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Legge regionale 10 agosto 1979, n. 52 (BUR n. 37/1979)

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 52 (BUR n. 37/1979) (Abrogata)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1976, n. 4

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1979, n. 52 (BUR n. 37/1979) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1976, n. 4

Art. 1
L'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 viene sostituito con il seguente testo:
"Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione con spesa a carico del bilancio della Regione, di un contingente di personale del ruolo regionale, entro i limiti e secondo i criteri che seguono:
A) Gruppi da 1 a 4 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario e n. 1 elemento con qualifica di applicato;
B) Gruppi da 5 a 10 consiglieri: 1 elemento con qualifica non superiore a Direttore di servizio, n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario, n. 1 elemento con qualifica non superiore a coadiutore, n. 1 elemento con qualifica di applicato;
C) Gruppi da 11 a 18 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a Direttore di servizio, n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario, n. 1 elemento con qualifica non superiore a coadiutore, n. 2 elementi con qualifica di applicato;
D) Gruppi oltre 18 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a Direttore di servizio, n. 2 elementi con qualifica non superiore a funzionario, n. 2 elementi con qualifica non superiore a coadiutore, n. 3 elementi con qualifica di applicato.
L'assegnazione del personale è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, previa segnalazione nominativa dei singoli Gruppi.
In alternativa è data facoltà ai Gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie, di avvalersi di personale di fiducia esterno all'Amministrazione regionale, nei limiti del contingente stabilito al primo comma.
L'incarico è conferito dagli stessi Gruppi consiliari con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre il VI mese successivo alla fine della legislatura, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza con apposito disciplinare.
Il contratto dovrà, comunque, prevedere la risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di scioglimento anticipato del gruppo.
Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il trattamento economico pari al parametro iniziale previsto, - per le corrispondenti qualifiche funzionali indicate al I comma - dell'art. 32, I, II e III comma della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 25 , e successive modifiche.
Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La Regione rimborsa integralmente ai Gruppi la spesa da essi sostenuta per stipendi e oneri previdenziali".
Art. 2
La maggior spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, prevista per l'esercizio in corso in L. 35 milioni fa carico sul capitolo n. 191019020 del Bilancio di Previsione della spesa della Regione - esercizio 1979 - dal titolo "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari".




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