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Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 106 (BUR n. 65/1979)

Integrazione del trattamento economico del personale dei Centri di formazione professionale

Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 106 (BUR n. 65/1979) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 106 (BUR n. 65/1979)

INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.


Art. 1
E' autorizzata la spesa, per l' esercizio 1979, di L. 1.850 milioni per l'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per gli addetti alla formazione professionale.
Alla spesa suddetta si provvede mediante riduzione di L. 1.850 milioni del Cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (partite “provvedimenti per l'attuazione della legge n. 285/ 1977” L. 1.000 milioni e “provvedimenti per l'addestramento professionale” L. 850 milioni) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
Art. 2
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
in diminuzione:


Cap. 196219740

L. 1.850.000.000
in aumento:


Cap. 052005136 “Attività di formazione professionale -finanziamento contributi”
L. 1.850.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO