crv_sgo_leggi

Legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 (BUR n. 34/1979)

Istituzione del capitolo d'entrata per l'assegnazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e del capitolo di spesa per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo, in Provincia di Belluno

Legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 (BUR n. 34/1979) (Abrogata)

ISTITUZIONE DEL CAPITOLO D'ENTRATA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E DEL CAPITOLO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TERRENI INSTABILI E PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO FERROVIARIO PONTE NELLE ALPI-CALALZO, IN PROVINCIA DI BELLUNO

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 (BUR n. 34/1979)

ISTITUZIONE DEL CAPITOLO D'ENTRATA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E DEI CAPITOLI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TERRENI INSTABILI E PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO FERROVIARIO PONTE NELLE ALPI - CALALZO, IN PROVINCIA DI BELLUNO

Art. 1
A seguito del finanziamento assegnato dall' Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato alla Regione Veneto per i lavori di consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo, da eseguirsi in concessione dell' Amministrazione Provinciale di Belluno, sono apportate al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979, le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata
Competenza
Cassa
In aumento


Cap. 041004031 "Assegnazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione dei lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo"
(Capitolo di nuova istituzione)






L. 8.892.000.000






L. 8.892.000.000
Stato di previsione della spesa


In aumento


Cap. 031003018 "Spesa per l'esecuzione di lavori di consolidamento di terreni instabili e per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo"
(Capitolo di nuova istituzione)





L. 8.892.000.000





L. 8.892.000.000
Art. 2
I lavori di cui al precedente art. 1, affidati in concessione all' Amministrazione Provinciale di Belluno, sono eseguiti a norma delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale
Art. 3
L' importo dei lavori affidati all' Amministrazione Provinciale di Belluno viene aumentato di un' aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori.
In corso d' opera sono concessi acconti fino ai 9/ 10 dell' ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, aumentato dell' aliquota per spese generali.
Il saldo viene corrisposto dopo l' approvazione degli atti di collaudo.
Sulla restante aliquota del 3 per cento per spese generali e tecniche accordata alla Regione dall' Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, graverà il contributo regionale sulla spesa di progettazione, la spesa di collaudo e la spesa per eventuali ulteriori indagini tecniche e geologiche.
Art. 4
L' alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è affidata al Dipartimento per la Viabilità ed i Trasporti con facoltà di avvalersi in loco dell' Ufficio del Genio Civile di Belluno.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta



SOMMARIO