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Legge regionale 21 giugno 1979, n. 46 (BUR n. 29/1979)

Inquadramento dei docenti diplomati trasferiti alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3

Legge regionale 21 giugno 1979, n. 46 (BUR n. 29/1979) (Abrogata)

INQUADRAMENTO DEI DOCENTI DIPLOMATI TRASFERITI ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 3

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 giugno 1979, n. 46 (BUR n. 29/1979)

INQUADRAMENTO DEI DOCENTI DIPLOMATI TRASFERITI ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DPR 14 GENNAIO 1972, N. 3.


Art. 1 – Criteri di inquadramento
I docenti diplomati trasferiti alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972 sono inquadrati, sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita al momento del trasferimento e con decorrenza da tale data, nel ruolo regionale secondo la normativa prevista dal titolo II e dal titolo III, artt. 50 - commi 15, 16 e 17 - 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei docenti diplomati del Ministero della P.I.
Qualifiche regionali

Direttore di Dipartimento

Direttore di Servizio
Docenti diplomati (par. 397)
Funzionario
Docenti diplomati (par. 330)
Docenti diplomati (par. 280)
Collaboratore
Docenti diplomati (par. 243)
Docenti diplomati (par. 190)
Coadiutore – Operatore Capo

Applicato – Operatore Qualificato

Operatore

Ausiliario
Art. 2 – Organico del personale
La tabella A) allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è sostituita dalla seguente:
Organico del personale della Regione Veneto



Tabella “A”
Qualifiche funz.
Consiglio
Amm.ne reg.le
Totale
Direttore Dipartimento
5*
25
30
Direttore di Servizio
11
114
125
Funzionario
7
307
314
Collaboratore
11
517
528
Coadiutore – Operat. Capo
15
313
328
Applicato – Operat. Qualificato
14
443
457
Operatore
11
131
142
Ausiliario
1
6
7
Totali Generali
75
1.856
1.931
(*) Secondo quanto disposto dal II comma dell’art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.
Art. 3 – Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 520.800.000, di cui L. 173.600.000 per l'anno 1978 e L. 347.200.000 per l'anno 1979, faranno carico al cap. 192019065 - parte spesa “Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.
Art. 4 – Procedura d’urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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