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Legge regionale 6 aprile 1979, n. 22 (BUR n. 17/1979)
Acconto sui miglioramenti economici derivanti per il personale regionale dall'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti delle Regioni a statuto ordinario
Sommario
“Legge regionale 6 aprile 1979, n. 22 (BUR n. 17/1979) - Testo vigente”
ACCONTO SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI DERIVANTI PER IL PERSONALE REGIONALE DALL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE DEI DIPENDENTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 6 aprile 1979, n. 22 (BUR n. 17/1979) - Testo storico”
ACCONTO SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI DERIVANTI PER IL PERSONALE REGIONALE DALL' ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE DEI DIPENDENTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.
Art. 1
In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario, al personale regionale - escluso quello di cui all'art. 2 della presente legge - è attribuita, dall'1 ottobre 1978, salvo conguaglio ed in aggiunta dell'acconto fissato dall'art. 1 della
legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 , una somma mensile pari a:
- L. 23.000 per le qualifiche di ausiliario, operatore, operatore qualificato, applicato, operatore capo, coadiutore;
- L. 16.000 per le qualifiche di collaboratore e funzionario;
- L. 12.000 per la qualifica di direttore di servizio;
- L. 10.000 per la qualifica di direttore di dipartimento.
Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità , e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della Giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 .
Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità , e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della Giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 .
Art. 2
Al personale regionale assunto per pubblico concorso o in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della legge 2 aprile 1968, n. 482, che gode del trattamento economico a regime di cui all'art. 32 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita dall'1 ottobre 1978, salvo conguaglio e in aggiunta dell'acconto fissato dall'art. 1 della
legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 una somma mensile pari a:
- L. 35.000 per le qualifiche di ausiliario, operatore, operatore qualificato, applicato, operatore capo, coadiutore;
- L. 24.000 per le qualifiche di collaboratore e funzionario;
- L. 12.000 per la qualifica di direttore di servizio;
- L. 10.000 per la qualifica di direttore di dipartimento.
Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità , e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della Giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 .
Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità , e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della Giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 .
Art. 3
All'onere derivante dalla presente legge, calcolato per l' anno 1978 in L. 140.000.000 e per l'anno 1979 in L. 460.000.000, si farà fronte mediante imputazione dell'importo complessivo di L. 600.000.000 al Cap. 192019065 - parte spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 che offre sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.
Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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