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Legge regionale 10 agosto 1979, n. 56 (BUR n. 38/1979)

Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto

Legge regionale 10 agosto 1979, n. 56 (BUR n. 38/1979) (Abrogata)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

Legge abrogata dall’articolo 20, della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1979, n. 56 (BUR n. 38/1979)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO.


Art. 1 - Definizioni
Le aziende ricettive all'aperto sono esercizi pubblici a gestione unitaria che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all'aperto possono disporre di ristoranti, bar ed altri servizi accessori.
Sono considerati aziende ricettive all'aperto e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici e i campeggi.
Sono villaggi turistici le aziende ricettive all'aperto organizzate per il soggiorno e la sosta di turisti, sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiale leggero non vincolati permanentemente al suolo, semplicemente ancorati o appoggiati al suolo.
Sono campeggi le aziende ricettive all'aperto attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale.
I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nell'allegato (Tabella A e B).
Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al 15 per cento della ricettività complessiva autorizzata.
Art. 2 - (Apertura e gestione dei complessi ricettivi)
L'apertura e la gestione dei complessi indicati dall'art. 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 60 lett. c) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, alle preventive autorizzazioni del Comune.
Tali autorizzazioni presuppongono per i titolari la completa ed esclusiva disponibilità dei suoli e, nel caso di villaggi turistici, anche degli allestimenti.
Nei villaggi turistici e nei campeggi l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole nel periodo dal I luglio al 31 agosto è subordinata alla effettiva presenza degli ospiti.
Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti devono essere debitamente esposte al pubblico.
Le zone per complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 sono individuate nel piano territoriale di coordinamento delle Comunità Montane di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , e nei piani urbanistici dei comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino all'approvazione dei piani di cui al comma precedente la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 può essere rilasciata solo nelle zone destinate a complessi ricettivi all'aperto individuate nello strumento urbanistico comunale regolarmente approvato e secondo la procedura disposta dalle normative del piano.
Per la realizzazione dei complessi indicati all'art. 1 l'onere per il rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 9 della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61 , è calcolato escludendo dal computo le aree a standards libere.
Art. 3 - Periodi minimi di apertura
I campeggi e i villaggi turistici autorizzati devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
- complessi ad attivazione estiva con altitudine sino ai 800 metri: dal I giugno al 30 settembre;
- complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;
- complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.
I titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati al precedente comma, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono ottenere l'autorizzazione del Comune.
Art. 4 - Cessazione temporanea o definitiva
Della cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei campeggi o dei villaggi turistici deve essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, immediato avviso al Comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.
Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicare la durata, che non può essere superiore a sei mesi eventualmente prorogabili ad un anno per fondate e documentate ragioni.
Art. 5 - Gestore e rappresentante
Gli enti e le organizzazioni, associazioni ed aziende pubbliche e i privati, che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 2, devono designare un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nella autorizzazione stessa.
Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un rappresentante che assume i loro stessi obblighi. Tale nomina diventa efficace dopo la comunicazione al Comune.
Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza nell'ambito del complesso autorizzato, delle disposizioni previste dalla presente legge, da quelle di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente; essi, inoltre, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato TU delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Art. 6 - Presentazione e istruttoria delle domande
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'allestimento e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune.
Le domande per l'allestimento devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa con indicati:
1) le complete generalità del richiedente;
2) la massima capacità ricettiva dell'impianto;
3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare la natura del complesso;
b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
c) la seguente documentazione tecnica:
1) fotocopia dello strumento urbanistico vigente con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1: 100);
3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
4) concessione edilizia.
I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c) devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai piani igienico - sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.
Il Comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di 90 giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.
Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti l'allestimento, devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa con indicati:
1) le complete generalità dell'eventuale gestore;
2) la categoria della classificazione che si intende conseguire;
3) i periodi di apertura dell'impianto;
b) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;
c) certificato di abitabilità degli allestimenti;
d) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna dell'impianto;
e) copia conforme della polizza di assicurazione di cui al terzo comma dell'art. 7;
f) copia dell'atto dal quale risulti la disponibilità del suolo interessato all'allestimento.
Dei provvedimenti di cui al presente articolo il Comune dà immediata comunicazione alla Regione e all'autorità di Pubblica Sicurezza.
L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.
Art. 7 - Custodia e assicurazione
I campeggi e i villaggi turistici devono assicurare custodia continua a mezzo di personale giurato o iscritto nell'apposito registro ai sensi dell'art. 62 del TU delle norme di Pubblica Sicurezza.
Il numero delle persone addette dovrà essere rapportato alla capacità ricettiva del complesso.
I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Art. 8 - Classificazione
Tutti i campeggi e i villaggi turistici in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.
L'attribuzione della classifica avviene sulla base del punteggio ricavato, in base alle tabelle allegate alla presente legge, dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal I gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.
La nuova classificazione è operante dal I gennaio 1980.
E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.
All'assegnazione della categoria provvede il Comune competente per territorio, entro il 30 novembre, con deliberazione del Consiglio Comunale. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Giunta regionale.
Entro il 30 settembre i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire al Comune, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli che riceveranno in tempo utile.
Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso.
Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti può essere chiesto in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.
Qualora durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica può , d'ufficio, provvedersi ad assegnare al complesso la categoria corrispondente alle mutate condizioni.
Nelle zone ove esiste la possibilità di formazione di Aziende ricettive all'aperto per complessivi mq. 200.000 deve essere assicurata la disponibilità di campeggi e villaggi turistici classificati a una stella nella proporzione di almeno 1 a 3.
Art. 9 - Notificazioni della classifica
Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicato nel foglio annunci legali della Provincia.
Art. 10 - Denuncia delle tariffe
I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici sono obbligati a denunciare ai Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, che intendono applicare durante l'anno.
I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al primo comma entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio del complesso stesso.
Le denuncie di cui ai commi precedenti dovranno prevedere la tariffa della piazzola per notte e quella per persona per notte per i campeggi; per i villaggi turistici dovrà essere indicata la tariffa giornaliera per persona. I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal competente Comitato provinciale prezzi o dall'Ente che sarà dichiarato competente in materia di controllo prezzi.
E' fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe denunciate.
Le predette tariffe, riportate in prescritto modulo, devono contenere il visto da parte del Comune.
Entro il mese di febbraio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nei rispettivi territori con l' indicazione della classifica attribuita nonchè delle tariffe denunciate da ciascun complesso ai sensi del primo comma. La Giunta regionale pubblicherà ogni anno nel Bollettino Ufficiale Regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale, dandone ampia diffusione.
Art. 11 – Notifica delle persone alloggiate
Per la notifica delle persone alloggiate i titolari, o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di PS sia all'arrivo che alla partenza dell'ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità e la nazionalità , devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.
La terza copia dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109, terzo comma del TU delle leggi di PS e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.
E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT e di trasmetterli agli organi competenti.
Art. 12 - Campeggi mobili
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di tende singole o di altri mezzi di soggiorno mobili ed autonomi singoli, in località che non siano servite da campeggi, o anche se servite, presentino situazioni di tutto esaurito.
Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali e sportivi, da Enti o Associazioni senza fine di lucro, della durata di 20 giorni prorogabili eccezionalmente fino a 60 giorni, sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco solamente in aree pubbliche o private dove siano assicurati, il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nella autorizzazione del Sindaco.
I Comuni possono autorizzare la realizzazione di campeggi mobili, organizzati da Enti o Associazioni senza fine di lucro limitatamente per insediamenti fino a 5.000 mq. qualora tali insediamenti di campeggio siano integrativi di attività agricola, di malga, alberghiera, di ristorazione esistenti.
Art. 13 - Vigilanza
Ferme restando la competenza delle autorità di Pubblica Sicurezza e quella delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni.
Art. 14 - Sanzioni
Le autorizzazioni di cui all'art. 2 possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti soggettivi previsti per la concessione.
Nel caso di carenza di alcuno dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando comunque l' attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta od abbia dato luogo ad irregolarità tecnico - amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi, e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del TU delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.
In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il Comune dispone la sospensione delle autorizzazioni sino a quanto il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto loro.
Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1 milione a L. 5 milioni. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.
Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2 milioni a L. 10 milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.
La violazione di quanto previsto dall'art. 12, primo comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni giorno eccedente le previste 48 ore.
L'esercizio del campeggio mobile organizzato, non autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 12, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 60.000 a L. 300.000.
Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 400.000 a L. 2 milioni. Nei casi di recidiva si dispone la revoca delle relative autorizzazioni.
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 2 milioni. Nei casi di recidiva si dispone la revoca delle relative autorizzazioni.
La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 2 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 a L. 500.000.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento, irrogazione della sanzione e la riscossione coattiva della somma dovuta si applicano le norme della legge 24 dicembre 1975 n. 706 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 15 – Norme relative ai complessi esistenti
Nella prima applicazione della presente legge i campeggi e i villaggi turistici, già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso, conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi le autorizzazioni di cui al precedente art. 2, purchè gli aventi diritto ne facciano espressa richiesta al competente Comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel caso che i complessi di cui al primo comma non posseggano i requisiti minimi previsti per la classificazione di cui alla presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette. Tali interventi devono essere eseguiti entro il termine massimo di anni due dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Sindaco competente è autorizzato, in caso di comprovate difficoltà nell'esecuzione dei lavori di adeguamento, a prorogare l'autorizzazione per il tempo ritenuto strettamente necessario e comunque per non oltre un anno.
Le opere di adeguamento per le quali è prescritta la concessione edilizia devono essere eseguite previo rilascio della concessione stessa da parte del Sindaco ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
I villaggi turistici in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono conservare gli allestimenti per il pernottamento anche se sono in difformità di quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 1, purchè non abbiano caratteristiche alberghiere.
Per i campeggi e i villaggi turistici in funzione all'entrata in vigore della presente legge possono essere maggiori le percentuali indicate nel sesto e nel settimo comma dell'art. 1.
I complessi misti (campeggi e villaggi turistici) assumono la denominazione relativa alla prevalente tipologia degli allestimenti presenti nel complesso.
Art. 16 - Disposizioni finali
Con successivo provvedimento verrà regolamentata organicamente l' intera materia relativa alla disciplina degli alberghi per la gioventù , delle case per ferie, degli affittacamere e delle altre strutture ricettive turistiche assimilabili, non contemplata nella presente normativa.
Art. 17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.










PRONTUARIO DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO






Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.

Tabella A — Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con i relativi punteggi.

Riepilogo dei requisiti obbligati dei villaggi turistici, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

Tabella B — Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi).

Riepilogo dei requisiti obbligati dei campeggi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.




QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO.




Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione.
Per l'assegnazione ad un determinato livello il complesso ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel presente quadro, al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligati previsti per quel livello.

Livello di classificazione
Punteggio minimo da conseguire per
Villaggi turistici
Campeggi
* 1 stella
40
40
** 2 stelle
50
48
*** 3 stelle
78
73
*** 4 stelle
117
104


Per la valutazione dei singoli requisiti e per l'individuazione dei requisiti "obbligati" si fa riferimento alle allegate Tabelle A (villaggi turistici) e B (campeggi).
Quando le voci relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.




TABELLA A

Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con i relativi punteggi.



NOTE ALLA TABELLA A

1) Obbligatorio per i villaggi turistici *
2) Obbligatorio per i villaggi turistici **
3) Obbligatorio per i villaggi turistici ***
4) Obbligatorio per i villaggi turistici ****
5) Per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 — 1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.
6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie" delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata di 10 mq.
7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.
E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna.
Eccezionalmente e limitatamente per i villaggi classificati con una stella nelle aree di particolare conformazione possono essere consentite anche piazzole con superfici inferiori a mq. 60, ma superiori a mq. 40, purché la percentuale dell'area destinata ad uso comune sia aumentata proporzionalmente alla superficie complessiva delle minori aree destinate a piazzole.
8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile i relativi impianti devono essere dei tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
10) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nei complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate.
Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.
11) Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.
Nei villaggi posti ad altitudine superiore a 800 m. e aventi apertura invernale, la distanza tra i gruppi dei servizi sanitari e la piazzola più distante non deve essere superiore a 100 m.
12) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i m.800 s.l.m. la erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie, nonché nei lavelli e lavastoviglie. Tutti i locali di uso comune devono essere dotati di impianto di riscaldamento.
13) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti, ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può superare:
mq.30 nei villaggi a 1 stella;
mq.35 nei villaggi a 2 stelle;
mq.40 nei villaggi a 3 stelle;
mq.45 nei villaggi a 4 stelle.
Tali parametri non si applicano per tende o roulottes.
La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A., e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.
14) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.


1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTROTTURE
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5)


1.011
con fondo naturale
1

1.012
con spargimento di pietrisco e ghiaia
2

1.013
con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto
3
1.02
Viabilità pedonale


1.021
passaggi pedonali ogni 12 piazzole (o alla distanza massima di l00 metri l'uno dall'altro) (1) (2)
1

1.022
passaggi pedonali ogni 8 piazzole (3) (4)
2

1.023
passaggi pedonali ogni 2 piazzole
3
1.03
Parcheggio auto (5)


1.031
area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5
per cento dei numero delle piazzole
3

1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole (1) (2) (3) (6)
1

1.033
come 1.032, con posti-auto coperti (4) (6)
2
1.04
Aree libere per uso comune (a)


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio (1) (2) (3)
1

1.042
di superficie complessivi, non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio (4)
4

1.043
di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio
8
1.05
Aree sistemate a verde


1.051
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'area di cui alla voce 1.04
2

1.052
di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'area di cui alla voce 1.04
3

1.053
di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'area di cui alla voce 1.04
5


__________
(a) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le strade, le aree commerciali e le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.


Punti
1.06
Aree ombreggiate


1.061
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio (1) (2)
1

1.062
di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio (3)
2

1.063
di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio (4)
3

1.064
di superficie complessiva superiore ai 40 per cento dell'intera superficie del villaggio
4

1.065
per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti
1
1.07
Superficie delle piazzole (6) (7)


1.071
non inferiore a mq.60 (1) netti
1

1.072
non inferiore a mq.70 (2) netti
3

1.073
non inferiore a mq.80 (3) netti
5

1.074
non inferiore a mq.90 (4) netti
7
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1

1.082
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) (3)
1

1.083
confini della piazzola evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (4)
3
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1

1.092
come 1.091, prevalentemente a prato
3
1.10
Impianto elettrico



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'intero degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4)
1
1.11
Impianto di illuminazione



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni (1) (2) (3) (4)
1
1.12
Impianto idrico (8)



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4)
1
1.13
Impianto di rete fognaria



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4)
1
1.14
Impianto prevenzione incendi



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4)
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.151
con una linea esterna (1)
1

1.152
con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)
3

1.153
per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti
1
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100 (1) (2) (3) (4)
1


2 - SERVIZI ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

Punti
2.01
Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato


2.011
ore 14/24 (1) (2)
1

2.012
ore 18/24 (3) (4)
2

2.013
ore 24/24
3
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.021
1 volta al giorno (1) (2)
1

2.022
2 volte al giorno (3) (4)
2
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno (1) (2)
1

2.032
con addetto diurno permanente (4)
4
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9)


2.041
1 volta al giorno (1) (2) (3) (4)
1

2.042
2 volte al giorno
4
2.05
Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)


2.051
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata
1

2.052
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con adeguati strumenti sanitari, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata
1

2.053
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1000 ospiti, servizio espletato in vano attrezzato, con adeguati strumenti sanitari, da un infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (10)


2.061
1 w.c. ogni 20 ospiti (1) (2) (11)
1

2.062
1 w.c. ogni 15 ospiti (3) (4) (11)
4

2.063
1 orinatoio ogni 150 ospiti (11)
1

2.064
1. orinatoio ogni 75 ospiti (11)
3

2.065
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (1) (11)
1

2.066
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (2) (11)
3

2.067
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3) (11)
5

2.068
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4) (11)
7

2.069
almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti
2

2.0610
almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti
3

2.0611
almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti
4

2.0612
almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti
5

2.0613
1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (2) (11)
1

2.0614
1 lavabo ogni 20 ospiti, dotati di pannello divisorio (11)
2

2.0615
1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (11)
3

2.0616
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio (4) (11)
4

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti (1) (2) (3) (11)
1

2.0618
1 lavapiedi ogni 120 ospiti (4) (11)
2

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti (1) (2) (3) (4) (11)
2

2.0620
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (1) (2)
1

2.0621
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)
3

2.0622
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4)
5

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (1) (2) (3) (4)
1
2.07
Erogazione acqua potabile



da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (11) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti (1) (2) (3) (4)
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.081
in almeno il 30 per cento delle docce chiuse (1) (2)
1

2.082
in almeno il 30 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.063) (3)
3

2.083
in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.063) (4)
5
2.09
Installazioni igienico - sanitarie nelle unità abitative (13) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario


2.091
installazioni igienico - sanitarie (lavabo e w.c.) in almeno il 10 per cento delle U.A.
1

2.092
come 2.091 in almeno il 20 per cento delle U.A.
2

2.093
installazioni igienico - sanitarie (lavabo, docia, w.c. e bidet) in almeno il 30 per ceno delle U.A.
4

2.094
come 2.093 in almeno il 50 per cento delle U.A. (4)
6

2.095
come 2.093 in almeno il 75 per cento delle U.A.
8

2.096
come 2.093 in tutte le U.A.
10
2.10
Dotazione delle U.A.


2.101
attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (1) (2) (3) (4)
1

2.102
attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4)
3

2.103
presa di corrente (1) (2) (3) (4)
1

2.104
riscaldamento nel 30 per cento delle U.A.
2

2.105
riscaldamento nel 60 per cento delle U.A.
4

2.106
riscaldamento nel 100 per cento delle U.A.
7




2.11
Attrezzature di ristoro


2.111
bar (1) (2) (3) (14)
1

2.112
bar in locale appositamente arredato, con tavolini, e sedie (4)
3

2.113
tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2

2.114
ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento della ricettività autorizzata
4

2.115
spaccio (1) (2) (3) (4) (14)
1
2.12
Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)


2.121
almeno una attrezzatura (3)
1

2.122
almeno due attrezzature (4)
3

2.123
per ogni attrezzatura in più
2
2.13
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio, imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.131
almeno una attrezzatura (o servizio) (2)
1

2.132
almeno 2 attrezzature (o servizi) (3)
3

2.133
almeno 3 attrezzature (o servizi) (4)
5

2.134
per ogni attrezzatura o servizio in più
2


3 - UBICAZIONE E CARATERISTICHE AMBIENTALI
3.01
Collocazione nella località


3.011
in posizione panoramica di particolare valore
3

3.012
in posizione particolarmente silenziosa
3

3.013
ubicazione prossima (entro 5 Km.) ad attrattive turistiche di notevole richiamo turistico
3

3.014
nelle immediate vicinanze di pinete o boschi
3

3.015
con spiaggia marina o lacuale privata
5

3.016
nelle immediate vicinanze di impianti di risalita per gli sports invernali
3
3.02
Accesso


3.021
con oltre 1 Km. di strada non asfaltata
1

3.022
con non più di 1 Km. di strada non asfaltata
2

3.023
con strada asfaltata sino all'ingresso
3

R I E P I L O G O

REQUISITI OBBLIGATI PER I VILLAGGI TURISTICI *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.021
passaggi pedonali ogni 12 piazzole (o alla distanza massima di l00 metri l'uno dall'altro)
1
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
1
1.04
Aree libere per uso comune


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.06
Aree ombreggiate


1.061
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.07
Superficie delle piazzole


1.071
non inferiore a mq.60 netti (6) (7)
1
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.082
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
1
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'intero degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico (8)



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.
1
1.13
Impianto di rete fognaria



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.151
con una linea esterna
1
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato


2.011
ore 14/24
1
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.021
1 volta al giorno
1
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno
1
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.061
1 w.c. ogni 20 ospiti
1

2.065
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti
1

2.066
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti
3

2.0613
1 lavabo ogni 20 ospiti
1

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti
1

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0620
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti
1

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.081
in almeno il 30 per cento delle docce chiuse
1
2.10
Dotazione delle unità abitative (U.A.)


2.101
attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti
1

2.103
presa di corrente
1
2.11
Attrezzature di ristoro


2.111
bar
1

2.115
spaccio
1


REQUISITI OBBLIGATI PER I VILLAGGI TURISTICI * *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.021
passaggi pedonali ogni 12 piazzole (o alla distanza massima di l00 metri l'uno dall'altro)
1
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
1
1.04
Aree libere per uso comune


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.06
Aree ombreggiate


1.061
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.07
Superficie delle piazzole


1.072
non inferiore a mq.70 netti(6) (7)
3
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.082
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
1
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'intero degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico (8)



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali
1
1.13
Impianto di rete fognaria



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.152
con una linea esterna e cabina
3
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato


2.011
ore 14/24
1
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.021
1 volta al giorno
1
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno
1
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella )
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.061
1 w.c. ogni 20 ospiti
1

2.066
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti
3

2.0613
1 lavabo ogni 20 ospiti
1

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti
1

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0620
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti
1

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.081
in almeno il 30 per cento delle docce chiuse
1
2.10
Dotazione delle unità abitative (U.A.)


2.101
attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti
1

2.103
presa di corrente
1
2.11
Attrezzature di ristoro


2.111
bar
1

2.115
spaccio
1
2.13
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio, imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.131
almeno una attrezzatura (o servizio)
1

REQUISITI OBBLIGATI PER I VILLAGGI TURISTICI * * *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.021
passaggi pedonali ogni 12 piazzole (o alla distanza massima di l00 metri l'uno dall'altro)
1
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
1
1.04
Aree libere per uso comune


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.06
Aree ombreggiate


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio
2
1.07
Superficie delle piazzole


1.073
non inferiore a mq.80 netti (6) (7)
5
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.082
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
1
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'intero degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico (8)



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali
1
1.13
Impianto di rete fognaria



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.152
con una linea esterna e cabina
3
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato


2.012
ore 18/24
2
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.022
2 volte al giorno
2
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno
1
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella )
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.062
1 w.c. ogni 15 ospiti
4

2.067
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti
5

2.0615
1 lavabo ogni 15 ospiti
3

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti
1

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0621
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio
3

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.082
in almeno il 30 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.063 (3)
3
2.10
Dotazione delle unità abitative (U.A.)


2.101
attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti
1

2.103
presa di corrente
1
2.11
Attrezzature di ristoro


2.111
bar
1

2.113
tavola calda o ristorante self-service
2

2.115
spaccio
1
2.12
Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, ecc.)


2.121
almeno una attrezzatura
1

2.13
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio, imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.132
almeno una attrezzatura (o servizio)
1


REQUISITI OBBLIGATI PER I VILLAGGI TURISTICI * * * *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.022
passaggi pedonali ogni 8 piazzole
2
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
1
1.04
Aree libere per uso comune


1.042
di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio
4
1.06
Aree ombreggiate


1.063
di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio
3
1.07
Superficie delle piazzole


1.074
non inferiore a mq.90 netti (6) (7)
7
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.083
confini della piazzola evidenziati con vegetazione (alberi, siepi e aiuole coltivate)
3
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'intero degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali
1
1.13
Impianto di rete fognaria



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.152
con una linea esterna e cabina
3
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato


2.012
ore 18/24
2
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.022
2 volte al giorno
2
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.032
con addetto diurno permanente
4
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella )
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.062
1 w.c. ogni 15 ospiti
4

2.068
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti
7

2.0616
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio
4

2.0618
1 lavapiedi ogni 120 ospiti
2

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0622
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio
5

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.083
in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0623)
5
2.09
Installazioni igienico - sanitarie nelle unità abitative con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario


2.094
come 2.093 in almeno il 50 per cento delle unità abitative (U.A.)
6
2.10
Dotazione delle unità abitative (U.A.)


2.101
attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti
1

2.102
attrezzatura per soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone
3

2.103
presa di corrente
1
2.11
Attrezzature di ristoro


2.112
bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie
3

2.113
tavola calda o ristorante self-service
2

2.115
spaccio
1
2.12
Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, ecc.)


2.122
almeno due attrezzature
3

2.13
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio, imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.133
almeno tre attrezzature (o servizi)
5



TABELLA B

Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi.
NOTE ALLA TABELLA B
1) Obbligatorio per campeggi *
2) Obbligatorio per campeggi **
3) Obbligatorio per campeggi ***
4) Obbligatorio per campeggi ****
5) Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 — 1.03 non sussistono.
In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti
6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata di mq. 10 (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle "roulottes").
7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.
E' consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
Eccezionalmente e limitatamente ai campeggi classificati con una stella, nelle aree di particolare conformazione, possono essere consentite anche piazzole con superficie inferiore a mq. 60, ma superiore a mq. 40, purché la percentuale dell'area destinata ad uso comune sia aumentata proporzionalmente alla superficie complessiva delle minori aree destinate a piazzole.
8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
10) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.
11) Da dislocarsi a non più di 150 mt. dalle piazzole cui sono destinate.
Nei campeggi posti ad altitudine superiore a 800 metri e aventi apertura invernale, la distanza tra i gruppi dei servizi sanitari e la piazzola più distante non deve essere superiore a 100 metri.
12) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i mt. 800 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico-sanitane, nonché nei lavelli e lavastoviglie. Tutti i locali di suo comune devono essere dotati di impianto di riscaldamento.
13) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.
14) L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di km. 2. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.



1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTROTTURE
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5)


1.011
con fondo naturale
1

1.012
con spargimento di pietrisco e ghiaia
2

1.013
con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto
3
1.02
Viabilità pedonale


1.021
passaggi pedonali ogni 12 piazzole (o alla distanza massima di l00 metri l'uno dall'altro) (1) (2)
1

1.022
passaggi pedonali ogni 8 piazzole (3) (4)
2

1.023
passaggi pedonali ogni 2 piazzole
3
1.03
Parcheggio auto (5)


1.031
area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5 per cento dei numero delle piazzole
3

1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole (1) (2) (3) (6)
1

1.033
come 1.032, con posti-auto coperti (4) (6)
2
1.04
Aree libere per uso comune (a)


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio (1) (2) (3)
1

1.042
di superficie complessivi, non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio (4)
4

1.043
di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio
8
1.05
Aree sistemate a verde


1.051
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'area di cui alla voce 1.04
2

1.052
di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'area di cui alla voce 1.04
3

1.053
di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'area di cui alla voce 1.04
5


__________
(a) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le strade, le aree commerciali e le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.


Punti
1.06
Aree ombreggiate


1.061
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio (1) (2)
1

1.062
di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio (3)
2

1.063
di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)
3

1.064
di superficie complessiva superiore ai 40 per cento dell'intera superficie del villaggio
4

1.065
per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti
3
1.07
Superficie delle piazzole (6) (7)


1.071
non inferiore a mq.60 netti (1)
1

1.072
non inferiore a mq.70 netti (2)
3

1.073
non inferiore a mq.80 netti (3)
5

1.074
non inferiore a mq.90 netti (4)
7
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1

1.082
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) (3)
1

1.083
confini della piazzola evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (4)
3
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1

1.092
come 1.091, prevalentemente a prato
3
1.10
Impianto elettrico



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente all'intero degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4)
1
1.11
Impianto di illuminazione



da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni (1) (2) (3) (4)
1
1.12
Impianto idrico (8)



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4)
1
1.13
Impianto di rete fognaria



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4)
1
1.14
Impianto prevenzione incendi



da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4)
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.151
con una linea esterna (1) (14)
1

1.152
con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)
3

1.153
per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti
1
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100 (1) (2) (3) (4)
1


2 - SERVIZI ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

Punti
2.01
Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del capeggio (1) (2) (3) (4)
1
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.021
1 volta al giorno (1) (2)
1

2.022
2 volte al giorno (3) (4)
2
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno (1) (2) (3)
1

2.032
con addetto diurno permanente (4)
4
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9)


2.041
1 volta al giorno (1) (2) (3) (4)
1

2.042
2 volte al giorno
4
2.05
Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)


2.051
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata
1

2.052
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con adeguati strumenti sanitari, da un infermiere diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata
1

2.053
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1000 ospiti, servizio espletato in vano attrezzato, con adeguati strumenti sanitari, da un infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (10)


2.061
1 w.c. ogni 20 ospiti (1) (2) (11)
1

2.062
1 w.c. ogni 15 ospiti (3) (4) (11)
4

2.063
1 orinatoio ogni 150 ospiti (11)
1

2.064
1 orinatoio ogni 75 ospiti (11)
3

2.065
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (1) (11)
1

2.066
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (2) (11)
3

2.067
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3) (11)
5

2.068
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4) (11)
7

2.069
almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti
2

2.0610
almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti
3

2.0611
almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti
4

2.0612
almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti
5

2.0613
1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (2) (11)
1

2.0614
1 lavabo ogni 20 ospiti, dotati di pannello divisorio (11)
2

2.0615
1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (11)
3

2.0616
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio (4) (11)
4

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti (1) (2) (3) (11)
1

2.0618
1 lavapiedi ogni 120 ospiti (4) (11)
2

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti (1) (2) (3) (4) (11)
2

2.0620
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (1) (2)
1

2.0621
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)
3

2.0622
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4)
5

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (1) (2) (3) (4)
1
2.07
Erogazione acqua potabile



da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (11) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti (1) (2) (3) (4)
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.081
in almeno il 30 per cento delle docce chiuse (1) (2)
1

2.082
in almeno il 30 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.063) (3)
3

2.083
in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.063) (4)
5
2.09
Dotazione delle piazzole


2.091
Presa di corrente (2) (3) (4)
1

2.092
allaccio alla rete fognaria in almeno il 10 per cento delle piazzole
1

2.093
allaccio alla rete fognaria in almeno il 20 per cento delle piazzole
2

2.094
allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole
5

2.095
allaccio alla rete idrica in almeno il 10 per cento delle piazzole
1

2.096
allaccio alla rete idrica in almeno il 50 per cento delle piazzole
4

2.097
allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole
8
2.10
Attrezzature di ristoro


2.101
bar (1) (2) (3) (14)
1

2.102
bar in locale appositamente arredato, con tavolini, e sedie (4)
3

2.103
tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2

2.104
ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento della ricettività autorizzata
4

2.105
spaccio (1) (2) (3) (4) (13)
1
2.11
Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)


2.111
almeno una attrezzatura (3)
1

2.112
almeno due attrezzature (4)
3

2.113
per ogni attrezzatura in più
2
2.12
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio, imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.121
almeno una attrezzatura (o servizio) (2)
1

2.122
almeno 2 attrezzature (o servizi) (3)
3

2.123
almeno 3 attrezzature (o servizi) (4)
5

2.124
per ogni attrezzatura o servizio in più
2


3 - UBICAZIONE E CARATERISTICHE AMBIENTALI
3.01
Collocazione nella località


3.011
in posizione panoramica di particolare valore
3

3.012
in posizione particolarmente silenziosa
3

3.013
ubicazione prossima (entro 5 Km.) ad attrattive turistiche di notevole richiamo turistico
3

3.014
nelle immediate vicinanze di pinete o boschi
3

3.015
con spiaggia marina o lacuale privata
5

3.016
nelle immediate vicinanze di impianti di risalita per gli sports invernali
3
3.02
Accesso


3.021
con oltre 1 Km. di strada non asfaltata
1

3.022
con non più di 1 Km. di strada non asfaltata
2

3.023
con strada asfaltata sino all'ingresso
3


R I E P I L O G O
REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.021
passaggi pedonali ogni 12 piazzole (o alla distanza massima di l00 metri l'uno dall'altro)
1
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
1
1.04
Aree libere per uso comune


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.06
Aree ombreggiate


1.061
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.07
Superficie delle piazzole


1.071
non inferiore a mq.60 netti (6) (7)
1
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.082
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
1
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali
1
1.13
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.151
con una linea esterna
1
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del capeggio
1
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.021
1 volta al giorno
1
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno
1
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella)
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.061
1 w.c. ogni 20 ospiti
1

2.065
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti
1

2.0613
1 lavabo ogni 20 ospiti
1

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti
1

2.0618
1 lavapiedi ogni 120 ospiti (4) (11)
2

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0620
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti
1

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.081
in almeno il 30 per cento delle docce chiuse
1

2.10
Attrezzature di ristoro


2.101
bar
1

2.105
spaccio
1




REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI * *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.021
passaggi pedonali ogni 12 piazzole (o alla distanza massima di l00 metri l'uno dall'altro)
1
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
1
1.04
Aree libere per uso comune


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.06
Aree ombreggiate


1.061
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.07
Superficie delle piazzole


1.071
non inferiore a mq.60 netti (6) (7)
1
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.082
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
1
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali
1
1.13
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.152
con una linea esterna e cabina
3
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del capeggio
1
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.021
1 volta al giorno
1
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno
1
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella)
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.061
1 w.c. ogni 20 ospiti
1

2.066
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti
3

2.0613
1 lavabo ogni 20 ospiti
1

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti
1

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0620
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti
1

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.081
in almeno il 30 per cento delle docce chiuse
1
2.09
Dotazione delle piazzole


2.091
presa di corrente
1
2.10
Attrezzature di ristoro


2.101
bar
1

2.105
spaccio
1
2.12
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.121
almeno una attrezzatura (o servizio)
1


REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI * * *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.022
passaggi pedonali ogni 8 piazzole
2
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
1
1.04
Aree libere per uso comune


1.041
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio
1
1.06
Aree ombreggiate


1.062
di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio
2
1.07
Superficie delle piazzole


1.073
non inferiore a mq.80 netti (6) (7)
5
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.083
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
1
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali
1
1.13
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.152
con una linea esterna e cabina
3
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del capeggio
1
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.022
2 volta al giorno
2
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.031
2 volte al giorno
1
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella)
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.062
1 w.c. ogni 15 ospiti
4

2.067
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti
5

2.0615
1 lavabo ogni 15 ospiti
3

2.0617
1 lavapiedi ogni 150 ospiti
1

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0621
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio
3

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.082
in almeno il 30 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0623
3
2.09
Dotazione delle piazzole


2.091
presa di corrente
1
2.10
Attrezzature di ristoro


2.101
bar
1

2.103
tavola calda o ristorante self - service
2

2.105
spaccio
1
2.12
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.122
almeno una attrezzatura (o servizio)
3




REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI * * * *
Punti
1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere
1
1.02
Viabilità pedonale


1.022
passaggi pedonali ogni 8 piazzole
2
1.03
Parcheggio auto


1.032
una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole
2
1.04
Aree libere per uso comune


1.042
di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio
4
1.06
Aree ombreggiate


1.062
di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio
3
1.07
Superficie delle piazzole


1.074
non inferiore a mq. 90 netti (6) (7)
7
1.08
Individuazione delle piazzole


1.081
contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola
1

1.083
confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti
3
1.09
Sistemazione delle piazzole


1.091
a prova di acqua e di polvere
1
1.10
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica
1
1.11
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni
1
1.12
Impianto idrico



da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.



Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali
1
1.13
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque
1
1.14
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti
1
1.15
Impianto telefonico per uso comune


1.152
con una linea esterna e cabina
3
1.16
Impianto raccolta rifiuti solidi



da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse, non distanti più di metri 100
1
2.01
Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del capeggio
1
2.02
Pulizia ordinaria delle aree comuni


2.022
2 volta al giorno
2
2.03
Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie


2.032
con addetto diurno permanente
4
2.04
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti


2.041
1 volta al giorno
1
2.05
Pronto soccorso (assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 - 2.053 della Tabella)
1
2.06
Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi


2.062
1 w.c. ogni 15 ospiti
4

2.068
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti
7

2.0616
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorie
4

2.0618
1 lavapiedi ogni 120 ospiti
2

2.0619
1 lavello per stoviglie con scolapiatti, ogni 40 ospiti
2

2.0622
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio
3

2.0623
1 vuotatoio per w.c. chimici posto alla distanza massima di 150 metri dalle piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria
1
2.07
Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti
1
2.08
Erogazione acqua calda (12)


2.083
in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 - 2.0623
5
2.09
Dotazione delle piazzole


2.091
presa di corrente
1
2.10
Attrezzature di ristoro


2.102
bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie
3

2.103
tavola calda o ristorante self - service
2

2.105
spaccio
1
2.11
Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)


2.112
almeno due attrezzature
3

2.12
Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)


2.123
almeno tre attrezzatura (o servizio)
5







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