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Legge regionale 23 marzo 1979, n. 17 (BUR n. 15/1979)

Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'Ente autonomo 'La Biennale di Venezia'

Legge regionale 23 marzo 1979, n. 17 (BUR n. 15/1979) (Abrogata)

ADEGUAMENTO DELLO STANZIAMENTO REGIONALE E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO "LA BIENNALE DI VENEZIA"

Legge abrogata dall’articolo 17, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 marzo 1979, n. 17 (BUR n. 15/1979) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DELLO STANZIAMENTO REGIONALE E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO “LA BIENNALE DI VENEZIA”.


Art. 1
A decorrere dall'anno 1979, gli stanziamenti disposti a norma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 74 a favore dell'Ente Autonomo “La Biennale di Venezia” sono determinati nella seguente nuova misura:
a) contributo annuo ordinario L. 30.000.000;
b) contributo annuo straordinario per l'attuazione di programmi concordati con la Regione L. 100.000.000.
Il contributo di cui alla lett. a) viene erogato in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.
I programmi da attuare con il contributo straordinario di cui alla lett. b) devono essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, e realizzati in collaborazione con i competenti Dipartimenti regionali.
La Giunta regionale, ad approvazione dei programmi può concedere una anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo.
La rimanente somma viene erogata ad attività svolta e previa presentazione di idonea documentazione.
Art. 2
A far tempo dall'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento di cui al cap. 054005200 sarà elevato da L. 20.000.000 a L. 30.000.000 e lo stanziamento di cui al cap. 054005205 sarà elevato da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.
Alla maggiore spesa di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione della somma di pari importo dal cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (partita: interventi per il potenziamento delle Attività Culturali) del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 al quale vengono pertanto apportate le seguenti variazioni:
In aumento:
Competenza
Cassa
Cap. 054005200 “Contributo annuo ordinario della Regione a favore dell'Ente Autonomo” La Biennale di Venezia””
L. 30.000.000
L. 30.000.000
Cap. 054005205 “Contributo annuo straordinario per l'attuazione di programmi concordati fra la Regione e l'Ente Autonomo " La Biennale di Venezia””
L. 100.000.000
L. 100.000.000
Totali
L. 130.000.000
L. 130.000.000
In diminuzione:
Competenza
Cassa
cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (partita: interventi per il potenziamento delle Attività Culturali)
L. 100.000.000

Fondo finale di cassa

L. 100.000.000
Per la copertura dello stanziamento di cassa si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo finale di cassa del bilancio per l'esercizio 1979.
Per gli anni successivi la spesa sopra determinata farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Art. 3
Con la presente legge si intendono abrogate le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 74 , fatta salva la loro applicazione per la definizione dei rapporti sorti dalla concessione dei contributi fino all'anno 1978.


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