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Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 (BUR n. 42/1979)

Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative

Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 (BUR n. 42/1979) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 60/1979
S O M M A R I O
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 (BUR n. 42/1979)

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE.


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1 – Principi generali
La Regione Veneto riconosce nello sport una importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini, in quanto rivolto allo sviluppo e alla promozione di un fondamentale interesse della collettività , e ravvisa nella attività sportiva il carattere di servizio sociale.
La Regione, pertanto, in armonia con l'art. 4 del proprio Statuto, concorre alla promozione della pratica sportiva, delle attività motorie e del tempo libero, favorendo, nel rispetto pluralistico delle iniziative, il raggiungimento dei fini di educazione e di formazione umana, civile, culturale e fisica della persona.
Art. 2 – Finalità della legge
La Regione, in attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge sostenendo:
a) iniziative idonee a rendere la pratica motorio - sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
b) lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, inteso a consolidare e incrementare la pratica sportiva aperta a tutti i cittadini;
c) iniziative rivolte alla formazione e alla qualificazione di operatori sportivi;
d) la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti e servizi sportivi e ricreativi, assicurando la massima utilizzazione degli stessi;
e) la costituzione di centri di formazione fisico - sportiva;
f) l'effettuazione di studi e ricerche in materia di sport.
Art. 3 – Programmazione degli interventi
Ai fini di conseguire gli scopi della presente legge, la Giunta regionale, entro il 30 novembre 1979, nell'ambito degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle proposte e delle indicazioni della consulta regionale dello sport, formula una proposta di piano pluriennale articolato in piani annuali di intervento da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.
Il piano deve contenere la determinazione delle aree su cui realizzare i vari tipi di interventi e l'individuazione delle iniziative da ammettere a contributo regionale.
Nell'elaborazione dei piani annuali dovranno essere rispettati i seguenti criteri di priorità intesi a favorire la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di:
a) impianti sportivi di esercizio per le attività sportive di base;
b) strutture suscettibili di ulteriore sviluppo con caratteristiche di polivalenza e polifunzionalità ;
c) interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i Comuni che ne siano sporvvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica.
Per la determinazione delle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature, la Regione si avvale della Consulenza tecnica del CONI, ai sensi dell'art. 56 lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
L'entità della spesa per l' attuazione del piano pluriennale di interventi verrà determinata per gli anni successivi al 1979 con la relativa legge di bilancio.
Il piano relativo alla utilizzazione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, in deroga a quanto disposto dal primo comma limitatamente all'acquisizione della proposta e delle indicazioni della Consulta regionale dello sport, deve essere presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II
CONSULTE PER LO SPORT

Art. 4 – Composizione consulta regionale per lo sport
E' costituita con delibera della Giunta regionale, la consulta regionale per lo sport.
Essa è composta da:
- l'Assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- quattro amministratori di Enti locali di cui uno in rappresentanza dei comuni designato dall'ANCI uno in rappresentanza delle province designato dall'UPI, uno in rappresentanza delle Comunità montane designato dall'UNCEM ed uno in rappresentanza dei comprensori designato dai comprensori stessi;
- sovrintendente scolastico regionale;
- un insegnante di educazione fisica designato dal sovrintendente scolastico regionale;
- un rappresentante designato dai Consigli provinciali scolastici del Veneto;
- delegato regionale del CONI;
- quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale del CONI;
- un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal CONI, operanti nella Regione, designati dai rispettivi organi regionali;
- un rappresentante del Servizio Impianti Sportivi della Delegazione regionale del CONI;
- tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative, designati dai rispettivi comitati regionali.
La Consulta regionale si potrà avvalere della consulenza di esperti in materia sportiva che saranno nominati di volta in volta.
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla persona designata dal Presidente della Giunta regionale.
I rappresentanti degli Enti ed Organismi che compongono la Consulta devono essere designati dai rispettivi organi regionali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Consulta regionale per lo sport potrà esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.
Alle riunioni possono partecipare i Consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente in materia.
Art. 5 – Funzionamento della Consulta regionale
La Consulta regionale dello sport resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio regionale e può articolarsi in sotto-commissioni.
E' convocata dal suo Presidente almeno tre volte all'anno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, dopo un'ora, con qualsiasi numero di presenti.
Ai componenti la Consulta è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidarsi previa presentazione della relativa documentazione.
Art. 6 – Compiti della Consulta regionale
La Consulta ha il compito di esprimere pareri motivati e di formulare proposte nella materia con particolare riferimento:
1) iniziative legislative in materia di sport e ricreazione;
2) alla programmazione degli interventi a favore delle attività del settore sportivo e ricreativo;
3) ai piani regionali di intervento in materia di sport e ricreazione;
4) alle iniziative della Regione dirette al miglioramento della educazione sportiva e allo sviluppo della medicina sportiva;
5) alla predisposizione delle convenzioni per l'utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata.
La Consulta può , avvalendosi dei competenti uffici della Regione, predisporre studi e ricerche e promuovere iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle attività motorie.
Art. 7 – Consulta comprensoriale per lo sport
In ogni Comprensorio della Regione potrà essere costituita una Consulta Comprensoriale per lo sport che preveda almeno la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle ULSSS, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva, dei distretti scolastici, dei Sindacati maggiormente rappresentativi, operanti nell'ambito territoriale del Comprensorio.
La Consulta comprensoriale per lo sport avrà compiti di programmazione, coordinamento, promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e ricreazione, in armonia con la Consulta regionale per lo sport, e indicherà i criteri per l' uso e la gestione di impianti di interesse sovracomunale.
Art. 8 – Consulta comunale per lo sport
Ogni Comune potrà costiture, nel suo ambito territoriale, una Consulta comunale per lo sport che tenga conto delle finalità previste dall'art. 7.
La Consulta comunale per la sua composizione, oltre a tener conto delle rappresentanze indicate dall'art. 7, potrà prevedere le presenze dei rappresentanti dei consigli di quartiere, di Consigli d'istituto e dei Consigli di circolo.

TITOLO III
INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 – Soggetti destinatari, provvidenze
Al fine di favorire la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, la Regione può concedere, a favore di Comprensori, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, le seguenti provvidenze di cui all'art. 3 lett. a), b) e c):
a) contributi annuali costanti per un periodo di 20 anni fino alla concorrenza del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non eccedenti l'ammontare di lire 200 milioni;
b) contributi “una tantum” non eccedenti il 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiori a lire 15 milioni soltanto per le iniziative rivolte al completamento, al miglioramento e alla ristrutturazione di impianti sportivi esistenti.
La spesa non coperta dal contributo regionale potrà essere fronteggiata con un mutuo, da contrarsi con l'Istituto per il credito sportivo, o con altri istituti di credito.
La spesa ammissibile, di cui alla lett. a), comprende il costo dell'impianto sportivo di esercizio, completo e funzionale.
Art. 10 – Presentazione delle domande e istruttoria
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 devono essere presentate al Presidente della Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del programma annuale di interventi.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) deliberazione dell'ente locale che attesti la volontà di usufruire del contributo regionale per i fini della presente legge e individui l'area in conformità agli strumenti urbanistici;
b) estratto del PRG o del PdF con le previsioni per gli impianti ed attrezzature sportive da realizzare nell'ambito del territorio servito;
c) progetto di massima, preventivo sommario di spesa, piano di finanziamento e previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera;
d) relazione attestante la validità tecnico - funzionale dell'opera, il suo inserimento nel territorio, le distanze ed i rapporti con altri impianti esistenti nel Comprensorio;
e) proposta di normativa che regoli l'uso e la gestione degli impianti.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi in conformità al programma annuale di interventi e sulla base delle domande pervenute.
Art. 11 – Documentazione definitiva e assegnazione dei termini per l’ultimazione delle opere
Approvata la ripartizione dei contributi, la Giunta, per le iniziative ammesse, provvede a dare comunicazione ai richiedenti, i quali entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, alla Giunta regionale il piano finanziario e il progetto esecutivo dell'opera.
L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le procedure della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 . La Giunta regionale dispone l'impegno di spesa ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 12 – Modalità di erogazione dei contributi
I contributi annuali costanti di cui alla lett. a) dell'art. 9 sono erogati dalla Giunta regionale direttamente ai beneficiari o a favore dell'Istituto mutuante ad intervenuta approvazione degli atti di collaudo a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
I contributi “una tantum” in conto capitale sono erogati in unica soluzione ad avvenuta verifica dell'esecuzione dell'opera.
Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori e comunque fino al 90 per cento dell'ammontare del contributo.
Art. 13 – Iniziative escluse dai contributi
Non sono ammesse ai contributi di cui all'art. 9 le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state già attuate o siano in corso di realizzazione.
Art. 14 – Non cumulabilità dei contributi
I contributi di cui all'art. 9 non sono cumulabili tra loro, nè con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.
Art. 15 – Vincolo di destinazione
I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi dei precedenti articoli devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può autorizzare con proprio provvedimento il mutamento della destinazione quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.
Art. 16 – Riduzione e revoca dei contributi
Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) venga accertata violazione del dettato di cui all'art. 14;
d) venga mutata la destinazione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione della Regione;
e) vengano apportate alle iniziative ammesse al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
La revoca del contributo comporta il recupero della somma erogata, con le modalità previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 17 – Gestione degli impianti sportivi
La utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi costruiti, ristrutturati, ampliati, ammodernati, con le provvidenze regionali previste dalla presente legge, saranno regolate da apposite norme adottate dagli Enti locali destinatari dei contributi, sentita la competente Consulta per lo sport o, dove non esiste la Consulta, le componenti sociali e sportive interessate all'uso degli stessi.
Art. 18 – Convenzioni con istituti di credito
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare convenzioni con l' Istituto per il credito sportivo, con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi.

TITOLO IV
CONTRIBUTI PER L’ATYTIVITA’ PROMOZIONALE E DI STUDIO

Art. 19 – Soggetti, destinatari, provvidenze
E' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi complessivi di intervento sul territorio tendenti a favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva per tutti i cittadini, purchè non cumulabili con altri contributi concessi per le stesse iniziative, riguardanti:
- la attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini conoscitive;
- l'attuazione di attività sportive, accessibili a tutti i cittadini, mediante l'organizzazione di manifestazioni;
- l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e l' aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;
- l'organizzazione e la gestione di Centri di formazione fisico - sportiva per giovani ed adulti;
- la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport per tutti.
Detti programmi potranno essere presentati da:
1) Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane e Comprensori;
2) strutture rappresentative a livello regionale degli Enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive nazionali, riconosciuti a norma delle vigenti leggi, retti da statuto democratico e non aventi fini di lucro.
Per quanto riguarda i programmi presentati dai soggetti di cui al punto 1), costituirà titolo preferenziale per la concessione dei contributi il coinvolgimento nella programmazione delle attività dell'associazionismo sportivo e delle società sportive presenti nel territorio amministrato dall'Ente latore della proposta.
I programmi presentati dai soggetti di cui al punto 2) dovranno, per essere ammessi alla concessione dei contributi, comprendere piani di attività delle realtà periferiche dell'Ente o associazione richiedente.
I contributi non possono superare il limite massimo di lire 3.000.000 per ciascuna iniziativa.
Art. 20 – Presentazione delle domande e istruttoria
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate al Presidente della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente, corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare e dal preventivo di spesa.
La Giunta regionale, avvalendosi della Consulta regionale dello sport e sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi entro sessanta giorni dal termine di cui al comma precedente.
L'ente beneficiario deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della concessione del contributo, dichiarare l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'iniziativa.
La liquidazione del contributo è disposta in unica soluzione, previa presentazione di idonea documentazione e ad avvenuto svolgimento dei programmi.
La mancata accettazione entro i termini previsti comporta la revoca del contributo.
Le domande relative all'anno 1979 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e possono riguardare iniziative in corso di attuazione.
Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, sentita la competente Commissione consiliare.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21 – Determinazione della spesa e copertura finanziaria
Per la attuazione della presente legge sono autorizzate:
a) L. 450.000.000 per ciascun esercizio dal 1980 al 1999 per gli interventi previsti dalla lett. a) del precedente art. 9;
b) L. 600.000.000 per l'esercizio 1979 per gli interventi di cui alla lett. b) del precedente art. 9;
c) L. 200.000.000 per l'esercizio 1979 e L. 100.000.000 per l'esercizio 1980 per le provvidenze di cui al precedente art. 19;
d) L. 2.000.000 per l'esercizio 1979 e successivi per l'esecuzione di quanto previsto dal precedente art. 5.
Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede:
- per l'esercizio 1979: mediante riduzione di L. 200.000.000 dal cap. 096209760 “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo (Partita: “Interventi per potenziamento impianti sportivi”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 (utilizzazione a norma dell'art. 19, comma V, della LR 9 dicembre 1977, n. 72 ); mediante riduzione di L. 600.000.000 del cap. 196219760 “Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “Sport”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979; mediante imputazione di L. 2.000.000 al cap. 192019110 “Spese per il funzionamento di consigli, di comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;
- per l'esercizio 1980 e successivi; mediante utilizzazione della spesa programmata della cat. III del Tit. IV del bilancio pluriennale 1979- 1980 e dello stanziamento di spesa della cat. VI del Tit. XIX dell'esercizio 1981 del bilancio pluriennale 1979- 1981; mediante imputazione allo stanziamento di spesa corrispondente al cap. 192019110 del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 22 – Variazione di bilancio
Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219760
L. 600.000.000

Fondo finale di cassa

L. 800.000.000

L. 600.000.000
L. 800.000.000
In aumento:


Cap. 043004501 “Contributi per la ristrutturazione di impianti sportivi” (Capitolo di nuova istituzione
L. 600.000.000
L. 600.000.000
Cap. 043004502 “Contributi per favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva” (utilizzazione di stanziamento globale 1978 a norma dell'art. 19, V comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ) (Capitolo di nuova istituzione)
L. 200.000.000
L. 200.000.000

L. 800.000.000
L. 800.000.000



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