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Legge regionale 10 agosto 1979, n. 54 (BUR n. 37/1979)

Integrazione del finanziamento e modifiche alla legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 , in materia di contributi per la realizzazione di impianti di funicolari aeree e terrestri per trasporto di persone in servizio pubblico

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 54 (BUR n. 37/1979) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1975, n. 52 , IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FUNICOLARI AEREE E TERRESTRI PER TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 , operata dall’articolo 78, della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1979, n. 54 (BUR n. 37/1979) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1975, n. 52 IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FUNICOLARI AEREE E TERRESTRI PER TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO.


Art. 1
Il limite d'impegno della spesa decennale autorizzata con la legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 e successive modificazioni, viene elevato da L. 200.000.000 a L. 350.000.000 annue e viene fatto decorrere dall'esercizio finanziario 1979 anzichè dall'esercizio finanziario 1975.
Art. 2
Ai benefici previsti dalla legge regionale 52 del 1975 e successive modificazioni, integrati ai sensi dell'articolo precedente, sono ammessi prioritariamente i concessionari di funicolari aeree e terrestri per trasporto di persone in servizio pubblico che hanno presentato domanda e perfezionato la prescritta documentazione nei termini stabiliti e non hanno beneficiato del finanziamento previsto dalla ripetuta legge 52.
Art. 3
Nei limiti delle somme risultanti disponibili dopo l'accoglimento delle domande di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per nuove domande riguardanti la costruzione o la ricostruzione di funicolari aeree per trasporto di persone in servizio pubblico da realizzare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Le nuove domande dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le modalità ed i criteri vigenti per la concessione del contributo di cui al comma precedente.
Art. 4
Alla copertura della maggiore spesa derivante dal precedente articolo 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1979, mediante riduzione di L. 150.000.000 del cap. 196219750 “Fondo globale spese di investimento normali” (partita: “Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune”) del bilancio di previsione per l'esercizio 1979.
Per gli esercizi successivi il maggior onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 1979- 1981 al tit. XIX - cat. VI.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219750 “Fondo globale spese investimento normali (partita: “contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune”
L. 150.000.000

Fondo finale di cassa

L. 150.000.000

L. 150.000.000
L. 150.000.000
In aumento:


Cap. 032003170 “Contributo in annualità per la costruzione di impianti a fune”
L. 150.000.000
L. 150.000.000



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