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Legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 (BUR n. 20/1979)

Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale

Legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 (BUR n. 20/1979) (Abrogata)

NORME PER LA POLIZIA IDRAULICA E PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI NEGLI ALVEI E NELLE ZONE GOLENALI DEI CORSI D'ACQUA E NELLE SPIAGGE E FONDALI LACUALI DI COMPETENZA REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 7, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 (BUR n. 20/1979)

NORME PER LA POLIZIA IDRAULICA E PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI NEGLI ALVEI E NELLE ZONE GOLENALI DEI CORSI D'ACQUA E NELLE SPIAGGE E FONDALI LACUALI DI COMPETENZA REGIONALE.


Art. 1
L'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaie nell'alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, è regolata da piani di estrazione predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Comunità montane e i Comprensori interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione Tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e successive modificazioni.
La Commissione Tecnica regionale per l'espressione del parere di cui al comma precedente è integrata da un geologo, da un ingegnere esperto in idraulica fluviale, nominati dalla Giunta regionale, da un rappresentante dell'Ente Nazionale per l' Energia Elettrica e dal Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, aventi voto consultivo.
Art. 2
I piani di estrazione hanno di norma durata biennale.
La modifica e l'aggiornamento dei piani di estrazione possono essere effettuati anche prima della scadenza con la stessa procedura prevista dall'art. 1.
Art. 3
Le autorizzazioni e le concessioni di estrazione e di asporto di sabbie e ghiaie nell'ambito dei piani di cui ai precedenti articoli della presente legge sono rilasciate, per quantità non superiori a 5.000 metri cubi, dal Direttore dell'ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio e, oltre tale quantità , dal Direttore del Dipartimento dei Lavori Pubblici.
Art. 4
Fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 1 della presente legge le autorizzazioni e le concessioni di estrazione e di asporto di sabbie e ghiaie per quantità non superiori a 3.000 metri cubi sono rilasciate dal Direttore dell'ufficio regionale del Genio Civile, competente per territorio, previo parere favorevole della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e successive modificazioni.
Oltre tale quantità le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento dei Lavori Pubblici previo parere favorevole della Commissione Tecnica regionale integrata come all'art. 1 della presente legge.
Art. 5
Le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e loro pertinenze idrauliche, e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, sono attribuite al Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile, competente per territorio.
Le autorizzazioni e le concessioni relative sono rilasciate dal Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile, competente per territorio, previo parere favorevole della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici.
Art. 6
Le concessioni, disciplinate dalla presente legge, sono soggette al pagamento di canoni e al versamento di un deposito cauzionale.
La misura dei canoni e del deposito cauzionale, da versare alla Regione, è determinata dalla Giunta regionale.
La concessione è rilasciata previo versamento dei canoni di cui al precedente comma nonchè della cauzione.
Art. 7
La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio Civile e dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste, competenti per territorio.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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