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Legge regionale 10 agosto 1979, n. 53 (BUR n. 37/1979)

Interventi regionali per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dell'Amministrazione regionale, degli Enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli Enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 53 (BUR n. 37/1979) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI QUADRI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEGLI ENTI ED ORGANISMI DA ESSA DIPENDENTI E DI TUTTI GLI ENTI PUBBLICI LOCALI OPERANTI NELL'AMBITO REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1979, n. 53 (BUR n. 37/1979)

INTERVENTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI QUADRI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEGLI ENTI ED ORGANISMI DA ESSA DIPENDENTI E DI TUTTI GLI ENTI PUBBLICI LOCALI OPERANTI NELL'AMBITO REGIONALE



Art. 1 - Finalità
La Regione interviene in modo organico e continuativo nella formazione e nell'aggiornamento professionale dei quadri dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, al fine di:
a) diffondere la conoscenza di appropriate tecniche gestionali, organizzative, di programmazione e di controllo in una visione integrata dell'attività pubblica, da conseguirsi mediante l'accostamento di discipline economico - sociali, economico - aziendali e giuridico - amministrative;
b) favorire l'approfondimento di adeguate metodologie operative e amministrative, atte a rendere unitaria l'attività di decisione e di verifica dei risultati dell'azione pubblica.
L'intervento regionale, sempre per le finalità indicate al primo comma, può estendersi, nelle forme più appropriate, agli amministratori pubblici e a coloro che, non essendo ancora nell'impiego pubblico, aspirano ad accedervi.
Art. 2 - Modalità d'intervento
L'intervento regionale si articola:
a) nell'organizzazione sia di corsi - base, destinati anche a soggetti non ancora inserite nell'impiego pubblico, sia di seminari e corsi a breve durata, limitati nell'oggetto e prioritariamente destinati al personale appartenente ai quadri degli enti pubblici operanti nell'ambito regionale;
b) nella predisposizione di strutture per la ricerca finalizzata alla formazione, e, in particolare, allo scopo di impostare metodologie di formazione, riferite alle diverse esigenze operative, con la dotazione dell'opportuno materiale didattico, nonché di favorire studi ed indagini per adeguare le tecniche conosciute e disponibili di gestione, di organizzazione, di programmazione e di controllo, alle particolari esigenze degli operatori pubblici.
Art. 3 - Strutture utilizzabili
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle modalità di intervento di cui all'art. 2, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, anche a carattere pluriennale, con l'Istituto Superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti Locali (I.S.A.P.R.E.L.), previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 , con il Consorzio Universitario per gli studi di organizzazione aziendale (C.U.O.A.), costituito presso l'Università degli studi di Padova, e con le Università.
Il finanziamento regionale può riguardare sia le spese fisse di struttura che le spese di funzionamento, perché distintamente quantificate.
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
Per gli interventi previsti dalla presente legge sono stanziate lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1979 e lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, salvo determinazione e copertura di ulteriori fabbisogni mediante le leggi di approvazione dei bilanci.
Alla quota di lire 500 milioni relativa l'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento:
- in quanto a lire 200 milioni dal capitolo 096209740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: "Progetto formazione"), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, a norma del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ;
- in quanto a lire 300 milioni dal capitolo 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (partita: "Progetto formazione") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge relativamente agli esercizi 1980 e 1981, trova riscontro nel tit. IX della spesa del bilancio pluriennale 1979-1981.
Art. 5 - Variazioni di bilancio
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 vengono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219740
L. 300.000.000
-----
Fondo finale di cassa
-----
L. 500.000.000

L. 300.000.000
L. 300.000.000
In aumento:


Cap. 091009005 "Interventi regionali per le spese d'esercizio relative alla formazione e all'aggiornamento dei quadri dell'Amministrazione regionale nonché degli enti ed organismi da essa dipendenti e degli altri enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale"


(capitolo di nuova istituzione)
L. 300.000.000
L. 300.000.000
Cap. 091009010 "Interventi regionali per le spese delle strutture relative alla formazione e all'aggiornamento dei quadri dell'amministrazione regionale nonché degli enti ed organismi da essa dipendenti e degli altri enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale" (spesa finanziata mediante l'utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 ai sensi del V comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ).


(capitolo di nuova istituzione)
L.200.000.000
L. 200.000.000

L. 500.000.000
L. 500.000.000



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