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Legge regionale 18 maggio 1979, n. 37 (BUR n. 24/1979)

Norme in materia di promozione e diffusione di attività musicali teatrali e cinematografiche

Legge regionale 18 maggio 1979, n. 37 (BUR n. 24/1979) (Abrogata)

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Legge abrogata dall’articolo 17, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 maggio 1979, n. 37 (BUR n. 24/1979)

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITà MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE.


Art. 1 - Principi generali
La Regione del Veneto partecipa alla promozione di attività dirette a favorire l'espressione e la diffusione della cultura musicale, teatrale e cinematografica nel territorio regionale.
A tal fine la Regione concede contributi a favore di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonchè a favore di enti locali o loro consorzi per l' attuazione di programmi di attività.
Art. 2 - Conferenza annuale
Al fine di attuare il coordinamento delle iniziative e dei programmi di attività di cui al precedente articolo, la Giunta regionale convoca, ogni anno, una conferenza regionale pubblica di rappresentanti degli Enti locali.
Art. 3 - Contributi ad Enti locali, istituzioni ed Associazioni per il settore musicale
La Regione, per l'attuazione di iniziative e attività nel settore musicale, concede contributi a:
a) Enti locali e loro Consorzi;
b) Enti, Istituti e Associazioni promotrici;
c) Conservatori, Accademie e Centri di cultura musicale;
d) Enti locali o loro Consorzi per programmi di decentramento musicale realizzati di intesa con gli Enti lirici, teatri di tradizione e Istituzioni concertistico - orchestrali.
Art. 4 - Commissione tecnico-consultiva per il settore musicale
Ai fini della concessione dei contributi previsti dal precedente articolo nel settore musicale, la Giunta regionale si avvale di una apposita Commissione tecnico - consultiva, presieduta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato e composta da:
a) il Direttore del Dipartimento per le Attività culturali e Sportive;
b) 5 rappresentanti delle Associazioni a larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo musicale, individuate dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante dell'AGIS;
d) un rappresentante dell'ANCI veneta;
e) tre esperti del settore musicale, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
I Commissari di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente sono designati dalle Organizzazioni che rappresentano.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.
Art. 5 - Criteri per la determinazione delle proposte di contributo del settore musicale
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione tecnico - consultiva di cui al precedente articolo 4, accertata l'importanza culturale e artistica dell'attività , terrà conto dei seguenti criteri:
a) diffusione dell'attività musicale nel territorio regionale;
b) recupero e promozione della cultura musicale veneta;
c) finalizzazione dell'attività musicale con particolare riguardo alle esigenze dei settori scolastico, giovanile, del lavoro e degli anziani.
Art. 6 - Insegnamento musicale
La Giunta regionale concede contributi, in materia di orientamento musicale, a Enti locali e ad Associazioni musicali promotrici, per il completamento di programmi di insegnamento di musica bandistica, concertistica, corale e popolare, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Contributi ad Enti locali Istituzionali ed Associazioni per il settore teatrale
La Regione concede annualmente contributi a:
- Enti locali, Istituzioni ed Associazioni che svolgano attività di produzione con particolare riguardo a quelle rivolte alla conoscenza e valorizzazione del teatro veneto;
- Enti locali, Istituzioni ed Associazioni che costituiscano circuiti per la distribuzione organica e coordinata dell'attività teatrale nel territorio della Regione;
- Enti locali, Istituzioni ed Associazioni che organizzino il decentramento teatrale nei quartieri, nei distretti scolastici, nelle scuole e in altre sedi ove il teatro diventa momento di promozione culturale;
- Enti locali, Istituzioni e Associazioni che organizzino attività di animazione teatrale e di teatro per ragazzi;
- Enti locali, Università , Istituzioni e Associazioni culturali per iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale;
- Enti locali o loro Consorzi per iniziative, che in modo stabile e continuativo, contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale.
Nelle proposte di piano annuale di riparto, di cui al successivo articolo 9, la Giunta regionale terrà in considerazione il livello culturale delle iniziative, la loro qualificazione sul piano professionale, l'efficacia del decentramento territoriale e, per la programmazione interessante il teatro professionale, la continuità , le presenze paganti e il volume degli abbonamenti.
Art. 8 - Commissione tecnico-consultiva per il settore teatrale
Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della presente legge, nel settore teatrale, la Giunta regionale si avvale di una apposita Commissione tecnico - consultiva, presieduta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato e composta da:
a) il Direttore del Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive;
b) 5 rappresentanti delle Associazioni scelti tra quelli designati dalle Associazioni a più larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo teatrale, individuate dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante dell'AGIS;
d) un rappresentante dell'ANCI Veneta;
e) tre esperti del settore teatrale designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
I Commissari di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente sono designati dalle organizzazioni che rappresentano.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.
Art. 9 - Contributi ad Enti locali, Istituzioni ed Associazioni per il settore cinematografico
La Regione, per l'attuazione di iniziative e di attività culturali nel settore cinematografico, concede contributi a:
- Enti locali, Istituzioni ed Associazioni che promuovono, in forma continuativa, la funzione educativa e la diffusione della cultura cinematografica;
- Enti locali, Istituzioni ed Associazioni che promuovono, in forma continuativa, nei quartieri, nei Distretti Scolastici e soprattutto nelle scuole la presenza del cinema come momento di promozione culturale;
- Enti locali, Istituzioni ed Associazioni che promuovono attività cinematografica rivolta alla ricerca, informazione e documentazione etnografica del Veneto;
- associazioni che realizzino, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo e ricreativo rivolta al pubblico giovanile.
Art. 10 - Commissione tecnico-consultiva per il settore cinematografico
Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge, nel settore cinematografico, la Giunta regionale si avvale di una apposita Commissione tecnicoconsultiva, presieduta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato e composta da:
a) il Direttore del Dipartimento per le Attività Culturali e Sportive;
b) 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica, individuati dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante dell'AGIS;
d) un rappresentante dell'ANCI Veneta;
e) tre esperti del settore cinematografico designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
I Commissari di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente sono designati dalle organizzazioni che rappresentano.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura.
Art. 11 - Riparto annuale
I soggetti interessati ai contributi di cui alla presente legge devono far pervenire le domande al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative, corredate dal programma di massima e dal preventivo di spesa.
Su proposta della Giunta regionale il Consiglio regionale approva entro il 31 gennaio un piano di riparto dei contributi previsti dagli artt. 3, 7 e 9 della presente legge.
I contributi concessi, in ogni caso, non possono essere superiori al 50 per cento della spesa ammessa.
L'Ente beneficiario deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria dell'iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.
La liquidazione del contributo è disposta previa presentazione di idonea documentazione, ad attività svolta, in unica soluzione, o in più quote, sempre posticipate.
Art. 12 - Riduzione o revoca dei contributi
Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
La concessione del contributo può essere revocata se:
a) non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al comma quarto dell'art. 11;
b) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;
c) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
d) vengono apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
Art. 13 - Materiale informativo e pubblicitario
Il materiale informativo e pubblicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve portare la dicitura "con il concorso della Regione del Veneto".
Art. 14
Le designazioni dei membri componenti la Commissione di cui agli artt. 4, 8 e 10 della presente legge, devono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta.
Scaduto tale termine la Commissione può essere validamente costituita sulla base delle sole designazioni effettivamente pervenute, salvo successiva integrazione.
Per la validità delle sedute e dei relativi pareri si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 15 - Norma transitoria
Per l'esercizio finanziario 1979, le domande per l'ammissione ai contributi previsti dagli artt. 3, 7 e 9 della presente legge devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le domande presentate ai sensi della legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 , purchè rientranti tra le iniziative da ammettere a contributo previste dagli articoli precedenti.
Le domande possono riguardare anche iniziative già svolte nel corso dell'anno 1979 o in fase di attuazione. Nel caso di iniziative già attuate le domande vanno corredate da idonea documentazione anche contabile.
Per l'esercizio finanziario 1979, la ripartizione dei contributi è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al I comma, in deroga a quanto previsto dagli artt. 4, 8 e 10 relativamente all'acquisizione dei pareri delle Commissioni tecnico - consultive.
Art. 16 - Copertura finanziaria
Alla copertura della spesa, determinata per l'esercizio 1979 in L. 1.150 milioni, di cui L. 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 3, L. 250 milioni per gli interventi di cui all'art. 6, L. 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 7 e L. 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 9 si provvede mediante riduzione:
- di L. 150 milioni dal cap. 054005195 "Contributi per la diffusione della cultura musicale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;
- di L. 600 milioni dal cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Interventi per il potenziamento delle attività culturali") dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1979;
- di L. 400 milioni dal cap. 096209740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Interventi per il potenziamento delle attività culturali") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, a norma del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 17 - Variazioni di bilancio
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
- Cap. 054005195 "Contributi per la diffusione della cultura musicale" (Capitolo soppresso)
L. 150.000.000
L. 150.000.000
- Cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita "Interventi per il potenziamento delle attività culturali")
L. 600.000.000

Fondo finale di cassa

L. 1.000.000.000

L. 750.000.000
L. 1.150.000.000
In aumento:


- Cap. 054005196 "Contributi a Enti locali, Istituzioni e Associazioni per il settore musicale" (Capitolo di nuova istituzione)
L. 500.000.000
L. 500.000.000
- Cap. 054005197 "Contributi a Enti locali ed Associazioni musicali per l'organizzazione di corsi di cultura musicale" (Spesa finanziata mediante l'utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 à sensi del V comma dell'art. 19 della LR 9- 12- 1977, n. 72) (Capitolo di nuova istituzione)
L. 250.000.000
L. 250.000.000
- Cap. 054005198 "Contributi a Enti locali, Istituzioni e Associazioni per il settore teatrale" (Spesa finanziata per L. 150 milioni mediante l'utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 à sensi del V comma dell'art. 19 della LR 9- 12- 1977, n. 72) (Capitolo di nuova istituzione)
L. 300.000.000
L. 300.000.000
- Cap. 054005199 "Contributi a Enti, Istituzioni ed Associazioni per il settore cinematografico" (Capitolo di nuova istituzione)
L. 100.000.000
L. 100.000.000

L. 1.150.000.000
L. 1.150.000.000
Art. 18 - Abrogazione di norme
Con la presente legge è abrogata la legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 , fatta salva la sua applicazione ai rapporti sorti dalle domande già ammesse a contributo regionale e non ancora esauriti.
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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