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Legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 (BUR n. 20/1979)

Interventi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo e turistico e per la promozione e diffusione del turismo sociale

Legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 (BUR n. 20/1979) (Abrogata)

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO RICETTIVO E TURISTICO E PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL TURISMO SOCIALE

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 (BUR n. 20/1979)

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO RICETTIVO E TURISTICO E PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL TURISMO SOCIALE.


Art. 1 - Finalità della legge
La Regione, al fine di sostenere e promuovere la riqualificazione ed il potenziamento del patrimonio ricettivo del proprio territorio, nonchè la realizzazione di opere e di servizi complementari all'attività turistica, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, in conformità alle indicazioni stabilite dal programma regionale di sviluppo.
Nell'attuazione delle misure previste dagli articoli seguenti sono assunti quali obiettivi dell'azione regionale:
- lo sviluppo delle strutture ed attrezzature destinate alla promozione e alla diffusione del turismo sociale;
- lo sviluppo turistico ed economico delle zone dichiarate montane o depresse nel rispetto dell'ambiente naturale;
- l'incremento ed il potenziamento delle strutture ed attrezzature complementari all'attività turistica, a carattere culturale, sportivo e ricreativo;
- l'incremento e la valorizzazione della ricettività minore e, in particolare, di quella offerta da aziende ed esercizi a conduzione familiare;
- l'ammodernamento e la riqualificazione funzionale delle opere e degli allestimenti ricettivi esistenti, anche ai fini di favorire un migliore equilibrio fra le diverse località ;
- una oculata distribuzione territoriale dei nuovi impianti, al duplice fine di evitare, nelle zone già sature di attrezzature, ulteriori compromissioni territoriali e paesaggistiche e di favorire l'insediamento di nuovi impianti nelle zone suscettibili di valorizzazione turistica.
Art. 2 - Programmazione degli interventi
La Giunta regionale, entro il 30 novembre 1979, nell'ambito degli obiettivi del programma regionale di sviluppo e sulla base delle indicazioni delle amministrazioni provinciali, dei comprensori, delle comunità montane, dell'associazione di comuni e delle associazioni di categoria, formula una proposta di piano triennale articolato in piani annuali di interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Il piano deve contenere la determinazione delle aree su cui realizzare i vari tipi di interventi e l'individuazione delle iniziative da ammettere al contributo regionale.
L'entità della spesa annua per l'attuazione del piano triennale di interventi verrà determinata per gli anni successivi al 1980 con la relativa legge di bilancio.
Il piano relativo alla utilizzazione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, in deroga a quanto previsto al primo comma limitatamente alla consultazione degli enti e associazioni sopracitati, deve essere presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Soggetti ed iniziative ammessi ai contributi
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi nella misura e alle condizioni indicate nei successivi articoli a favore di:
- enti locali territoriali e loro consorzi;
- enti pubblici e di diritto pubblico;
- società a prevalente partecipazione pubblica;
- cooperative operanti nel settore turistico;
- associazioni per il tempo libero e il turismo sociale operanti senza fini di lucro;
- imprenditori privati che esercitino o intendano esercitare attività di interesse turistico singolarmente o in forma associata.
Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) costruzione, riattamento ed ammodernamento di complessi ricettivi a carattere turistico - sociale, quali alberghi e ostelli della gioventù , villaggi turistici e campeggi gestiti da enti e associazioni non aventi finalità di lucro, case per ferie e ogni altro allestimento concernente il turismo sociale, rifugi, bivacchi e sentieri alpini, con priorità alle iniziative assunte da enti e associazioni, di cui al primo comma del presente articolo. Tra queste iniziative sono comprese l'acquisto del terreno in caso di nuove costruzioni o l'acquisto dell'immobile in caso di riattamento e ammodernamento;
b) costruzione, riattamento e ammodernamento di complessi ricettivi nelle zone montane e/ o nelle zone depresse suscettibili di incremento turistico, in cui le capacità ricettive attuali sono inesistenti o inadeguate. Tra queste iniziative si intendono comprese quelle rivolte all'acquisto e all'adattamento di immobili abbandonati specialmente nelle località montane e quelle rivolte all'acquisto del terreno in caso di nuove costruzioni;
c) realizzazione di opere e di impianti complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico nelle località marine, montane, lacuali e termali; gli impianti possono essere anche di carattere turistico - sportivo, turistico - culturale e turistico - ricreativo, purchè non si tratti di impianti già finanziati o suscettibili di finanziamento sulla base di altre leggi statali o regionali.
Tra queste iniziative si intendono comprese quelle volte all'acquisto e alla costruzione degli immobili da destinare ad uffici di informazione e assistenza turistica da parte di enti pubblici o di loro consorzi;
d) ricostruzione, ampliamento e riattamento degli alberghi, pensioni, locande, esclusi gli alberghi classificati di lusso;
e) arredamento degli immobili di cui alle lett. a), b) e d) o rinnovo dell'arredamento già esistente quando risulti insufficiente o obsoleto.
Fra le iniziative di riattamento verrà accordata la priorità a quegli interventi ritenuti obbligatori per disposizioni di legge.
Art. 4 - Forma e misura dei contributi
Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concede contributi nelle seguenti forme e misure:
a) contributi "una tantum" in conto capitale per le opere di cui alle lett. a), b) e c) limitatamente alle iniziative ubicate in zone montane e/ o depresse suscettibili di incremento turistico, dell'art. 3 da realizzarsi da parte di enti pubblici e di enti e associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale;
b) contributi annuali costanti, per un periodo di dieci anni, da corrispondere direttamente ai beneficiari, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, nella misura del 5 per cento annuo della spesa ammessa a contributo.
I contributi "una tantum" di cui alla lett. a) sono concessi nella seguente misura:
- 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le opere da realizzarsi da parte di enti locali o loro consorzi e per quelle opere aventi carattere di iniziative pilota promosse dagli enti pubblici e da enti e associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale. Le iniziative pilota possono riguardare soltanto le opere di cui alla lett. a) dell'art. 3;
- 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare il limite di 20 milioni, per le opere da realizzarsi dagli altri enti e associazioni di cui alla lett. a) del presente articolo.
Art. 5 - Presentazione delle domande e istruttoria
Le domande dei comuni, dei consorzi di comuni, delle province e delle comunità montane rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 devono essere presentate al Presidente della Regione, tramite gli uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio.
Le altre domande intese ad ottenere i contributi, indirizzate al Presidente della Regione, devono essere invece presentate al Sindaco del comune nella cui circoscrizione l' opera sarà realizzata o al Presidente della comunità montana per le iniziative da attuarsi nel territorio di competenza della comunità stessa.
Le domande, di cui ai precedenti commi, devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del programma annuale di interventi.
Le domande devono essere corredate:
a) dal progetto o dal programma di massima dell'iniziativa, con l'indicazione dell'area prescelta idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi;
b) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;
c) dal preventivo di spesa;
d) dalla dichiarazione del Sindaco attestante che le iniziative per le quali viene presentata la domanda non hanno avuto attuazione neppure parziale prima dell'entrata in vigore della presente legge; quando l'iniziativa comporti opere edilizie e infrastrutturali la dichiarazione deve attestare la loro compatibilità con le prescrizioni urbanistiche in vigore.
Nella domanda i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità le eventuali altre richieste di contributi avanzati nei confronti dello Stato o di enti pubblici per le medesime iniziative.
Alle domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alla lett. e) dell'art. 3 devono essere allegati i seguenti documenti:
1. preventivo dettagliato delle spese previste;
2. relazione illustrativa dei motivi che giustificano gli acquisti o le spese.
Le domande di cui al secondo comma del presente articolo devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Presidente della Regione, tramite gli uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio, corredate dal parere della Giunta comunale o della comunità montana.
Gli uffici regionali del Genio Civile, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, provvedono a trasmetterle al Presidente della Giunta regionale corredate del parere sulla congruità dei prezzi e sull'ammontare della spesa ammissibile.
La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera la ripartizione dei contributi in conformità al programma annuale di cui all'art. 2 e sulla base delle domande pervenute.
Art. 6 - Documentazione definitiva e assegnazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere
Approvata la ripartizione dei contributi, la Giunta, per le iniziative ammesse, provvede a dare comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi 180 giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, al Presidente della Regione, tramite gli uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio:
a) il piano finanziario;
b) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere, se necessario;
c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.
Sulla base di tale documentazione e delle risultanze della conseguente istruttoria svolta, secondo le rispettive competenze, dall'ufficio regionale del Genio Civile competente e dal Dipartimento regionale per il Turismo, la Giunta dispone, con propria deliberazione, l'assegnazione del contributo concesso, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori e le eventuali particolari condizioni.
La Giunta regionale, provvede alla vigilanza ed alla verifica della esecuzione delle opere, tramite gli uffici regionali del Genio Civile competenti per territorio.
Art. 7 - Modalità di erogazione dei contributi
I contributi diretti annuali di cui alla lett. b) dell'art. 4 sono versati annualmente ai beneficiari.
I contributi "una tantum" in conto capitale per le iniziative che comportino esecuzione di lavori e di opere sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata dal competente Ufficio regionale del Genio Civile. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento di lavoro e comunque fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo.
Art. 8 - Iniziative escluse dai contributi
Non sono ammesse ai contributi di cui ai precedenti articoli le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state già attuate o siano in corso di realizzazione.
Art. 9 - Non cumulabilità dei contributi
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro, nè con altri contributi provinciali, regionali o statali concessi per le stesse iniziative.
Art. 10 - Vincolo di destinazione
Gli immobili di cui alla lett. a), con esclusione dei sentieri alpini, ed alle lett. b) e d) di cui all'art. 3, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione per la durata di dieci anni.
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari. Esso ha effetto anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità dell'immobile.
Per le altre iniziative previste dall'art. 3, lett. c) ed e) e per quelle relative ai sentieri alpini di cui alla lett. a), i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di dieci anni.
Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, può autorizzare con proprio provvedimento, anche prima che scadano i termini di cui al primo e terzo comma, il mutamento della destinazione quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione integrale dei contributi percepiti, aumentati dagli interessi al tasso legale.
Gli immobili acquistati con il contributo regionale non possono essere alienati prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo.
Art. 11 - Riduzione e revoca dei contributi
Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con delibera della Giunta regionale qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) la dichiarazione fatta dal beneficiario ai sensi dell'art. 5, risulti non vera o inesatta, come pure in ogni caso di accertata violazione del divieto di cui all'art. 9;
d) venga mutato la destinazione dell'immobile prima che scadano i termini previsti dall'art. 10 e senza che ricorrano le condizioni ivi previste;
e) venga alienato l'immobile acquistato con il contributo regionale prima che siano trascorsi 5 anni dalla concessione del contributo stesso;
f) vengano apportate alle iniziative ammesse al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 12 - Disposizioni finanziarie
Per gli interventi previsti dalla presente legge alla lett. a) dell'art. 4 è autorizzata la seguente spesa:
L. 1.800.000.000, per l'esercizio finanziario 1979;
L. 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1980.
Per gli interventi previsti dalla presente legge alla lett. b) dell'art. 4 è autorizzata la spesa annua di L. 1 miliardo per anni 10.
Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1979, relativa agli interventi "una tantum" in conto capitale di cui alla lett. a) dell'art. 4 si provvede:
- in quanto a L. 1.500.000.000, mediante utilizzo, ai sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale n. 72 del 9 dicembre 1977, della somma iscritta nel cap. 096209740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: interventi per il potenziamento di iniziative turistiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;
- in quanto a L. 300.000.000, mediante prelievo dal cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: interventi per il potenziamento delle iniziative turistiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
La spesa di L. 100.000.000, per l'anno 1980, sempre relativa agli interventi "una tantum", in conto capitale di cui alla lett. a) dell'art. 4 trova riscontro nel titolo III, categoria III, del bilancio pluriennale 1979- 1981.
Alla spesa decennale di annue lire 1 miliardo per gli interventi di cui all'art. 4, lett. b), si fa fronte, per l'esercizio 1979, mediante prelievo dal capitolo 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: interventi per il potenziamento delle iniziative turistiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
Per i successivi esercizi la spesa trova riscontro nel titolo III, categoria III, del bilancio pluriennale 1979- 1981.
Art. 13 - Variazioni di bilancio
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219740
L. 1.300.000.000



L. 2.800.000.000

L. 1.300.000.000
L. 2.800.000.000
In aumento:


Cap. 033003256 - Contributi "una tantum" in conto capitale per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico; spesa finanziata per L. 1 miliardo 500.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale n. 72 del 9 dicembre 1977. (Capitolo di nuova istituzione)
L. 1.800.000.000
L. 1.800.000.000
Cap. 033003257 - Contributi annuali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico. (Capitolo di nuova istituzione)
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000

L. 2.800.000.000
L. 2.800.000.000
Art. 14 - Norme transitorie
Nella prima applicazione della presente legge, le domande presentate ai sensi delle leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 13 e 30 maggio 1975, n. 61, e 9 giugno 1975, n. 75, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla stessa purchè rientranti tra le iniziative da ammettere a contributo, previste dagli articoli precedenti.
Gli interessati sono tenuti a presentare, entro il termine previsto dal terzo comma dell'art. 5, istanza di richiamo, corredata dalla dichiarazione del Sindaco attestante che le iniziative non hanno avuto attuazione neppure parziale prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 - Norma finale
Con la presente legge si intendono abrogate le leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 13, 30 maggio 1975, n. 61, fatta salva la loro applicazione ai rapporti sorti dalle domande già ammesse al contributo regionale ai sensi delle precitate leggi e non ancora esauriti.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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