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Legge regionale 24 agosto 1979, n. 61 (BUR n. 42/1979)

Interventi regionali a sostegno della portualità veneta: potenziamento delle attrezzature del porto di Chioggia

Legge regionale 24 agosto 1979, n. 61 (BUR n. 42/1979) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA PORTUALITA' VENETA: POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEL PORTO DI CHIOGGIA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 61 (BUR n. 42/1979)

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA PORTUALITA’ VENETA: POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEL PORTO DI CHIOGGIA.


Art. 1
Nel quadro degli interventi a sostegno della portualità veneta previsti nel Programma regionale di sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per il potenziamento delle attrezzature del Porto di Chioggia.
Art. 2
Il potenziamento delle attrezzature finanziato con la presente legge è eseguito a cura dell'Amministrazione comunale di Chioggia.
Art. 3
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro presentazione da parte del Comune di Chioggia, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di:
- piano di attuazione dei potenziamenti e preventivo di spesa;
- relazione illustrativa in ordine alla rilevanza degli interventi ai fini del potenziamento del Porto di Chioggia;
- impegno da parte del Comune di Chioggia a destinare in perpetuo le attrezzature finanziate con la presente legge ad uso portuale, senza fini di lucro.
Art. 4
Sulla spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Chioggia per l'esecuzione dei potenziamenti finanziati con la presente legge, la Regione corrisponde un contributo del 90 per cento.
Il finanziamento sarà erogato con delibera della Giunta regionale sulla base della documentazione di spesa, anche con liquidazioni parziali, mediante corresponsione di acconti fino alla concorrenza dei 9/ 10 dell'ammontare del contributo.
Il saldo sarà corrisposto dopo l' esito favorevole e l'approvazione del collaudo che sarà eseguito a norma delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici regionali.
Art. 5
Alla copertura della spesa si provvede mediante imputazione al Capitolo 196219760 “Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione


Cap. 196219760
L. 500.000.000

Fondo finale di cassa

L. 500.000.000

L. 500.000.000
L. 500.000.000
In aumento


Cap. 031003017 “Interventi straordinari sostegno della portualità veneta: potenziamento delle attrezzature del Porto di Chioggia” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 500.000.000
L. 500.000.000



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