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Legge regionale 21 giugno 1979, n. 41 (BUR n. 29/1979)

Rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, relativa a 'Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie'

Legge regionale 21 giugno 1979, n. 41 (BUR n. 29/1979) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1978, n. 36 , RELATIVA A "INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE"

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 giugno 1979, n. 41 (BUR n. 29/1979) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1978, n. 36 , RELATIVA A “INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE”.


Art. 1
La legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 , “Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” è rifinanziata per l'esercizio 1979 con lo stanziamento di L. 1000 milioni.
Per gli esercizi successivi al 1979 lo stanziamento sarà determinato con la legge di bilancio.
Ai fini della ripartizione dei fondi stanziati con la presente legge saranno prese in considerazione, per l'esercizio 1979, le domande già pervenute nei termini di cui all'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 .
Per l'esercizio 1980 e successivi le domande di concessione del contributo dovranno pervenire alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Il programma di ripartizione dei fondi dovrà essere presentato al Consiglio regionale per l'esercizio 1979, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi entro il 31 gennaio di ciascun esercizio.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1979, mediante riduzione di L. 1000 milioni del cap. 196219760 “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo” (partita: “Infrastrutture scolastiche”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio provvisorio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 196219760
L. 1.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 1.000.000.000

L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
In aumento


Cap. 051105020 “Contributo a Comuni e Istituzioni pubbliche e private per l'adattamento ed il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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