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Legge regionale 4 maggio 1979, n. 34 (BUR n. 22/1979)

Contributo regionale per la costruzione di un molo per l’industria cantieristica

Legge regionale 4 maggio 1979, n. 34 (BUR n. 22/1979) (Abrogata)

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DI UN MOLO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 maggio 1979, n. 34 (BUR n. 22/1979)

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DI UN MOLO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA


Art. 1
Per garantire la vitalità socio - economica di Venezia è dichiarata di preminente interesse l'attività cantieristica che si svolge entro la vigente conterminazione lagunare.
Art. 2
Al fine di rendere più efficiente l'attività di cui all'art. 1, si dispone, a titolo di contributo a favore della Società per Azioni a partecipazione statale CNOMV - Cantieri Navali e Officine Meccaniche di Venezia - uno stanziamento pari al 70 per cento delle somme investite e nei limiti di L. 1.000 milioni.
Il contributo è finalizzato alla costruzione su area del Demanio Marittimo, in adiacenza all'area dove già opera la Società CNOMV, di un pontile che consenta l'attracco di navi di medio - grande tonnellaggio.
Art. 3
L'erogazione del contributo è subordinata all'esperimento di una regolare gara di appalto mediante licitazione privata o appalto concorso, nel rispetto delle norme sulla contabilità dello Stato.
Art. 4
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro presentazione della seguente documentazione:
a) progetto esecutivo dell'opera accompagnato dalla relazione illustrativa;
b) copia della concessione a costruire rilasciata nel rispetto della vigente legislazione e, in particolare, della legge 16 aprile 1973, n. 171;
c) copia dell'atto di concessione dell'area demaniale su cui dovrà sorgere il pontile;
d) deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale la Società CNOMV, al momento della scadenza o comunque della cessazione della concessione, si obbliga a non avanzare pretese di qualsiasi genere per gli oneri da essa sostenuti per la costruzione e per la successiva manutenzione del pontile dovendosi esso intendere acquisito dal Demanio Marittimo senza compensazione alcuna.
Art. 5
Il contributo di cui alla presente legge verrà erogato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo le seguenti modalità:
- il 50 per cento alla data d'inizio dei lavori;
- il 30 per cento alla data di ultimazione dei lavori;
- il 20 per cento alla presentazione dell'atto di collaudo dal quale risulti l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e che l'opera è divenuta agibile.
Sarà a carico della Società CNOMV l'eventuale maggiore spesa che in aggiunta al contributo di cui all'art. 2 si manifestasse necessaria per portare a termine l'opera.
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 1.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Costruzione molo per industria cantieristica") dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 7
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219760
L. 1.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 1.000.000.000

L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
In aumento:


Cap. 031003013 "Contributo regionale per la costruzione di un molo per l'industria cantieristica" (Capitolo di nuova istituzione)
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000


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