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Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979)

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979

Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1979, n. 21 (BUR n. 16/1979) (Bilancio)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979.


Art. 1
In attuazione di quanto disposto dall'art. 52 - III e IV comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono apportate, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata:
Competenza
Cassa
Variazioni in diminuzione


Cap. 062106055 – “Quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera”
L. 496.246.000.000
L. 496.246.000.000
Variazioni in aumento


Cap. 024002076 – “Quota regionale del fondo sanitario nazionale di cui al III comma dell'art. 52, della legge 23 dicembre 1978, n. 833” (capitolo di nuova istituzione)
L. 1.034.406.714.500
L. 1.034.406.714.500
Stato di previsione della spesa:


Variazioni in diminuzione


Cap. 202120060 – “Fondo regionale assistenza ospedaliera”
L. 496.246.000.000
L. 496.246.000.000
Variazioni in aumento


Cap. 101010001 – “Fondo regionale assistenza sanitaria – assistenza ospedaliera” (capitolo di nuova istituzione)
L. 590.000.000.000
L. 590.000.000.000
Cap. 101010002 – “Ulteriore quota da ripartire del fondo regionale assistenza sanitaria” (capitolo di nuova istituzione)
L. 444.160.714.500
L. 444.160.714.500

L. 1.034.406.714.500
L. 1.034.406.714.500
Art. 2
Sino all'emanazione della legge regionale per la completa ripartizione della quota regionale del fondo sanitario nazionale assommante a complessive L. 1.034.406.714.500 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sullo stanziamento del cap. 101010002 di cui al precedente art. 1, acconti in una o più soluzioni agli enti che esercitano assistenza sanitaria non ospedaliera sul territorio regionale.
L'erogazione dello stanziamento di cui al cap. 101010001, “Fondo regionale assistenza sanitaria - assistenza ospedaliera” è disciplinata dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 e successive modificazioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO