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Legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 (BUR n. 24/1979)

Norme per l'attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 25 gennaio 1973, n. 7

Legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 (BUR n. 24/1979) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI 6 DICEMBRE 1971, N. 1044 E 29 NOVEMBRE 1977, N. 891, IN MATERIA DI ASILI-NIDO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7

Legge abrogata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 (BUR n. 24/1979)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, E 29 NOVEMBRE 1977, N. 891, IN MATERIA DI ASILI-NIDO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7

Art. 1
I contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido previsti nei piani già approvati, sono assegnati nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e in ogni caso fino alla somma massima di:
a) L. 150 milioni per asili-nido fino a 60 posti;
b) L. 130 milioni per asili-nido fino a 50 posti;
c) L. 120 milioni per asili-nido fino a 40 posti.
Le somme indicate al primo comma comprendono e in ogni caso fanno slavi i contributi già assegnati a norma delle legge regionali 25 gennaio 1973, n. 7, 28 gennaio 1975, n. 19, 9 giugno 1975, n. 73 e 30 gennaio 1976, n. 8.
L'assegnazione del contributo integrativo previsto dai commi precedenti è subordinata alla dimostrazione da parte dell'ente beneficiario di aver acquisito la copertura finanziaria della spesa eccedente il contributo regionale.
Art. 2
Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge viene assegnato dalla Giunta regionale previo accertamento degli adempimenti richiesti.
Qualora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ammessi ai contributi di costruzione o riattamento di asili-nido relativi ai piani già approvati non abbiano ancora provveduto a presentare i progetti esecutivi, sono dichiarati decadenti dai benefici previsti dalla legge 25 gennaio 1973, n. 7 e successive modificazioni e aggiunte.
Sono parimenti dichiarati decaduti dai contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e successive modificazioni gli enti che non abbiano iniziata lavori entro 180 giorni dalla data di approvazione del progetto.
Con le eventuali somme disponibili per effetto dell'applicazione dei precedenti commi secondo e terzo del presente articolo, la Giunta è impegnata a predisporre per il Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano di ripartizione di contributi per la costruzione o il riattamento di asili-nido, nella misura stabilita al primo comma dell'art. 1 della presente legge, sulla base del fabbisogno del servizio tenendo conto di una razionale distribuzione dello stesso sul territorio.
Il piano di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente comprende anche asili-nido minimi così come previsti all'art. 15, terzo comma, della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
Per gli asili-nido minimi l'entità del contributo è determinata in rapporto alla capacità ricettiva degli stessi.
Entro 120 giorni dall'approvazione del piano di cui al comma quarto del presente articolo, gli enti beneficiari e quelli compresivi nel piano relativo all'anno 1975 sono tenuti a presentare, a pena di decadenza del contributo, il progetto esecutivo.
Per l'inizio delle opere di cui al comma precedente è fissato il termine massimo di 120 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, a pena la decadenza del contributo assegnato.
Art. 3
I contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido sono erogati annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, in misura pari ai due terzi della spesa sostenuta con il limite massimo di L. 1.200.000 per ogni bambino sulla base della media delle presenze accertate nell'anno.
La rimanente quota farà carico ai comuni o consorzi di comuni e agli utenti secondo i principi fissati all'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
I contributi regionali sono erogati:
a) entro il 30 giugno, nella misura del 50 per cento della somma rapportata al numero degli iscritti;
b) entro il 31 gennaio, a conguaglio, sulla base della media delle presenze accertate nell'anno.
Art. 4
I comuni o consorzi di comuni, per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, devono presentare richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo.
Per i contributi relativi agli anni 1978 e 1979 la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Per la gestione degli asili-nido funzionanti mediante personale proveniente dall'ONMI, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, assegna ai comuni o ai consorzi di comuni, oltre al contributo previsto all'art. 3, un contributo integrativo pari ai due terzi della eventuale differenza tra il costo del trattamento economico dovuto al personale dell'ente disciolto e quello spettante al personale comunale di pari categoria.
Art. 6
I contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido sono erogati, nella misura stabilita all'art. 3 della presente legge, a partire dall'anno 1978.
Art. 7
Gli asili-nido, di cui alla presente legge, sono soggetti alle norme stabilite dai titoli III - IV e V della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
Art. 8
Ferme restando le competenze riservate all'ente gestore dell'asilo-nido, la Giunta regionale, sulla base della rilevazione dei costi e di una analisi degli standards, fornisce indicazioni per la massima omogeneità circa la determinazione della quota da porre a carico degli utenti.
Art. 9
Per gli interventi relativi alla costruzione o al riattamento, all'impianto e all'arredamento di asili-nido di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge, è autorizzato per il biennio 1979-1980 un ammontare di spesa di complessive lire 2.200.000.000.
La quota a carico dell'esercizio finanziario 1979 è determinata in L. 1.000 milioni e quella a carico dell'esercizio 1980 è determinata in L. 1.200 milioni.
La Giunta regionale è autorizzata a dare corso alle procedure e a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge, con la sola esclusione, per la parte eccedente l'importo di L. 1.000 milioni, degli atti che formano impegno ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Alla copertura degli oneri, previsti per il 1979 in L. 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196219760 "Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "asili-nido") dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1979.
La spesa dell'esercizio 1980 trova riferimento nella spesa programmata per lo stesso esercizio nel bilancio pluriennale 1979-1081 alla categoria II del Titolo IV.
Art. 10
Alla quantificazione e copertura della spesa relativa ai contributi di cui ai precedenti artt. 3 e 5 si provvederà sulla base delle assegnazioni statali previste dalle leggi 29 novembre 1977, n. 891 e 23 dicembre 1975, n. 698, riservandosi di apportare al bilancio 1979 le necessarie variazioni ai sensi dell'art. 20 - comma secondo - della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e dell'art. 11 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10 .
Art. 11
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: asili-nido)


L. 1.000.000.000


-----
Fondo finale di cassa
-----
L. 1.000.000.000
Totale in diminuzione
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
In aumento:


Cap. 042104375 "Contributi per la costruzione o il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido" (Capitolo di nuova istituzione)



L. 1.000.000.000



L. 1.000.000.000
Totale in aumento
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
Art. 12
Le norme previste dalle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 7, 28 gennaio 1975, n. 9 giugno 1975, n. 73 e 30 gennaio 1976, n. 8 non contrastanti con le presenti disposizioni, conservano la loro efficacia.
E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 .
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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