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Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 103 (BUR n. 64/1979)

Autorizzazione della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo Governo - Confederazioni sindacali per l'erogazione di una somma 'una tantum' al personale dipendente degli Enti ospedalieri

Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 103 (BUR n. 64/1979) (Abrogata)

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO GOVERNO - CONFEDERAZIONI SINDACALI PER L'EROGAZIONE DI UNA SOMMA "UNA TANTUM" AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI OSPEDALIERI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 103 (BUR n. 64/1979)

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL' ACCORDO GOVERNO - CONFEDERAZIONI SINDACALI PER L'EROGAZIONE DI UNA SOMMA “UNA TANTUM” AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI OSPEDALIERI.


Art. 1
Per consentire il recepimento da parte degli enti ospedalieri della Regione, dell'accordo intervenuto il 24 agosto 1979 tra il Governo e le confederazioni sindacali in ordine alla erogazione al personale dipendente, per una sola volta e per il periodo 1 febbraio 1979 - 31 dicembre 1979, dell'importo lordo pari a L. 250.000 non pensionabile, è autorizzata la spesa di L. 11.022 milioni il cui ammontare rientra nello stanziamento già iscritto al cap. 101010002 concernente: “Ulteriore quota da ripartire del Fondo Regionale Assistenza Sanitaria” del bilancio di previsione della Regione Veneta per l'anno finanziario 1979.
Art. 2
Le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri verranno determinate ed attribuite con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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