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Legge regionale 27 aprile 1979, n. 29 (BUR n. 20/1979)
Norme in materia di igiene e sanità pubblica, di polizia veterinaria e di autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie
Sommario
“Legge regionale 27 aprile 1979, n. 29 (BUR n. 20/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DI POLIZIA VETERINARIA E DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SU ISTITUZIONI SANITARIE
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 27 aprile 1979, n. 29 (BUR n. 20/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI POLIZIA VETERINARIA E DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SU ISTITUZIONI SANITARIE
Articolo unico
I compiti già svolti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli uffici sanitari e veterinari comunali e consortili, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, continuano a essere svolti dagli stessi uffici.
Sino alla emanazione della legge regionale prevista dal primo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'esercizio delle competenze demandate al Presidente della Giunta regionale dall'ultimo comma del predetto art. 43 già attribuite al medico provinciale ai sensi della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , continuano a essere esercitate dal medico provinciale per il territorio di competenza.
Sino alla emanazione della legge regionale prevista dal primo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'esercizio delle competenze demandate al Presidente della Giunta regionale dall'ultimo comma del predetto art. 43 già attribuite al medico provinciale ai sensi della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , continuano a essere esercitate dal medico provinciale per il territorio di competenza.
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