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Legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2 (BUR n. 3/1979)

Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 recante norme per l'istituzione e il funzionamento dei consigli di comprensorio

Legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2 (BUR n. 3/1979) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 80 RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI COMPRENSORIO

Legge abrogata dall’articolo 4, della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2 (BUR n. 3/1979) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 80 RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI COMPRENSORIO

Art. 1
Al fine di assicurare una adeguata funzionalità dei consigli di Comprensorio e per garantire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali la Regione del Veneto modifica ed integra l'art. 12, commi I, II e V nonché l'art. 18 della legge regionale 80.
Art. 2
Il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 80 vengono così sostituiti:
"La Regione contribuisce alle spese di primo impianto dei Consigli di Comprensorio nella seguente misura:
a) Lire 17 milioni per i comprensori fino a 80.000 abitanti;
b) Lire 19 milioni per i comprensori fino a 150.000 abitanti;
c) Lire 21 milioni per i Comprensori oltre i 150.000 abitanti.
Tali contributi non sono dovuti alle Comunità Montane di cui al III comma dell'art. 6 della legge regionale 80.
Le spese per il funzionamento dei Consigli di Comprensorio sono a carico della Regione nella seguente misura:
a) per l'anno 1978 lire 3 milioni ciascuno;
b) per gli anni 1979 e successivi, lire 15 milioni ciascuno.
A partire dall'esercizio 1979 ad ogni Provincia viene erogato un contributo annuo pari a lire 2 milioni per ciascun Comprensorio incluso nel suo territorio per studi ed altre iniziative a carattere intercomprensoriale promossi d'intesa con i Consigli di Comprensorio interessati e con la Giunta regionale.
La Giunta regionale dispone di un fondo di lire 31 milioni per il 1978 e di lire 40 milioni per il 1979 e successivi, per favorire attività di studio e di ricerca sui problemi attinenti al funzionamento dei Consigli di Comprensorio".
L'ultimo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Per la gestione dei fondi comunque assegnati per il suo funzionamento il Consiglio di Comprensorio è tenuto alla presentazione alla Giunta regionale di un rendiconto annuale".
Art. 3
Al Presidente del Consiglio di Comprensorio spetta una indennità di carica mensile fino a lire 200 mila onnicomprensive.
Agli altri componenti della Giunta spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta fino a lire 10 mila.
Ai componenti del consiglio spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta fino a lire 10 mila.
Tali indennità saranno fissate da apposita norma del Regolamento generale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 80.
Ai soli fini della presente legge le indennità di carica e di presenza, di cui ai commi precedenti, non spettano ai componenti degli organi delle Comunità Montane di cui al III comma dell'art. 6 della legge regionale 80.
Per il pagamento dell'indennità di carica e di presenza il Consiglio di Comprensorio può utilizzare i contributi erogati ai sensi dell'art. 2 della presente legge nella misura massima di L. 5.500.000.
Art. 4
L'art. 18 della legge regionale 80 viene integrato come segue:
"Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del I comma del precedente art. 2, determinata in L. 463.000.000 e alle spese previste dal V comma dello stesso articolo, si fa fronte per l'esercizio 1978 mediante riduzione del capitolo 066209740 "Fondo globale per spese correnti normali" (Partita: Spese funzionamento comprensori) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.
Per gli esercizi 1979 e successivi, la spesa di funzionamento dei Consigli di Comprensorio è fissata in L. 720.000.000, quella per l'attuazione di quanto disposto dal IV comma del precedente art. 1 in L. 96.000.000 e quella prevista dal V comma dello stesso articolo in L. 40.000.000.
Le spese di cui al comma precedente faranno carico per gli esercizi successivi al 1978 alla categoria VII del titolo XIX del bilancio pluriennale 1978-1980, con l'istituzione nel bilancio annuale di appositi distinti capitoli.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 096209740
500.000.000

Fondo finale di cassa

250.000.000

500.000.000
250.000.000
In aumento:


Cap. 097009870


"Contributo - una tantum - per le spese di primo impianto e organizzazione dei Consigli di comprensorio"


463.000.000


213.000.000
Cap. 097009841
"Spese per l'attività di studio e di ricerca a favore dei Consigli di Comprensorio" (Capitolo di nuova istituzione)




37.000.000




37.000.000

500.000.000
250.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.








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