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Legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 (BUR n. 12/1979)

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977/1978 al 31 dicembre 1979

Legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 (BUR n. 12/1979) (Abrogata)

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1977/1978 AL 31 DICEMBRE 1979

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 (BUR n. 12/1979) (Novellazione)

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1977/ 1978 AL 31 DICEMBRE 1979.


Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore, per il biennio 1977- 78, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1979.
Art. 2
Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonchè alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO