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Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 107 (BUR n. 65/1979)

Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55

Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 107 (BUR n. 65/1979) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 55

Legge abrogata dall’articolo 5, della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 107 (BUR n. 65/1979) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 55 .


Art. 1
Lo stanziamento del capitolo istituito con legge regionale 13 settembre 1978, n. 55 , per contributi a società cooperative e consorzi tra imprese artigiane per la realizzazione e per la gestione di aree artigianali attrezzate, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale, è aumentato di Lire 550.000.000 per l' esercizio 1979.
Art. 2
Alla ripartizione dello stanziamento disposto al precedente articolo concorrono le domande comunque già pervenute a quelle che perverranno alla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono infatti salvi i criteri e le modalità di ammissione e di erogazione dei contributi già stabiliti agli artt. 5 e 7 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55 .
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 550.000.000, si fa fronte mediante riduzione per L. 200.000.000 del cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (partite: “Fiere e mercati” e “Mostre e Convegni”) e per L. 350.000.000 dal cap. 196219750 “Fondo globale e spese d'investimento normali” (Partita: “Iniziative per l'Artigianato”).
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione


Cap. 196219740
L. 200.000.000
L. 200.000.000
Cap. 196219750
L. 350.000.000
L. 350.000.000
In aumento:


Cap. 022002066 “Contributi a Società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate”
L. 550.000.000
L. 550.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO