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Legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 (BUR n. 37/1979)

Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 (BUR n. 37/1979) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE

Legge abrogata dall’articolo 1, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 , con effetto dalla data di sottoscrizione della convenzione prevista dall’articolo 1, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 , medesima. (Vedi testo in nota alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 ).



SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 (BUR n. 37/1979)

NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE.


Art. 1
Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d'interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate nei territori delle regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto, la Regione del Veneto provvede sulla base dell'intesa deliberata dal Consiglio regionale in data 22 marzo 1978 con provvedimento n. 557 recepito dalla presente legge regionale.
Art. 2
Per l'esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 la quota di spesa a carico della Regione del Veneto è determinata in L. 2.600.000.000 per il triennio 1979- 1981 di cui Lire 360.000.000 per spese di funzionamento e Lire 2.240.000.000 per manutenzione e ristabilimento di opere.
Il programma degli interventi relativi ai lavori di manutenzione e ristabilimento viene predisposto conformemente alla citata deliberazione d'intesa, anche per l' impiego dei fondi stanziati con l'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66 e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge.
All'approvazione dei progetti relativi ad opere di navigazione interna ricadenti nel territorio regionale e finanziati dalla presente legge, si provvede applicando le vigenti norme sulle OOPP di competenza regionale.
Art. 3
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 2.240.000.000 con le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 4
Per l'esercizio 1979 si determina in L. 120.000.000 la spesa di funzionamento del Cantiere - Officina di Cavanella d'Adige, compresa la gestione degli impianti, e in L. 800.000.000 la spesa per lavori di manutenzione e ristabilimento.
Per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa annua verrà fissata con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 5
Alla copertura della spesa per l’esercizio 1979 si provvede:
- in quanto a L. 120.000.000 mediante imputazione al Capitolo 192019151 “Spese funzionamento Uffici periferici” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- in quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione del Capitolo 196219750 “Fondo globale spese d'investimento normali” (Partita: “Adesione all'intesa interregionale per la gestione delle competenze relative al fiume Po”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- in quanto a L. 600.000.000 mediante imputazione al Capitolo di spesa relativo all'attuazione di quanto sopra disposto dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66 .
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219750
L. 200.000.000

Fondo finale di cassa

L. 200.000.000

L. 200.000.000
L. 200.000.000
In aumento:


Cap. 031003014 – “Lavori di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 200.000.000
L. 200.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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