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Legge regionale 23 agosto 1979, n. 58 (BUR n. 40/1979)

Rifinanziamento e modifiche dellalegge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , recante interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali

Legge regionale 23 agosto 1979, n. 58 (BUR n. 40/1979) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1975, n. 1 , RECANTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA’ NATURALI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 agosto 1979, n. 58 (BUR n. 40/1979)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1975, n. 1 RECANTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA’ NATURALI

Art. 1
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , relativa a opere di prevenzione e di soccorso per calamità naturali è autorizzato, per l'esercizio 1979, un ulteriore stanziamento di L. 1.000 milioni.
Art. 2
A decorrere dall'esercizio 1980 lo stanziamento della citata legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , sarà fissato con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 3
Con i fondi di cui ai precedenti articoli potranno essere finanziate anche opere di pronto intervento od aventi carattere di somma urgenza già autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 .
Art. 4
Alla copertura del maggiore onere di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di L. 1.000 milioni del Cap. 106219760 "Fondo globale spese d'investimenti ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: Calamità naturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 106219760
L. 1.000.000.000
-----
Fondo finale di cassa
----
L. 1.000.000.000

L.1.000.000.000
L. 1.000.000.000
In aumento


Cap. 045004605 "Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali"


L. 1.000.000.000


L. 1.000.000.000



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