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Legge regionale 2 marzo 1979, n. 12 (BUR n. 11/1979)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20, concernente il trattamento economico di missione del personale della Regione Veneto

Legge regionale 2 marzo 1979, n. 12 (BUR n. 11/1979) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1977, n. 20 , CONCERNENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE VENETO

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 marzo 1979, n. 12 (BUR n. 11/1979) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1977, n. 20 , CONCERNENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE VENETO


Art. 1
La legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20 , è modificata ed integrata da quanto disposto negli articoli che seguono, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal I ottobre 1978.
Art. 2
All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:
“Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consigli di Amministrazione degli Enti ed Aziende istituiti dalla Regione, deliberano il recepimento nell'ordinamento di ciascun Ente o Azienda della normativa concernente il trattamento economico di missione del personale regionale”.
Art. 3
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
“ Al personale della Regione comandato in missione fuori della circoscrizione comunale dove è ubicata la sede di servizio compete l'indennità di trasferta nelle misure di seguito indicate per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio:
- Direttore di dipartimento, Direttore di servizio, Funzionario, Collaboratore, Coadiutoree Applicato L. 19.100
- Operatore capo, Operatore qualificato, Operatore
ed Ausiliario L. 14.000.
Per i periodi di missione eccedenti le 24 ore o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un 24º della diaria intera per ogni ora di missione.
Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate.
Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Presidente della Giunta regionale, se si svolgono all'estero o trattasi di missioni del dirigente la Segreteria Generale della Programmazione;
- dal Presidente del Consiglio regionale se trattasi di missioni del dirigente la Segreteria Generale del Consiglio regionale o all'estero degli impiegati in servizio presso il Consiglio regionale;
- dal dirigente la Segreteria Generale della Programmazione per i dirigenti di Segreteria regionale e gli Assistenti;
- dal competente dirigente di Segreteria per i direttori di dipartimento;
- dal competente direttore di dipartimento per i direttori di servizio e dal competente direttore di servizio per il restante personale.
Al dipendente inviato in missione in località che disti, dalla sede di servizio, più di 90 minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, secondo gli orari ufficiali dei servizi di linea, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di pernottamento in albergo di I categoria per il personale con qualifica di direttore di dipartimento, e di II categoria per il rimanente personale.
In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.
Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dalla Amministrazione o da qualsiasi altro Ente pubblico la indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.
Nel caso di dipendenti che effettuino più di 15 missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.
L'indennità di trasferta non è dovuta per missioni compiute:
- nella località di abituale dimora;
- nelle ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore;
- nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica;
- in località distanti meno di 10 chilometri.
Le misure dell'indennità di trasferta, di cui al I comma del presente articolo, e le indennità chilometriche stabilite dal successivo art. 5, come sostituito dall'art. 7 della presente legge, sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al disposto del decreto del Ministro del Tesoro previsto dal 3º comma dell'art. 1 del DPR 16 gennaio 1978, n. 513”.
Art. 4
Dopo l'art. 2 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 2 bis - Per le missioni continuative svolte nella medesima località , l'indennità di trasferta cessa dopo 240 giorni continui.
Art. 2 ter - Il personale inviato in missione in località del territorio regionale, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede, salvo il caso di cui al 5º comma del precedente art. 2.
Art. 2 quater - Ai fini del computo delle distanze tra la località di partenza e quella di arrivo, si applicano i criteri di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 5
Il primo comma dell’art. 3 è sostituito dal seguente:
“Al dipendente in missione può essere consentito, nell'ambito della circoscrizione regionale, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo quale rimborso spese di viaggio, oltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale”.
Art. 6
Dopo il primo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 5 della presente legge, è inserito il presente:
“Quando particolari esigenze di servizio lo impongonoo qualora risulti economicamente più conveniente per la Regione, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato anche oltre i limiti della circoscrizione regionale”.
Art. 7
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
“Per i percorsi non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea, al dipendente in missione è corrisposto, oltre all'indennità di trasferta eventualmente spettante, una indennità di L. 100 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro, a titolo di rimborso spese”.
Art. 8
Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
“Alla liquidazione ed al pagamento delle indennità di trasferta nonchè al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese derivanti dalla presente legge si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale in base agli atti prodotti dal dipendente interessato, vistati dal dirigente responsabile e controllati dal direttore del Dipartimento per il Personale”.
Art. 9
L'art 9 è sostituito dal seguente:
“Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede, che non corrisponda a quella di residenza fissata precedentemente al trasferimento medesimo, compete una indennità di prima sistemazione nella misura unica di L. 170.000 maggiorata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, da erogarsi con i criteri previsti dall'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836”.
Art. 10
Al personale in missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla presente legge, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzati ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , e dell'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 46 , ovvero che saranno autorizzati con le successive leggi regionali che disciplineranno la materia del compenso del lavoro straordinario.
Art. 11
Al maggior onere derivante dalla presente legge, calcolato, per il 1978, in L. 32.000.000 e, per il 1979, in L. 130.000.000 si fa fronte mediante imputazione al Cap. 192019070 – parte spesa – “Compensi al personale per lavoro straordinario - indennità di missione e rimborso spese di viaggio” del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979.
Per l'esercizio 1980 e successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo del bilancio.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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