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Legge regionale 6 aprile 1979, n. 22 (BUR n. 17/1979)

Acconto sui miglioramenti economici derivanti per il personale regionale dall'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti delle Regioni a statuto ordinario

Legge regionale 6 aprile 1979, n. 22 (BUR n. 17/1979) (Abrogata)

ACCONTO SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI DERIVANTI PER IL PERSONALE REGIONALE DALL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE DEI DIPENDENTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 aprile 1979, n. 22 (BUR n. 17/1979)

ACCONTO SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI DERIVANTI PER IL PERSONALE REGIONALE DALL' ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE DEI DIPENDENTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.


Art. 1
In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario, al personale regionale - escluso quello di cui all'art. 2 della presente legge - è attribuita, dall'1 ottobre 1978, salvo conguaglio ed in aggiunta dell'acconto fissato dall'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 , una somma mensile pari a:
- L. 23.000 per le qualifiche di ausiliario, operatore, operatore qualificato, applicato, operatore capo, coadiutore;
- L. 16.000 per le qualifiche di collaboratore e funzionario;
- L. 12.000 per la qualifica di direttore di servizio;
- L. 10.000 per la qualifica di direttore di dipartimento.
Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità , e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della Giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 .
Art. 2
Al personale regionale assunto per pubblico concorso o in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della legge 2 aprile 1968, n. 482, che gode del trattamento economico a regime di cui all'art. 32 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita dall'1 ottobre 1978, salvo conguaglio e in aggiunta dell'acconto fissato dall'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 una somma mensile pari a:
- L. 35.000 per le qualifiche di ausiliario, operatore, operatore qualificato, applicato, operatore capo, coadiutore;
- L. 24.000 per le qualifiche di collaboratore e funzionario;
- L. 12.000 per la qualifica di direttore di servizio;
- L. 10.000 per la qualifica di direttore di dipartimento.
Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità , e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della Giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 .
Art. 3
All'onere derivante dalla presente legge, calcolato per l' anno 1978 in L. 140.000.000 e per l'anno 1979 in L. 460.000.000, si farà fronte mediante imputazione dell'importo complessivo di L. 600.000.000 al Cap. 192019065 - parte spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 che offre sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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