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Legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 (BUR n. 29/1979)

Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72

Legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 (BUR n. 29/1979)

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 72 .

Art. 1

La Regione del Veneto, in armonia con i principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attesa della legge di riordinamento dell’assistenza sociale e sulla base delle scelte operate con la legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , promuove il potenziamento dei servizi sociali e sanitari aventi lo scopo di garantire il diritto delle persone anziane a una esistenza fisica, economica, sociale e culturale rispettosa della dignità della persona.

Art. 2

La Regione promuove e favorisce, in particolare, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane che, per cause congenite o sopravvenute nel corso della loro esistenza, sono permanentemente prive di autosufficienza.
Detti interventi devono tendere al mantenimento, per quanto possibile, delle persone anziane non autosufficienti nel proprio ambiente familiare e sociale e prevedere, in caso di comprovata necessità, il loro accoglimento in idonee strutture con assistenza preferibilmente mista e razionalmente distribuite sul territorio.
I comuni singoli o associati e le comunità montane individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un' adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti, e stipulano, ove necessario, con le istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.

Art. 3

L’ art. 10 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , viene sostituito dal seguente:
(omissis) ( 1)

Art. 4

L’ art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , viene sostituito dal seguente:
(omissis) ( 2)

Art. 5

L’ art. 12 della legge 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 3)

Art. 6

A decorrere dal I gennaio 1979, gli interventi, di cui alla lett. h) dell’art. 4 della presente legge, sono rivolti alle persone che hanno diritto all’assistenza ospedaliera.
Il servizio, di cui alla lett. h) del citato art. 4, è realizzato in strutture, riconosciute idonee dalla Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 3, sulle quali i comuni esercitano il potere di vigilanza, previsto all’art. 132 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 - Testo Unico della legge comunale e provinciale.

Art. 7

Il ricovero della persona anziana non autosufficiente avviene su richiesta dell’interessato accompagnata da parere del medico di fiducia; è disposto dal sindaco del comune di residenza, su certificazione dell’ufficiale sanitario, previo accertamento delle condizioni di non autosufficienza del richiedente.
Prima di disporre il ricovero, il sindaco accerta altresì l’impossibilità di assistenza da parte di componenti il nucleo familiare della persona anziana non autosufficiente, nonchè l’inesistenza di servizi sul territorio che possano garantire l’assistenza a domicilio.

Art. 8

Le domande, rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alla lett. h) dell’art. 4 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono indicare il numero degli assistibili, i giorni di presenza nell’anno e il preventivo di spesa.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale determina la misura del contributo ai sensi della lett. h) dell’art. 4 della presente legge.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell’anno precedente per la gestione del servizio con l’indicazione del numero totale degli assistiti nell’anno e delle giornate di presenza.
La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle Istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3 ( 4).
(omissis) ( 5)

Art. 9

L’ art. 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 6)

Art. 10

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,gli enti e gli istituti, già assegnatari dei contributi di cui alle lett. c),d), e), f) e g) dell’ art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , devono chiedere la conferma del contributo sulla base del progetto esecutivo già approvato e interamente finanziato, nonchè della dichiarazione che i lavori sono iniziati o che le opere sono state appaltate.
La Giunta regionale, nei successivi 60 giorni, delibera la conferma dei contributi di cui al comma precedente.
Gli enti e gli istituti che non chiedono o che non ottengono la conferma, di cui ai precedenti commi, sono dichiarati decaduti dal contributo.
Sulle eventuali somme rese disponibili, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva nuove assegnazioni dei contributi, di cui alle lett. c), d), e), f) e g) del precedente art. 4, secondo i criteri e le modalità fissati nella presente legge.

Art. 11

Per finanziare gli interventi di cui alla lett. h) del precedente art. 4, all’art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:
m) spese per gli interventi sanitari in speciali istituti di cura a favore di persone anziane non autosufficienti.
Al primo comma dell’art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , e successive modifiche e integrazioni viene aggiunta la seguente voce:
- interventi di cui alla lett. m) fino a un massimo del 1,8 per cento del fondo regionale. ( 7)

Art. 12

Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 4 della presente legge, sono autorizzate per l’esercizio 1979, le ulteriori seguenti spese:
1) per i contributi di cui alla lett. a):
- servizi di aiuto domiciliare agli anziani: da lire 540 milioni a lire 915.000.000;
2) per i contributi di cui alla lett. b):
- servizio vacanze a tempo libero: da lire 175.000.000 a lire 300.000.000.
Alla maggiore spesa prevista per l’esercizio 1979 di lire 500 milioni si fa fronte mediante riduzione del capitolo 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ” (Partita “ assistenza aperta agli anziani ”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1979.

Art. 13

Al fine di integrare la spesa occorrente per gli interventi a carattere continuativo previsti alla lett. h) dell’art. 4 della presente legge sono autorizzati per l’esercizio 1979 stanziamenti di spesa entro il limite di L. 2.000 milioni.
A copertura dell’onere di cui al comma precedente si procede mediante riduzione per pari importo del capitolo 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ” (Partita “ Interventi per lungoassistiti ”) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

Art. 14

Per l’esercizio finanziario 1980 e successivi l’ammontare dello stanziamento di spesa per ciascun esercizio dei servizi e interventi di cui alle lett. a), b) e h) del primo comma dell’art. 4 della presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 15

Per gli interventi di cui alle lett. c), d), e), f) e g) dell’art. 4 della presente legge è autorizzato per il triennio 1979-1981 un ammontare di spesa di complessive lire 2.400.000.000.
La quota a carico dell’esercizio finanziario 1979 è determinata in lire 800.000.000.
Per gli esercizi finanziari successivi la quota a carico dei rispettivi bilanci sarà stabilita con legge di bilancio, a norma del comma secondo dell’art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ; la spesa complessiva residua trova riferimento nella spesa programmata dalla categoria II del titolo IV per gli esercizi 1980 e 1981 del bilancio pluriennale 1979- 1981. ( 8)
La Giunta regionale è autorizzata a dare corso alle procedure e a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione della presente legge, con la sola esclusione, per la parte eccedente l’importo di lire 800.000.000 degli atti che formano impegno ai sensi dell’ art. 52 della sopracitata legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . ( 9)
Il Consiglio regionale provvede a ripartire la somma globalmente stanziata, tra le singole categorie di intervento, di cui alle lett. c), d), e), f) e g) dell’art. 4 della presente legge.
Alla copertura degli oneri prevista per il 1979 in lire 800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 196219760 “ Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo ” (Partita: “ Ristrutturazione case di riposo ”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1979.

Art. 16

Per l’anno 1979 le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 4, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
omissis ( 10)

Art. 17

Al bilancio per l’esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
omissis ( 11)

Art. 18

Sono abrogati gli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 .

Art. 19

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Note

( 1) Testo riportato all'art. 10 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72
( 2) Testo riportato all'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 .
( 3) Testo riportato all'art. 12 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 .
( 4) Comma così sostituito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 .
( 5) Comma prima sostituito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 e poi abrogato dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22
( 6) Articolo riportato all'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 .
( 8) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 9) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 10) Comma abrogato dall'art. 3, comma primo, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 24 .
( 11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 (BUR n. 29/1979)

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 72 .


Art. 1
La Regione del Veneto, in armonia con i principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attesa della legge di riordinamento dell'assistenza sociale e sulla base delle scelte operate con la legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , promuove il potenziamento dei servizi sociali e sanitari aventi lo scopo di garantire il diritto delle persone anziane a una esistenza fisica, economica, sociale e culturale rispettosa della dignità della persona.
Art. 2
La Regione promuove e favorisce, in particolare, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane che, per cause congenite o sopravvenute nel corso della loro esistenza, sono permanentemente prive di autosufficienza.
Detti interventi devono tendere al mantenimento, per quanto possibile, delle persone anziane non autosufficienti nel proprio ambiente familiare e sociale e prevedere, in caso di comprovata necessità, il loro accoglimento in idonee strutture con assistenza preferibilmente mista e razionalmente distribuite sul territorio.
I comuni singoli o associati e le comunità montane individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un' adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti, e stipulano, ove necessario, con le istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.
Art. 3
L'art. 10 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , viene sostituito dal seguente:
“La casa di riposo destinata ad anziani autosufficienti deve essere ubicata in centri urbani residenziali, deve fornire agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo sanitario e costante sostegno di personale qualificato e deve essere aperta all'esterno per favorire una normale vita di relazione.
Le persone anziane non autosufficienti trovano parimenti assistenza e cura nelle case di riposo, in alloggi adeguati alla loro particolare situazione, rispondenti agli standard strutturali organizzativi, determinati con provvedimento del Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli standard devono prevedere:
- numero massimo dei posti letto per stanza;
- superficie minima per posto letto;
- dimensioni complessive della struttura e numero minimo e massimo di persone anziane non autosufficienti ospitate;
- rapporto numerico assistiti - operatori di assistenza e infermieri;
- indicazione dei servizi speciali obbligatori e facoltativi;
- indicazione dei locali e dei servizi a uso collettivo.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione degli standard da parte del Consiglio regionale, formula l'elenco delle case di riposo e delle strutture miste che, dotate dei requisiti previsti dagli standard regionali, risultano idonee a garantire una adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti.
L'elenco di cui al comma precedente viene formulato e annualmente aggiornato ai fini della concessione dei contributi di cui alla lett. h) del successivo art. 4.
Nelle case di riposo devono essere assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cura e riabilitazione, nonchè di assistenza religiosa".
Art. 4
L'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , viene sostituito dal seguente:
"Per la realizzazione dei servizi di assistenza aperta e dei servizi di assistenza residenziale, la Regione concede ai comuni singoli o associati e alle comunità montane i seguenti contributi:
a) contributo annuo per nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale;
b) contributo annuo per persona assistita per il servizio di soggiorno climatico e contributo per attività ricreative, culturali e di tempo libero, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale;
c) contributi "una tantum" in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, anche ristrutturando edifici esistenti, di centri diurni. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 50.000.000;
d) contributi "una tantum" in conto capitale, nel limite massimo di lire 5.000.000 per alloggio, per il riattamento e la sistemazione di alloggi individuali da assegnare agli anziani;
e) contributi "una tantum" in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa, riconosciuta ammissibile, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di edifici da adibire a case albergo. La misura del contributo per ciascun intervento non può eccedere lire 200.000.000 per case albergo fino a 100 posti;
f) contributi "una tantum" in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ristrutturazione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento di edifici adibiti a case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 100.000.000.
Detti contributi sono riservati, fino alla misura massima dell' 80 per cento, per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di strutture destinate a persone anziane non autosufficienti;
g) contributi "una tantum" in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature e arredi, impianti termici e mezzi di trasporto relativi a servizi di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 . La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 20.000.000;
h) contributo giornaliero per il servizio di assistenza infermieristica e sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti accolte in case di riposo. La misura del contributo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per detto servizio.
I contributi di cui alle lett. f) e g) sono concessi anche a favore di istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.
La Regione interviene a favore dei comuni singoli o associati e delle comunità montane sulla spesa riconosciuta ammissibile e non coperta dai contributi di cui alle lett. c), e) e f), avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni".
Art. 5
L'art. 12 della legge 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:
"Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate da una relazione illustrativa del programma, del numero degli assistibili e del preventivo di spesa.
Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere indicato il numero e la qualifica del personale e del servizio di soggiorno climatico deve essere indicata la durata.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano di ripartizione dei contributi.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione dei servizi, l'indicazione delle attività svolte, del personale impiegato e il numero degli assistiti.
I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 4 della presente legge sono erogati in due soluzioni: per il 50 per cento dopo l'approvazione del piano di ripartizione e per la restante quota a rendicontazione.
I contributi di cui alla lett. b) del precedente art. 4 sono erogati in un'unica soluzione a rendicontazione del servizio".
Art. 6
A decorrere dal I gennaio 1979, gli interventi, di cui alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge, sono rivolti alle persone che hanno diritto all'assistenza ospedaliera.
Il servizio, di cui alla lett. h) del citato art. 4, è realizzato in strutture, riconosciute idonee dalla Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 3, sulle quali i comuni esercitano il potere di vigilanza, previsto all'art. 132 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 - Testo Unico della legge comunale e provinciale.
Art. 7
Il ricovero della persona anziana non autosufficiente avviene su richiesta dell'interessato accompagnata da parere del medico di fiducia; è disposto dal sindaco del comune di residenza, su certificazione dell'ufficiale sanitario, previo accertamento delle condizioni di non autosufficienza del richiedente.
Prima di disporre il ricovero, il sindaco accerta altresì l'impossibilità di assistenza da parte di componenti il nucleo familiare della persona anziana non autosufficiente, nonchè l'inesistenza di servizi sul territorio che possano garantire l'assistenza a domicilio.
Art. 8
Le domande, rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono indicare il numero degli assistibili, i giorni di presenza nell'anno e il preventivo di spesa.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale determina la misura del contributo ai sensi della lett. h) dell'art. 4 della presente legge.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio con l'indicazione del numero totale degli assistiti nell'anno e delle giornate di presenza.
La Giunta regionale, tenuto conto dell'ammontare delle somme impegnate annualmente, riparte con propria deliberazione fra i comuni singoli o associati i contributi di cui alla lett. h) del precedente art. 4, su presentazione di elenco nominativo trimestrale degli assistiti e in base al numero delle giornate di degenza accertate..
Art. 9
L'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:
"Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lett. c), d), e) e f) dell'art. 4, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima delle opere con relazione tecnica illustrativa e con indicazione del relativo costo.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano degli interventi regionali e di ripartizione dei contributi, sulla base di una razionale distribuzione dei servizi sul territorio.
Gli enti inclusi nel piano, di cui al comma precedente, devono presentare, a pena di decadenza del contributo, la seguente documentazione entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale:
- deliberazione dell'ente con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare.
I contributi di cui alle lett. c), d), e) e f) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati con deliberazione della Giunta regionale.
Ai progetti, previsti dal presente articolo, si applicano le procedure amministrative previste dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
La Giunta regionale, ricevuto il parere favorevole dell'organo competente, approva il progetto e fissa i termini di inizio dei lavori.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.
I contributi "una tantum" in conto capitale di cui alla lett. d) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati in una unica soluzione a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
I contributi "una tantum" in conto capitale di cui alle lett. c), e) e f) del citato art. 4 sono erogati per il 50 per cento a inizio lavori e per la restante quota alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.
Le domande rivolte a ottenere la concessione di contributi di cui alla lett. g) dello stesso articolo 4 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti al comma precedente.
Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro 60 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo.
I contributi, di cui alla lett. g) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati in una unica soluzione a presentazione del rendiconto delle spese sostenute".
Art. 10
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e gli istituti, già assegnatari dei contributi di cui alle lett. c),d), e), f) e g) dell'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , devono chiedere la conferma del contributo sulla base del progetto esecutivo già approvato e interamente finanziato, nonchè della dichiarazione che i lavori sono iniziati o che le opere sono state appaltate.
La Giunta regionale, nei successivi 60 giorni, delibera la conferma dei contributi di cui al comma precedente.
Gli enti e gli istituti che non chiedono o che non ottengono la conferma, di cui ai precedenti commi, sono dichiarati decaduti dal contributo.
Sulle eventuali somme rese disponibili, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva nuove assegnazioni dei contributi, di cui alle lett. c), d), e), f) e g) del precedente art. 4, secondo i criteri e le modalità fissati nella presente legge.
Art. 11
Per finanziare gli interventi di cui alla lett. h) del precedente art. 4, all'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:
m) spese per gli interventi sanitari in speciali istituti di cura a favore di persone anziane non autosufficienti.
Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , e successive modifiche e integrazioni viene aggiunta la seguente voce:
- interventi di cui alla lett. m) fino a un massimo del 1,8 per cento del fondo regionale.
Art. 12
Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 4 della presente legge, sono autorizzate per l'esercizio 1979, le ulteriori seguenti spese:
1) per i contributi di cui alla lett. a):
- servizi di aiuto domiciliare agli anziani: da lire 540 milioni a lire 915.000.000;
2) per i contributi di cui alla lett. b):
- servizio vacanze a tempo libero: da lire 175.000.000 a lire 300.000.000.
Alla maggiore spesa prevista per l'esercizio 1979 di lire 500 milioni si fa fronte mediante riduzione del capitolo 196219740 " Fondo globale spese correnti normali " (Partita " assistenza aperta agli anziani ") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 13
Al fine di integrare la spesa occorrente per gli interventi a carattere continuativo previsti alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge sono autorizzati per l'esercizio 1979 stanziamenti di spesa entro il limite di L. 2.000 milioni.
A copertura dell'onere di cui al comma precedente si procede mediante riduzione per pari importo del capitolo 196219740 " Fondo globale spese correnti normali " (Partita "Interventi per lungoassistiti") dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.
Art. 14
Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa per ciascun esercizio dei servizi e interventi di cui alle lett. a), b) e h) del primo comma dell'art. 4 della presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.
Art. 15
Per gli interventi di cui alle lett. c), d), e), f) e g) dell'art. 4 della presente legge è autorizzato per il triennio 1979-1981 un ammontare di spesa di complessive lire 2.400.000.000.
La quota a carico dell'esercizio finanziario 1979 è determinata in lire 800.000.000.
Per gli esercizi finanziari successivi la quota a carico dei rispettivi bilanci sarà stabilita con legge di bilancio, a norma del comma secondo dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ; la spesa complessiva residua trova riferimento nella spesa programmata dalla categoria II del titolo IV per gli esercizi 1980 e 1981 del bilancio pluriennale 1979- 1981.
La Giunta regionale è autorizzata a dare corso alle procedure e a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge, con la sola esclusione, per la parte eccedente l'importo di lire 800.000.000 degli atti che formano impegno ai sensi dell'art. 52 della sopracitata legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Il Consiglio regionale provvede a ripartire la somma globalmente stanziata, tra le singole categorie di intervento, di cui alle lett. c), d), e), f) e g) dell'art. 4 della presente legge.
Alla copertura degli oneri prevista per il 1979 in lire 800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 196219760 "Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Ristrutturazione case di riposo") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 16
Per l'anno 1979 le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 4, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'anno 1979, le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lett. c), d), e), f) e g), dello stesso art. 4 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Competenza
Cassa
In diminuzione


Cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partite: “assistenza aperta agli anziani” e “interventi per lungoassistiti”)


L. 2.500.000.000

Cap. 196219760 “Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “ristrutturazione case di riposo”)



L. 800.000.000

Fondo finale di cassa
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L. 3.300.000.000

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Totale in diminuzione
L. 3.300.000.000
L. 3.300.000.000
In aumento


Cap. 042204415 “Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale per ogni nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare” ( Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 - art. 11, lett. a)




L. 375.000.000




L. 375.000.000
Cap. 042204420 “Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale per ogni persona assistita per i soggiorni climatici” ( Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 - art. 11, lett. b)




L. 125.000.000




L. 125.000.000
Cap. 042204421 “Contributi in unica soluzione per la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici nonchè per l’acquisto di attrezzature e arredi da destinare a servizi residenziali per gli anziani” ( Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , art. 11 - lettere c), d), e), f), g)
(Capitolo di nuova istituzione)







L. 800.000.000







L. 800.000.000
Cap. 042204422 “Interventi per persone anziane non autosufficienti”
(Capitolo di nuova istituzione)


L. 2.000.000.000


L. 2.000.000.000

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Totale in aumento
L. 3.300.000.000
L. 3.300.000.000
Art. 18
Sono abrogati gli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 .
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




SOMMARIO