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Legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 (BUR n. 24/1979)

Interventi della Regione per la conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto

Legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 (BUR n. 24/1979) (Abrogata)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA CONOSCENZA DELLE CULTURE LOCALI E DELLE CIVILTÀ DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 14, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 (BUR n. 24/1979)

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA CONOSCENZA DELLE CULTURE LOCALI E DELLE CIVILTA’ DEL VENETO.


Art. 1
La Regione favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative riguardanti le culture locali e la civiltà del Veneto mediante:
a) la concessione di contributi a Enti locali, Istituzioni, Associazioni operanti nel territorio regionale, senza scopo di lucro, per il conseguimento dei fini sopra descritti;
b) l'acquisto presso case editrici, che abbiano sede nella Regione del Veneto, di 500 copie di opere che abbiano particolarmente contribuito alle finalità suindicate, per la distribuzione nella rete delle biblioteche della Regione e fra le comunità venete di emigranti.
Art. 2
Nella concessione dei contributi di cui alla lett. a) dell'articolo precedente saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa della Regione.
Dello stanziamento complessivo disponibile per le finalità di cui al comma precedente, la somma di L. 95 milioni è riservata a favore delle seguenti iniziative:
a) Lire 25 milioni per studi, ricerche e promozione culturale relativi alle peculiarità linguistiche del territorio delle Comunità montane dei 7 Comuni e della Lessinia;
b) Lire 25 milioni per studi, ricerche e promozione culturale relativi al territorio delle Comunità montane interessate all'area di espressione linguistica ladina;
c) Lire 5 milioni per programmi di attività realizzati dal Comune di Sappada di Cadore a tutela delle peculiarità linguistiche locali;
d) Lire 40 milioni per studi e documentazione relativi all'area linguistica veneta.
Art. 3
Al fine di esprimere parere sull'acquisto delle opere di cui al punto b) dell'art. 1 della presente legge è costituita, per la durata della legislatura, una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composta da:
- Il Direttore del Dipartimento per le attività culturali e sportive;
- cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- tre dipendenti regionali o consulenti designati dalla Giunta regionale.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per la validità delle sedute e dei relativi pareri si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 4
La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, delibera l'acquisto delle opere.
Le domande degli editori interessati all'inclusione nel piano di acquisto devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il I settembre di ogni anno, corredata da n. 6 copie per ciascuna delle opere.
Art. 5
I prezzi delle opere ammesse all'acquisto dovranno corrispondere a quelli praticati per la fornitura alle librerie.
Art. 6
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno corredate da:
- relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell'attività per la quale il contributo è richiesto;
- l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri Enti;
- preventivo di spesa particolareggiato.
Su proposta della Giunta regionale il Consiglio regionale approva il piano annuale di ripartizione dei contributi; per ogni iniziativa il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.
L'erogazione del contributo è disposta, sulla base del piano di ripartizione di cui al II comma del presente articolo e previa presentazione di idonea documentazione, ad attività svolta, in unica soluzione.
In deroga alle disposizioni di cui al II comma del presente articolo i contributi di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente art. 2 possono corrispondere al totale della spesa ammessa.
Art. 7
Il contributo concesso ai sensi del precedente art. 6 sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
La concessione del contributo può essere revocata se:
- non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al comma III dell'art. 2;
- l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- vengano apportate alla iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
Art. 8 - Norme transitorie
Per l'esercizio finanziario 1979, le domande per l'ammissione ai contributi e per l'inclusione nel piano di acquisto delle opere devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Possono beneficiare dei contributi previsti dal I comma dell'art. 2 della presente legge, le domande presentate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 , relative ad iniziative aventi lo stesso contenuto.
Possono beneficiare dei contributi previsti dal II comma dell'art. 2, le domande presentate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 40 .
Le domande possono riguardare anche iniziative già svolte nel corso dell'anno 1979 o in fase di attuazione. Nel caso di iniziative già attuate le domande vanno corredate da idonea documentazione anche contabile.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al I comma, la Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare delibera la concessione dei contributi e l'acquisto delle opere, senza l' acquisizione del parere della Commissione prevista dall'art. 3.
Art. 9 - Norma abrogativa
Sono abrogate la legge regionale 1 agosto 1974, n. 40 e la legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 fatta salva la loro applicazione ai rapporti sorti dalle domande già ammesse a contributo regionale e non ancora esauriti.
Art. 10
Alla spesa di L. 395 milioni prevista per l'esercizio 1979 dalla presente legge di cui L. 295 milioni per gli interventi di cui alla lett. a) dell'art. 1, lire 100 milioni per gli interventi di cui alla lett. b), viene fatto fronte mediante l'utilizzo della somma di complessive L. 250 milioni stanziate ai capitoli 051205065 e 054005190 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1979 e la riduzione di lire 145 milioni dal capitolo 196219740 “Fondo globale spese correnti” dello stesso bilancio al quale vengono, pertanto apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
- cap. 051205065 “Contributi regionali per la tutela del patrimonio storico linguistico e culturale del Veneto” (capitolo soppresso)
L. 50.000.000
L. 50.000.000
- cap. 054005190 “Contributi a favore di Enti e Associazioni culturali” (capitolo soppresso)
L. 200.000.000
L. 200.000.000
- cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti” (Partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali)
L. 145.000.000

- Fondo finale di cassa

L. 145.000.000

L. 395.000.000
L. 395.000.000
In aumento:


- cap. 054005191 “Contributi ad Enti ed Associazioni per lo svolgimento di attività culturali” (cap. di nuova istituzione)
L. 295.000.000
L. 295.000.000
- Cap. 054005192 “Contributi per il sostegno di attività editoriali relativi alla tradizione culturale veneta” (cap. di nuova istituzione)
L. 100.000.000
L. 100.000.000

L. 395.000.000
L. 395.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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