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Legge regionale 4 maggio 1979, n. 35 (BUR n. 22/1979)

Prestiti agevolati per la conduzione delle aziende agricole singole e associate e per anticipazioni ai soci conferenti di organismi agricoli associativi

Legge regionale 4 maggio 1979, n. 35 (BUR n. 22/1979) (Abrogata)

PRESTITI AGEVOLATI PER LA CONDUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE E PER ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI DI ORGANISMI AGRICOLI ASSOCIATIVI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 maggio 1979, n. 35 (BUR n. 22/1979)

PRESTITI AGEVOLATI PER LA CONDUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE E PER ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI DI ORGANISMI AGRICOLI ASSOCIATIVI.


Art. 1 - Finalità della legge
Fino all'approvazione di una legge quadro per il settore agricolo e in attuazione degli obiettivi stabiliti dal PRS, la presente legge reca disposizioni per la concessione di prestiti agevolati di conduzione e per anticipazioni ai soci conferenti di organismi agricoli associativi.
Art. 2 - Prestiti di conduzione
A favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, di cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di conduzione, contratti ai termini dell'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.
I suddetti benefici sono accordati con preferenza agli imprenditori coltivatori diretti proprietari e fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti di aziende agricole, nonchè alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli zootecnici, ivi comprese le stalle sociali.
Art. 3 - Prestiti per anticipazione ai soci di organismi agricoli associativi
A favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi su prestiti contratti, ai termini dell'art. 2, n. 4, lett. b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, per la corresponsione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli e zootecnici conferiti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva.
Tali prestiti non potranno eccedere i tre quinti del valore attribuito ai prodotti conferiti e dovranno essere commisurati al volume effettivo delle anticipazioni e al periodo per il quale tali anticipazioni non risultino coperte dal reintegro consentito dalla vendita dei prodotti sui quali sono state calcolate.
Art. 4 - Determinazione del concorso regionale negli interessi
Il concorso regionale negli interessi sui prestiti previsti dalla vigente legge sarà concesso, per la durata massima di mesi dodici, in conformità di quanto stabilito dagli artt. 32 e 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 .
Art. 5 - Fidejussione da parte dell'E.S.A.V.
I prestiti di cui alla presente legge potranno essere assistiti dalla garanzia fidejussoria dell' Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, ai termini di quanto previsto dall'art. 2, lett. b) della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
A tal fine la Regione assegna all'ESAV mezzi finanziari per provvedere all'integrazione del fondo di garanzia dell'Ente medesimo.
Art. 6 - Interventi per le aree agricole individuate dal Programma Regionale di Sviluppo
Il 10 per cento degli stanziamenti disposti dalla presente legge è destinato per il finanziamento degli interventi nelle aree agricole individuate dal Programma Regionale di Sviluppo.
Qualora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge non fossero stati approvati i piani zonali agricoli, il 10 per cento di cui sopra potrà essere erogato dalla Giunta regionale secondo le finalità della presente legge, con priorità alle aree sopra citate.
Art. 7 - Procedure
Per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, valgono, in quanto compatibili, anche le altre disposizioni stabilite dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 .
La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, stabilisce i criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 8 - Disposizioni finanziarie
Per gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della presente legge, sono disposti per l'esercizio 1979 rispettivamente stanziamenti per L. 4.000.000.000, e per L. 5.000.000.000.
Per gli interventi di cui all'art. 5 è fissata per l'esercizio 1979 la spesa massima di L. 900.000.000.
Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti si provvede come segue:
- in quanto a L. 2.000.000.000 mediante riduzione del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: Prestiti di conduzione) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- in quanto a L. 2.000.000.000 mediante riduzione del cap. 196219750 "Fondo globale spese di investimento normali" (partita: Prestiti di esercizio in agricoltura) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- in quanto a L. 5.900.000.000 mediante utilizzazione dell'assegnazione per l'esercizio 1978 di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403; assegnazione già introitata nell'esercizio 1978 e attribuita all'esercizio 1979 ai sensi del II comma dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 9 - Variazioni di bilancio
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 196219740
L. 2.000.000.000

Cap. 196219750
L. 2.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 9.900.000.000

L. 4.000.000.000
L. 9.900.000.000
In aumento


Cap. 011201161 "Prestiti di conduzione". (Capitolo di nuova istituzione)
L. 2.000.000.000
L. 2.000.000.000
Cap. 011201162 "Prestiti di conduzione" (Somma già introitata nell'esercizio 1978, sull'assegnazione di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 e attribuita all'esercizio 1979 ai sensi del II comma dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ). (Capitolo di nuova istituzione)
L. 2.000.000.000
L. 2.000.000.000
Cap. 011201086 "Prestiti d'esercizio per anticipazioni ai soci". (Capitolo di nuova istituzione)
L. 1.100.000.000
L. 1.100.000.000
Cap. 011201087 "Prestiti di esercizio per anticipazioni ai soci" (Somma già introitata nell'esercizio 1978 sull'assegnazione di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 e attribuita all'esercizio 1979 ai sensi del II comma dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ). (Capitolo di nuova istituzione)
L. 3.900.000.000
L. 3.900.000.000
Cap. 011201088 "Fondo da assegnare all'ESAV per garanzia fidejussoria" (Capitolo di nuova istituzione)
L. 900.000.000
L. 900.000.000
Totale
L. 9.900.000.000
L. 9.900.000.000
Art. 10 - Entrata in vigore della legge
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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