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Legge regionale 13 aprile 1979, n. 23 (BUR n. 18/1979)

Prosecuzione degli interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 13 aprile 1979, n. 23 (BUR n. 18/1979) (Abrogata)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE, PREVISTI DALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, n. 13 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 aprile 1979, n. 23 (BUR n. 18/1979) (Novellazione)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ COLTIVATRICE, PREVISTI DALL' ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, n. 13 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI


Art. 1
Allo scopo di proseguire gli interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposto uno stanziamento di L. 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
L'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1979 è utilizzata per il pagamento di rate del concorso regionale negli interessi relativi a mutui agevolati concessi dagli Istituti di Credito a norma dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 che non trovino copertura negli stanziamenti recati da tale legge.
Art. 2
Il concorso regionale negli interessi su mutui di cui al precedente articolo sono concessi dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , modificato dalla legge regionale 24 aprile 1975, n. 42 .
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti recati dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 relativamente agli esercizi dal 1979 al 1988. L'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , è abrogato.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 011201095 Fidejussione a garanzia di prestiti di cui all'art. 2 legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 .
L. 200.000.000

Fondo finale di cassa

L. 200.000.000

L. 200.000.000
L. 200.000.000
In aumento:


Cap. 011201075 Contributi su mutui per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
L. 200.000.000
L. 200.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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