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Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n. 29/1979)
Modificazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, concernente norme per l'assunzione di finanziamenti ed opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali
Sommario
“Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n. 29/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n.29/1979) (Abrogata)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 79, CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n.29/1979) (Abrogata)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.
Sommario
“Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n. 29/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n. 29/1979) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 79, CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL' ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL' ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.
Art. 1
L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , è estesa alla contrazione di mutui con la Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata ad estendere alla predetta Sezione autonoma la convenzione di cui al I comma dell'art. 4 della medesima legge.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta
SOMMARIO
- Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n. 29/1979) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79 , CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL' ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.