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Legge regionale 16 marzo 1979, n. 16 (BUR n. 13/1979)

Norme di attuazione del primo comma dell'art. 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349

Legge regionale 16 marzo 1979, n. 16 (BUR n. 13/1979) (Abrogata)

NORME DI ATTUAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1977, N. 349

Legge abrogata a decorrere dall’1 maggio 1995 dall’articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 marzo 1979, n. 16 (BUR n. 13/1979)

NORME DI ATTUAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1977, N. 349.


Art. 1
La presente legge disciplina modalità e limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere dai medici degli ospedali, dei policlinici convenzionati e degli istituti a carattere scientifico, in un ambito diverso dall'attività istituzionale dell'ente.
La libera attività professionale può essere prestata nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato a operare o al di fuori degli stessi, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.
Art. 2 – Libera professione all’interno delle strutture
Nell'ambito delle strutture di cui al precedente art. 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura oltre il normale orario di lavoro:
a) in costanza di ricovero, subordinatamente all'esigenza primaria di garantire le funzioni istituzionali della struttura.
Gli spazi destinati a tale attività , distinti e specifici secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, vanno contenuti comunque nei limiti variabili dal 4 al 10 per cento del totale dei posti - letto, nel rispetto della competenza nosologica di ciascuna divisione o servizio e possono anche prescindere - in mancanza di camere separate - da riferimenti a livelli di comfort alberghiero.
Dette attività vengono svolte in equipes e sono comprensive dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, usufruendo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'amministrazione di appartenenza; tale attività libero - professionale deve svolgersi in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale.
La libera attività professionale intramurale è svolta nel quadro dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari pubblici al fine di assicurare la piena e omogenea funzionalità dei servizi stessi.
I sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno priorità per l'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.
Gli introiti della libera attività professionale di cui al presente articolo sono riscossi esclusivamente dall'amministrazione dalla quale il medico dipende.
Art. 3 – Tariffe
Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero - professionali sono determinate dalla Giunta regionale.
Il tariffario è determinato in modo da consentire la preventiva conoscenza dell'onere massimo che il paziente dovrà sostenere.
Art. 4 – Proventi della libera attività professionale svolta all’interno delle strutture e dei consulti di cui all’ultimo comma dell’art. 5
Gli accordi di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione ai medici dei proventi per libera attività professionale e per i consulti di cui all'ultimo comma del successivo art. 5.
Art. 5 – Libera professione all’esterno delle strutture
Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 1.
Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito l' esercizio di libera attività professionale esterna secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle convenzioni uniche nazionali di cui alla legge n. 349/ 1977 e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.
Fermi restando i divieti già previsti dalla legislazione vigente, ai medici a tempo definito è preclusa l'attività professionale comunque prestata in strutture private convenzionate, gestite in forma societaria o cooperativa.
Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentito la prestazione, anche al di fuori della struttura, di consulti resi in favore di privati, purchè da questi richiesti, salvo che in casi di estrema urgenza, tramite l'amministrazione di appartenenza e comunque dalla stessa autorizzati. In ogni caso il pagamento degli onorari dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l'amministrazione di appartenenza.
Art. 6
I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nell'attuazione della presente legge, sono tenuti a informare i cittadini, nelle forme più opportune, delle modalità di organizzazione ed esercizio della libera attività professionale svolta nell'ambito delle rispettive strutture.


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