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Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 (BUR n. 4/1979)

Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali

Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 (BUR n. 4/1979) (Abrogata)

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 (BUR n. 4/1979)

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.


Art. 1 - Indennità giornaliera di trasferta
A decorrere dall'1 dicembre 1978 ai Consiglieri regionali inviati in missione fuori dal collegio elettorale compreso il Presidente del Consiglio, il Presidente ed i membri della Giunta regionale, spetta un'indennità giornaliera di Lire27.200, aumentata del 100 per cento in caso di missione all'estero.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo della diaria giornaliera per ogni ora di missione.
E' data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di I categoria. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta di cui al comma precedente sono ridotte di un terzo.
Art. 2 - Determinazione annuale dell'indennità
A decorrere dal I gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di trasferta di cui al precedente articolo è rideterminata annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura pari a quella stabilita, per le qualifiche indicate al punto I della Tab. A allegata alla legge 18 dicembre1973, n. 836, dal Ministro del Tesoro, a norma del sesto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
Art 3 - Rimborso spese
Alle persone indicate all'art. 1, compete, oltre l'indennità di missione, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per i viaggi in ferrovia in prima classe, nonchè per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.
Per i viaggi effettuati con mezzi aerei di linea, sia all'interno sia all'estero, è rimborsato il prezzo del biglietto.
Sono rimborsate le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono.
Art. 4 - Uso del proprio mezzo di trasporto
Le persone di cui all'art. 1 che facciano uso del proprio mezzo di trasporto, hanno diritto ad una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo ed al rimborso della eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.
Art. 5 - Abrogazione precedenti disposizioni
E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e gli articoli 1 della legge regionale n. 16 del 10 luglio1973 e 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5 .
Art. 6 - Organo competente alla liquidazione del trattamento di missione
Alla liquidazione del trattamento economico di missione provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.
Art 7 - Rinvio alla normativa statale
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme dello Stato vigenti in materia.
Art. 8 - Norma finanziaria
All'onere derivante dalla presente legge, calcolato per l'anno 1978 in L. 5.000.000 si fa fronte mediante imputazione ai capitoli 091009010 (spese per indennità di carica e di missione spettante ai Consiglieri regionali) e 092009055 (indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto ai membri della Giunta regionale) del bilancio per l'esercizio 1978 che presentano sufficiente disponibilità.
Alla quantificazione degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio della Regione.


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