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Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979)
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979
Sommario
“Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979) (Bilancio) (Abrogata)
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979
Sommario
“Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979.
Art. 1
In attuazione di quanto disposto dall'art. 52 - III e IV comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono apportate, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata:
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Competenza
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Cassa
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Variazioni in diminuzione
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Cap. 062106055 – “Quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera”
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L. 496.246.000.000
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L. 496.246.000.000
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Variazioni in aumento
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Cap. 024002076 – “Quota regionale del fondo sanitario nazionale di cui al III comma dell'art. 52, della legge 23 dicembre 1978, n. 833” (capitolo di nuova istituzione)
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L. 1.034.406.714.500
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L. 1.034.406.714.500
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Stato di previsione della spesa:
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Variazioni in diminuzione
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Cap. 202120060 – “Fondo regionale assistenza ospedaliera”
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L. 496.246.000.000
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L. 496.246.000.000
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Variazioni in aumento
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Cap. 101010001 – “Fondo regionale assistenza sanitaria – assistenza ospedaliera” (capitolo di nuova istituzione)
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L. 590.000.000.000
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L. 590.000.000.000
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Cap. 101010002 – “Ulteriore quota da ripartire del fondo regionale assistenza sanitaria” (capitolo di nuova istituzione)
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L. 444.160.714.500
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L. 444.160.714.500
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L. 1.034.406.714.500
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L. 1.034.406.714.500
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Art. 2
Sino all'emanazione della legge regionale per la completa ripartizione della quota regionale del fondo sanitario nazionale assommante a complessive L. 1.034.406.714.500 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sullo stanziamento del cap. 101010002 di cui al precedente art. 1, acconti in una o più soluzioni agli enti che esercitano assistenza sanitaria non ospedaliera sul territorio regionale.
L'erogazione dello stanziamento di cui al cap. 101010001, “Fondo regionale assistenza sanitaria - assistenza ospedaliera” è disciplinata dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 e successive modificazioni.
L'erogazione dello stanziamento di cui al cap. 101010001, “Fondo regionale assistenza sanitaria - assistenza ospedaliera” è disciplinata dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 e successive modificazioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979) (Bilancio)
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979.