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Legge regionale 12 gennaio 1979, n. 4 (BUR n. 3/1979)

Proroga del termine di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni 'Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie'

Legge regionale 12 gennaio 1979, n. 4 (BUR n. 3/1979) (Abrogata)

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO E RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 gennaio 1979, n. 4 (BUR n. 3/1979) (Novellazione)

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO E RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE”.


Art. 1
Il termine ultimo per la presentazione degli atti di spesa sostenuta e richiesta di erogazione del contributo disposto dalla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in tema di interventi per l'adattamento e riattamento di edifici adibiti o da adibire a scuole materne, elementari e medie, è fissato al 31 dicembre 1979.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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