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Legge regionale 10 agosto 1979, n. 49 (BUR n. 37/1979)

Interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 49 (BUR n. 37/1979)

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E IL RISTABILIMENTO DI OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA E DI PORTI INTERNI

Art. 1

Per i lavori di manutenzione e di ristabilimento necessari alle linee navigabili e ai porti interni ricadenti nel territorio regionale è autorizzata la spesa di L. 660.000.000 - per il triennio 1979- 1981.
Dal finanziamento della presente legge sono escluse le opere interessanti la navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate facenti parte dell' intesa con le Regioni Emilia - Romagna e Lombardia.

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 660.000.000 con le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . ( 1)

Art. 3

Il programma degli interventi di cui all' art. 1 della presente legge è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
All' approvazione dei progetti, alla gestione dei lavori ed al collaudo si provvede applicando le vigenti norme in materia di opere pubbliche di competenza regionale

Art. 4

Per l' esercizio 1979 la spesa è determinata in Lire 220.000.000.
Per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa annua verrà fissata con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 5

omissis ( 2)

Art. 6

omissis ( 3)

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1979, n. 49 (BUR n. 37/1979)

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E IL RISTABILIMENTO DI OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA E DI PORTI INTERNI

Art. 1
Per i lavori di manutenzione e di ristabilimento necessari alle linee navigabili e ai porti interni ricadenti nel territorio regionale è autorizzata la spesa di L. 660.000.000 - per il triennio 1979- 1981.
Dal finanziamento della presente legge sono escluse le opere interessanti la navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate facenti parte dell' intesa con le Regioni Emilia - Romagna e Lombardia.
Art. 2
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 660.000.000 con le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 3
Il programma degli interventi di cui all' art. 1 della presente legge è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
All' approvazione dei progetti, alla gestione dei lavori ed al collaudo si provvede applicando le vigenti norme in materia di opere pubbliche di competenza regionale
Art. 4
Per l' esercizio 1979 la spesa è determinata in Lire 220.000.000.
Per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa annua verrà fissata con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 5
Alla copertura della spesa per l' esercizio 1979 si provvede:
- quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione dal capitolo 196219750 "Fondo globale spese d' investimento normali" (Partita: "Interventi straordinari per la manutenzione ed il potenziamento delle linee di navigazione interna e dei porti nelle acque interne") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979;
- quanto a L. 20.000.000 mediante soppressione del Capitolo 031003010 "Manutenzione, riparazione ed illuminazione delle opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonchè dei porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi. Manutenzione delle opere di navigazione di terza e quarta classe" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979.
Art. 6
Allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 196219750
L. 200.000.000

Cap. 031003010
L. 20.000.000
L. 20.000.000
Fondo finale di cassa

L. 200.000.000
Totale
L. 220.000.000
L. 220.000.000
In aumento
Competenza
Cassa
Cap: 031003016 "Interventi per la manutenzione ed il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni" (Capitolo di nuova istituzione)



L. 220.000.000



L. 220.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




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