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Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 105 (BUR n. 65/1979)

Aumento del tasso massimo annuo stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10 , per l'assunzione dei mutui autorizzati per l'anno 1979

Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 105 (BUR n. 65/1979) (Abrogata)

AUMENTO DEL TASSO MASSIMO ANNUO STABILITO DALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, n. 10 , PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI AUTORIZZATI PER L'ANNO 1979

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 105 (BUR n. 65/1979) (Novellazione)

AUMENTO DEL TASSO MASSIMO ANNUO STABILITO DALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, n. 10 PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI AUTORIZZATI PER L'ANNO 1979.


Art. 1
Il tasso massimo del 14 per cento annuo, stabilito alle lett. b) e c) dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10 , è elevato al 15,50 per cento.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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