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Legge regionale 23 marzo 1979, n. 18 (BUR n. 15/1979)

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1979

Legge regionale 23 marzo 1979, n. 18 (BUR n. 15/1979) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 marzo 1979, n. 18 (BUR n. 15/1979) (Bilancio)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979.


Art. 1
In esecuzione a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 63 , allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, ferrovie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna)
2.854.000.000

Fondo finale di cassa

2.854.000.000

2.854.000.000
2.854.000.000
Cap. 032003150 “Sovvenzione per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi navigazione interna” (capitolo di nuova istituzione)
2.854.000.000
2.854.000.000
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO