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Legge regionale 10 agosto 1979, n. 55 (BUR n. 37/1979)

Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei Comuni del personale a tempo determinato dei disciolti Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei Patronati scolastici

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 55 (BUR n. 37/1979) (Abrogata)

NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEI COMUNI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI DISCIOLTI PATRONATI SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1979, n. 55 (BUR n. 37/1979)

NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEI COMUNI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI DISCIOLTI PATRONATI SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI


Art. 1
Il personale amministrativo, ausiliario, quello con qualifica di addetto all'assistenza ai minorati psico - fisici, di addetto alla vigilanza nei servizi di trasporto o con qualifica analoga, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per la gestione dei servizi relativi all'anno scolastico 1977/ 1978, che ha prestato servizio nell'anno scolastico 1976/ 1977, anche con diversa qualifica presso i Patronati Scolastici, o presso i Comuni ad essi subentrati per non meno di 5 mesi per ogni anno scolastico e con orario di servizio non inferiore a 18 ore di lavoro settimanali, assegnato ai Comuni in applicazione dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 , è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi Comuni di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione.
Il personale dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, avente i requisiti di cui al comma precedente, assegnato ai Comuni capoluoghi ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 , è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi Comuni capoluoghi di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione.
Art. 2
L'inquadramento del personale indicato nel precedente articolo è effettuato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo formale accertamento dei requisiti professionali dei singoli impiegati assunti a tempo determinato in riferimento ai titoli richiesti per l'accesso a livello di inquadramento e per l'espletamento dei compiti in atto attribuiti.
Il Consiglio comunale, apporta, anche in applicazione del VI comma dell'art. 4 del decreto legge 10 settembre 1978, n. 702, convertito con modificazione nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale. Le deliberazioni adottate in applicazione del presente articolo diventano esecutive dopo l'esame della competente sezione del Comitato Regionale di Controllo, ove questa non rilevi vizi, ai sensi dell'art. 4, VI comma, della legge citata.
Art. 3
I Comuni hanno facoltà di inquadrare nei ruoli organici il personale insegnante, loro assegnato ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 , a suo tempo assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per la gestione dei servizi relativi all'anno scolastico 1977/ 1978, semprechè abbia prestato servizio anche nell'anno scolastico 1976/ 1977, e la prestazione di lavoro sia avvenuta presso i Patronati, o presso i Comuni ad essi subentrati, per non meno di cinque mesi per ogni anno scolastico e con un orario di effettivo servizio non inferiore a 18 o a 15 ore di lavoro settimanale, rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni.
I Comuni capoluoghi hanno facoltà di inquadrare nei ruoli organici il personale dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici aventi i requisiti di cui al comma precedente, loro assegnato ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 .
Art. 4
L'inquadramento del personale insegnante assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato decorre dalla data di assegnazione ai Comuni di destinazione.
L'inquadramento è effettuato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo formale accertamento a seguito di prove scritte ed orali dei requisiti professionali dei singoli insegnanti assunti a tempo determinato e in riferimento ai titoli richiesti per l'accesso al livello di inquadramento e per l'espletamento dei compiti in atto attribuiti.
Il Consiglio comunale, apporta, anche in applicazione del VI comma dell'art. 4 del decreto legge 10 settembre 1978, n. 702, convertito con modificazione nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale. Le deliberazioni adottate in applicazione del presente articolo diventano esecutive dopo l'esame della competente Sezione del Comitato Regionale di Controllo, ove questa non rilevi vizi, ai sensi dell'art. 4, VI comma, della legge citata.
Art. 5
Il personale di cui alla presente legge, è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente alla posizione giuridica risultante da provvedimenti formalmente adottati dall'Ente di provenienza; nella attuazione della presente norma, si prescinde, in deroga ai requisiti generali prescritti per l'ammissione al pubblico impiego, dal limite di età.
Nell'ambito del livello retributivo funzionale come sopra determinato, al personale è attribuita la qualifica dell'ordinamento del personale comunale corrispondente ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.
Art. 6
Il servizio non di ruolo prestato nell'Ente di provenienza è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura prevista dalla normativa rispettivamente vigente nei periodi considerati per il personale non di ruolo dell'Ente di destinazione. Per i servizi pregressi prestati con orario di lavoro ridotto, si applica una riduzione della valutazione dei periodi di servizio in proporzione al rapporto tra orario ridotto e orario pieno.
I periodi di interruzione dei servizi pregressi con rapporto di lavoro a tempo determinato non sono valutati ai fini indicati nel presente articolo.
Art. 7
Il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, che goda alla data di scioglimento dell'Ente di provenienza, di un trattamento economico superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli 5 e 6, mantiene la differenza come assegno ad personam pensionabile e riassorbibile.
A decorrere dalla data di assegnazione, al personale di cui alla presente legge, si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore presso i singoli Comuni; detto personale, sempre a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, alla CPDEL e all'INADEL.
Art. 8
Gli oneri derivanti ai Comuni dall'applicazione della presente legge hanno copertura con i fondi assegnati a norma della legge regionale 28 novembre 1978, n. 67 , con le quote del fondo nazionale spettanti ai Comuni a norma dell'art. 132 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e con le quote delle entrate aggiuntive determinate ai sensi dell'art. 133 del DPR medesimo.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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