proroga per l'anno 1980 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 'Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118'

Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 102 (BUR n. 64/1979) (Abrogata)

PROROGA PER L'ANNO 1980 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1978, n. 4 "INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 102 (BUR n. 64/1979) (Novellazione)

PROROGA PER L'ANNO 1980 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1978, n. 4 “INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA’ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118”.


Art. 1
Le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono autorizzate a eccedere per l' anno 1980 il numero di sedute massimo previste dal DPR 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 2
Ai componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 5.000 per seduta e di L. 1.000 per ogni
soggetto visitato.
Art. 3
All'onere di cui alla presente legge, previsto in Lire 50.000.000 annue, per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento delle commissioni invalidi civili.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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