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Legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 (BUR n. 43/1979)

Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978

Legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 (BUR n. 43/1979) (Abrogata)

RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 65/1979
S O M M A R I O
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 (BUR n. 43/1979)

RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978.


TITOLO I
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE

CAPO I
Il ruolo regionale ed il trattamento economico

Art. 1 – Finalità della legge
Il recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario a valere per il periodo I gennaio 1976- 31 dicembre 1978 è disciplinato, per quanto attiene all'ordinamento della Regione del Veneto, dalla presente legge.
La presente legge ha valore, ad ogni effetto dal I ottobre 1978, salvo quanto stabilito ai successivi articoli 10, 11, 27 e 28.
Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito nella presente legge, devesi intendere abrogata.
Restano in vigore tutte le disposizioni di legge regionali vigenti, che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge.
Art. 2 – Periodo di validità del contratto
Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1978.
Art. 3 - Ruolo unico del personale regionale e livelli funzionali
Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo ed è assegnato ad uno dei seguenti livelli funzionali:
- Dirigente;
- Esperto;
- Istruttore;
- Collaboratore;
- Applicato - Operatore Specializzato;
- Operatore Qualificato;
- Commesso;
- Ausiliario.
La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico è stabilita nella tabella A, di cui al successivo art. 47.
L'assegnazione dei posti del ruolo interviene con atto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale nel caso si tratti dell'assegnazione dei posti di dirigente, esperto ed istruttore.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nei successivi articoli, anche in sovrannumero rispetto all'organico stabilito dalla tabella A, di cui all'art. 47 della presente legge.
In considerazione della natura delle funzioni attribuite al Dipartimento Piani Programmi e Legislativo gli impiegati con qualifica pari o superiore a quella di Istruttore assegnati al Dipartimento Piani Programmi e Legislativo, ferma la qualifica da essi rivestita, occupano posti d'organico previsti dalla tabella A di cui all'art. 47 della presente legge riferiti alla qualifica di Istruttore.
Il numero degli impiegati del Dipartimento Piani Programmi e Legislativo con qualifica di Dirigente, non può in alcun caso eccedere il 30 per cento dell'organico complessivo del personale con qualifica pari o superiore a quella di Istruttore assegnato al Dipartimento stesso, con arrotondamento alla unità inferiore.
E' abrogato l'art. 16 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 4 - Accesso ai livelli del ruolo regionale
L'assunzione degli impiegati regionali, salvo i casi stabiliti dalle leggi dello Stato avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con decreto del Presidente della Regione, che indica altresì le modalità e gli specifici titoli di studio per l'ammissione, le prove ed i programmi d'esame, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso, nel rispetto di quanto stabilito come norma generale negli articoli dal 31 al 38 della presente legge.
I concorsi pubblici per i livelli da Ausiliario fino a Collaboratore comportano la effettuazione almeno di una prova scritta e di una prova orale; i concorsi pubblici per i livelli da Istruttore a Dirigente comportano l' effettuazione almeno di 2 prove scritte e di una prova orale.
Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato nell'ambito dei posti vacanti; possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;
d) idoneità fisica all'impiego;
e) buona condotta morale e civile.
Per i concorsi a posti di Dirigente il limite massimo di età è stabilito in 40 anni.
I limiti di età di cui ai precedenti due commi non si applicano per gli impiegati di ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici, anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego presso lo Stato.
Il passaggio da un livello del ruolo regionale ad altro superiore avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.
Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, è riservato agli impiegati della Regione con la seguente anzianità di servizio senza demerito purchè in possesso almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto normalmente per l'accesso al singolo livello:
- da Esperto a Dirigente: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da Istruttore a Esperto: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da Collaboratore a Istruttore: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da Applicato a Collaboratore: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da Operatore Qualificato a Applicato - Operatore Specializzato: 3 anni nel livello funzionale di appartenenza ovvero 5 anni complessivamente nei livelli funzionali di Operatore Qualificato e di Commesso;
- da Commesso a Applicato - Operatore Specializzato: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da Commesso a Operatore Qualificato: 3 anni nel livello funzionale di appartenenza, ovvero 5 anni complessivamente nei livelli funzionali di Ausiliario e Commesso;
- da Ausiliario a Operatore Qualificato: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da Ausiliario a Commesso: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza.
La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un unico posto. I posti non utilizzati nel singolo concorso in favore degli impiegati aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria.
Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge e successivamente al concorso interno per soli titoli di cui al successivo art. 45, la riserva è aumentata al 35 per cento dei posti; vi è ammesso il personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi un'anzianità alla data del decreto di approvazione del bando di un anno nel livello di appartenenza. E' escluso dalla partecipazione a tale concorso con i particolari benefici sopra previsti il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 DPR 748/ 1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'Ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio salvo il caso di positiva partecipazione ad un pubblico concorso espletato dalla Regione; è parimenti escluso il personale che beneficia del meccanismo di inquadramento contestuale, di cui al punto B) dell' art. 45 della presente legge.
Per l'ammissione a tutti i concorsi banditi dalla Regione, sono valide le parificazioni fra i titoli di studio di norma richiesti per l'accesso ai singoli livelli ed i titoli di studio inferiori, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, di cui al penultimo comma degli articoli da 31 a 35 e di cui all'ultimo comma dell'art. 36 della presente legge.
La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.
Le nomine vengono conferite con decreto del Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dell'emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria finale.
La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a copertura dei posti che si rendano vacanti nell'anno successivo alla data della sua approvazione, salvo che per i posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente all' espletamento del singolo concorso.
I concorsi consistono in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e/ o di prove, che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso. Per l'assunzione ai posti di ausiliario e di commesso, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del suo nucleo familiare.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente articolo, sono nominate con decreto del Presidente della Regione e presiedute da un componente della Giunta regionale.
La loro composizione può variare da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente. Tali membri - escluso il Presidente - sono scelti fra impiegati della Regione e fra esperti e ne fa parte un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, che abbia un livello non inferiore a quello dei posti messi a concorso. Nelle Commissioni composte di 5 membri gli esperti sono 1 o 2, nelle Commissioni composte da 7 membri gli esperti sono 2 o 3.
Per i concorsi pubblici per i livelli da Ausiliario ad Istruttore, le Commissioni giudicatrici sono composte da 5 membri; per i concorsi pubblici per i livelli di Esperto e di Dirigente, le Commissioni giudicatrici sono composte da 7 membri.
Le funzioni di segretario delle Commissioni sono affidate a dipendenti della Regione di livello pari o superiore a quello di Collaboratore.
Lo svolgimento dei concorsi è regolato salvo diversa disposizione, dalla legge regionale, dalle norme dettate per i concorsi dello Stato. La graduatoria finale, sulla base della graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Giudicatrice di ciascun concorso tenendo conto della somma dei punteggi attribuiti per i titoli e per le singole prove, è approvata dalla Giunta regionale, riscontrata la legittimità delle operazioni concorsuali e utilizzata la riserva in favore del personale regionale limitatamente ai posti messi a concorso.
E' abrogato l'art. 17 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 5 – Nomina
La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione.
Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata con atto del Presidente della Regione per non più di 30 giorni, salvo il caso di assolvimento di obblighi militari nonchè di puerperio e maternità , per i periodi che comportano l' astensione obbligatoria dal lavoro.
Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio su preventiva produzione dei documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali e particolari richiesti dal bando di concorso per il posto conferito, in difetto di che non si fa luogo alla adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Regione.
In caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita, l'interessato si intende decaduto dal diritto alla nomina.
E' abrogato l'art. 18 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 6 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova è di sei mesi di servizio effettivo, prorogabile per altri sei mesi con decreto del Presidente della Regione.
Ai fini del compimento del periodo di prova, non si calcolano le assenze di cui all'art. 10 (congedo straordinario retribuito: lett. a) - d) - f) - g); congedo straordinario non retribuito) e all'art. 11 della presente legge.
Fino ad un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego.
La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato.
Gli impiegati provenienti da diverso livello del ruolo regionale sono esentati dal periodo di prova.
Gli impiegati, all'atto dell'assunzione in prova, devono rendere davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula:
“Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività”.
Gli impiegati all'atto del conseguimento della nomina in via definitiva, devono prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività”.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.
E' abrogato l'art. 19 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 7 - Residenza
L'impiegato ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio.
Tuttavia può essere autorizzato dal Dirigente dal quale funzionalmente dipende a stabilire la propria residenza in un Comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale adempimento dei doveri d'Ufficio.
Per i Dirigenti l'autorizzazione è rilasciata dal rispettivo Dirigente di Segreteria Generale o di Segreteria.
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
E' abrogato l'art. 30 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 8 - Orario di servizio e riposo settimanale
In attesa che la materia venga uniformemente disciplinata a livello generale, l'orario di servizio è di 37 ore e 30 minuti settimanali. La distribuzione giornaliera dell' orario settimanale è stabilita con delibera della Giunta, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale, e, per il personale addetto agli Organi di Controllo, sentiti i rispettivi Presidenti.
Nei riguardi del personale addetto al Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza con le medesime forme e modalità previste al comma precedente.
L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni.
L'impiegato, per esigenze d'ufficio, è tenuto a prestare servizio anche oltre l' orario d'obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
All'impiegato compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a lire 400 orarie.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
La normativa di cui al presente punto non si applica per le prestazioni che, per ragione della specifica funzione, debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi per servizio ordinario notturno festivo non sono pensionabili, e pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.
La Regione accerta, anche con sistemi meccanici o elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro che in relazione alle esigenze operative dei servizi può anche essere articolato con adeguata regolamentazione in base a criteri di flessibilità .
E' abrogato l'art. 21 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 9 - Congedo ordinario
L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di 26 o 30 giorni lavorativi, a seconda che l' orario di servizio sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi, ivi comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Agli impiegati sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta festiva. Per la sede di Venezia, la ricorrenza è stabilita al 21 novembre, secondo la consuetudine locale.
Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio.
Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l' anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.
E' abrogato l'art. 28 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 10 - Congedi straordinari
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'impiegato, sulla base di idonea documentazione, può fruire di congedi straordinari così disciplinati:
Congedo straordinario retribuito:
a) per matrimonio: giorni 15 continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;
b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km. dalla residenza;
c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;
d) per cure: fino ad un mese, per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno, su semplice richiesta;
f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino a 1 mese nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo medico, con le modalità di cui all'art. 11, da parte della Regione;
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 1204 del 30 dicembre 1971 con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente della fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3 per cento dell'organico per ciascun anno scolastico.
Congedo straordinario non retribuito:
a) fino ad un anno, per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, previa autorizzazione del Presidente della Regione;
b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, con facoltà di controllo medico da parte della Regione, con le modalità di cui all'art. 11;
c) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il congedo ordinario: quello di cui al punto a) non è utile anche ai fini giuridici ed economici.
E' abrogato l’art. 29 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 11 - Assenza per malattia
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'impiegato, nell'ipotesi di malattia, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi.
Due periodi di assenza per malattia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tale fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.
La durata complessiva dell'assenza non può in ogni caso superare i 26 mesi in un quinquennio. Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.
Nel corso dell'assenza per malattia all'impiegato compete il seguente trattamento economico:
- intero, per i primi 13 mesi;
- ridotto al 50 per cento, con conservazione integrale degli assegni per carichi di famiglia, per i successivi 7 mesi;
- nessun emolumento per i restanti 6 mesi.
Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento economico è costituito dai primi 13 mesi di ogni nuova aspettativa.
Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'assenza per malattia eccedente i 30 giorni comporta la riduzione proporzionale del congedo ordinario.
In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà dell'Amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa con le seguenti modalità:
1) nell'immediato, attraverso i servizi ispettivi dell'Ente che eroga all'impiegato l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo di Ufficiale Sanitario o del medico designato da un Ospedale a scelta dell'Amministrazione;
2) successivamente, avvalendosi delle strutture della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'impiegato è sempre tenuto a dare comunicazione immediata e comunque entro la mattinata, dell'impossibilità di prestare servizio a causa di malattia ed a produrre certificato medico se lo stato di malattia si prolunga oltre due giorni lavorativi.
Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Art. 12 - Informazione, consultazione e aggiornamento professionale del personale
La Giunta regionale promuove, sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito delle proprie strutture funzionali, tutte le azioni volte all'informazione degli impiegati con particolare riguardo all'attività dell'Ente, allo scopo di consentire a ciascuno la più libera e responsabile collaborazione.
La Giunta regionale favorisce la consultazione occasionale e sistematica degli impiegati, l'attuazione del lavoro per gruppi interdisciplinari e la mobilità tra settori di intervento.
La Giunta regionale promuove, direttamente o in collaborazione con le Università e gli Istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale; favorisce la libera attività di studio e di ricerca, nonchè la produzione scientifica dei singoli impiegati.
La Giunta regionale, altresì , organizza direttamente per il personale regionale corsi di aggiornamento, di qualificazione e di perfezionamento, avvalendosi delle proprie strutture ed utilizzando quali docenti impiegati regionali e esperti esterni; può avvalersi della collaborazione di Istituti specializzati nel settore della formazione e dell'aggiornamento dei quadri degli Enti pubblici e privati.
E' abrogato l'art. 31 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 13 - Lavoratori studenti
Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale statali, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, e nelle Università hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di lavoro che - fermo restando l'obbligo di effettuare l'integrale orario settimanale di servizio - agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.
E' abrogato l'art. 27 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
Art. 14 - Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Nei confronti dell'impiegato riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli la Regione non può provvedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del livello rivestito, appartenenti allo stesso livello funzionale - retributivo od a livello inferiore.
In quest'ultimo caso l'impiegato avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.
Art. 15 - Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo
La Regione, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, corrisponde ai propri impiegati, non soggetti all'obbligo della iscrizione all'INAIL, un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.
Al riguardo valgono le norme contenute nell'art. 68 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e negli artt. 48, 49 e 50 del DPR 3 maggio 1957 n. 686.
Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che tali norme possano subire nel loro specifico settore di applicazione.
Art. 16 - Trasferimento
Il trasferimento si realizza con l'assegnazione dell'impiegato ad altra sede di lavoro, anche al di fuori della circoscrizione comunale ove è situata la sede di provenienza: esso può essere su richiesta o d'ufficio.
Nel caso in cui il trasferimento al di fuori della circoscrizione comunale della sede di provenienza comporti tempi di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano che superano la durata di trenta minuti, esso si effettua portandone a conoscenza tutto il personale per la formulazione di opportune graduatorie tra i dipendenti del livello funzionale e professionale uguale a quello richiesto per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le OOSS maggiormente rappresentative e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età , anzianità di servizio, necessità di studio, condizioni di salute.
Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, la individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non superi la durata di trenta minuti.
Ove non vi siano richieste di impiegati del livello del posto da ricoprire mediante trasferimento, la Regione provvede d'ufficio.
Allo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, la Regione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per durata non superiore a 30 giorni, non rinnovabili.
Art. 17 - Comando
Gli impiegati possono essere comandati a prestare servizio presso gli Enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative.
Gli impiegati collocati in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, svolgono presso gli Enti delegati mansioni proprie del livello di appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi Enti delegati.
I posti in dotazione ad Uffici i cui compiti siano stati delegati ad altri Enti vengono soppressi ed il relativo personale posto in soprannumero.
Il personale regionale può altresì essere comandato a prestare servizio presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
E' consentito inoltre, su assenso dell'impiegato interessato, il comando di personale presso altre Regioni e presso gli Enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.
E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di impiegati di altre Regioni e di Enti locali.
Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali aventi sede in Comune diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è corrisposto il trattamento di missione fino a un massimo di 240 giorni, con i criteri e per gli importi previsti dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza del singolo impiegato comandato.
E' abrogato l'art. 20 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 . ( 1)
Art. 18 - Mobilità territoriale
In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, l'impiegato, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso un diverso ufficio regionale o alle dipendenze di altro Ente presso una sede di servizio distante dalla circoscrizione comunale della precedente sede non oltre 40 km., ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
In tal caso, la Regione o l'Ente presso il quale l'impiegato presta servizio provvedono a rimborsare all'impiegato la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli Enti pubblici che hanno accesso al servizio.
Ciascun ente deve ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità , nel rispetto dell'orario settimanale obbligatorio di servizio, che favoriscano la possibilità degli impiegati di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.
Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti temporanei di impiegati per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla specifica disciplina prevista per tale istituto;
b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento dei compiti propri del livello professionale posseduto, da effettuarsi mediante uno dei mezzi di trasporto dell'Ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto dell'impiegato, alle condizioni previste dalla normativa dell'Ente di appartenenza.
Art. 19 - Atti discriminatori
E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali degli impiegati, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.
L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.
Il trasferimento di sede e il cambiamento di attribuzioni dei dirigenti sindacali membri di Organismi Sindacali, fino a un anno dalla scadenza del loro mandato, possono essere disposti solo previo nulla - osta dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza.
E' abrogato l' art. 22 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 20 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno delle unità amministrative della Regione.
Gli impiegati hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio fuori dall'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dalle OOSS e comunicate per iscritto al Presidente della Giunta regionale, almeno due giorni prima, allo scopo di regolare l' uso dei locali.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti della Regione.
Gli impiegati hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.
La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni, secondo le modalità indicate dalle Organizzazioni Sindacali.
E' abrogato l'art. 23 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 21 - Locali in uso alle organizzazioni sindacali e diritto di affissione
Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
La Regione pone, altresì , di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di Provincia, all'interno di una sede regionale.
Qualora il numero degli impiegati di una unità , sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Nelle sedi di uffici è riconosciuto alle Organizzazioni Sindacali il diritto di affiggere, su spazi appositamente predisposti dall'Amministrazione in luogo accessibile a tutti gli impiegati, testi, pubblicazioni e comunicati su materie di interesse sindacale.
Sono abrogati gli artt. 24 e 25 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 22 - Aspettativa e permessi per l' attività sindacale
I dipendenti regionali, per funzioni di carattere sindacale nazionale, sono, a domanda da presentare per il tramite della competente Organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative per le Regioni a Statuto ordinario è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il coordinamento tra Regioni e Organizzazioni Sindacali sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le Organizzazioni Sindacali indicano la ripartizione dei contingenti di aspettative nazionali.
In attesa che la materia sia regolata, con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, nella Regione un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva Organizzazione Sindacale.
Agli impiegati collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello di appartenenza.
L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale e comporta il rientro immediato dell'impiegato nella propria sede di servizio.
Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive Organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le Organizzazioni Sindacali di tre ore pro - capite per gli impiegati in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato del 5 per cento.
Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.
Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.
E' abrogato l' art. 26 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 23 - Svolgimento di incarichi pubblici
L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di incarichi pubblici - prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/ 1966 o da altre norme legislative - non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma che precede, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti.
Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.
Art. 24 - Patrocinio legale
La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli impiegati che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.
Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti i possibili conflitti di interesse fra l' Amministrazione e l' impiegato chiamato in giudizio.
Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine od istruzione generale o speciale, formalmente impartiti.
Art. 25 - Trattamento economico
Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività ed è costituito:
- dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella B) di cui all'art. 47;
- dalla tredicesima mensilità , da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno;
- dalla indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) cinque classi stipendiali, oltre l' iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;
b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono dopo il 2º, 5º, 8º, 12º, 14º, 17º, 19º e 22º anno di servizio e sono assorbiti all'atto della acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 22º anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione;
c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati abbiano riportato una nota di demerito, ovvero siano incorsi in altre sanzioni disciplinari eccezione fatta per il richiamo scritto.
In caso di passaggio al livello superiore per pubblico concorso, l'inquadramento viene effettuato nella posizione di stipendio nel nuovo livello considerando il 50 per cento dell'anzianità giuridica riconosciuta nel livello di provenienza e, ove nella progressione economica del livello superiore per tale anzianità non coincida una posizione stipendiale precisa (scatto o classe), si opera la collocazione allo scatto o classe immediatamente precedente. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello in godimento nel livello di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del due e cinquanta per cento dello stipendio iniziale, quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nel livello di provenienza.
Se il passaggio di livello sia conseguente alla vincita nel concorso pubblico di cui al comma 10º dell'art. 4 della presente legge, è considerata del nuovo livello il 30 per cento dell'anzianità giuridica attribuita nel livello di provenienza e, ove nella progressione economica del livello superiore per tale anzianità non coincida una posizione stipendiale precisa (scatto o classe), si opera la collocazione allo scatto o classe immediatamente precedente. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello in godimento nel livello di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del due e cinquanta per cento dello stipendio iniziale, quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nel livello di provenienza.
E' abrogato l'art. 32 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 26 - Compenso per lavoro straordinario
Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/ 175º della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato maggiorata del rateo della relativa 13a mensilità e moltiplicando l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.
Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali, nonchè nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi per legge.
Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari ad 1/ 175º dell'indennità integrativa speciale mensile vigente al I gennaio di ciascun anno.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario sono fissate nel limite individuale di 150 ore annue e debbono, in ogni caso, rispondere ad effettive, comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente disposte dal competente Responsabile di Dipartimento, di Servizio periferico o di Centro di Formazione Professionale.
La Giunta regionale, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le Organizzazioni Sindacali, può periodicamente deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad un massimo di 300 ore annue individuali, per il personale impegnato in particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono conservate fino al 31 dicembre 1979.
Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato, in accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.
Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto dei massimali ammissibili in base alle comunicazioni mensili dei Coordinatori dei Dipartimenti regionali, controllate dal Coordinatore del Dipartimento per il Personale.
E' abrogato l' art. 33 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 27 - Trattamento di missione
Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato con legge regionale, in conformità alle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Le misure dell'indennità giornaliera di missione sono in atto così stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
Dirigente, Esperto, Istruttore, Collaboratore L. 19.100
Applicato - Operatore Specializzato, Operatore Qualificato, Commesso, Ausiliario L. 14.000
Agli effetti della equiparazione tra qualifiche funzionali in vigore al 30 settembre 1978 e livelli funzionali previsti dalla presente legge, vale la tabella C) di corrispondenza di cui al successivo art. 47.
Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e alla entità di compiti da svolgere.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.
E' abrogato l'art. 34 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 28 - Compenso per partecipazione a Commissioni
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i proventi o compensi dovuti agli impiegati regionali a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Regione, ed anche quali commissari straordinari o componenti di Organi istituzionali di Enti su designazione della Regione, sono direttamente versati dagli Enti alla Tesoreria della Regione.
Agli impiegati regionali interessati vengono riconosciuti il trattamento di missione e il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti.
Le ore di lavoro straordinario prestate per detto titolo non concorrono al raggiungimento del limite individuale annuo autorizzato presso la Regione.
Le somme così introitate, detratte le spese di cui al secondo comma, verranno, secondo modalità da determinarsi di intesa con le rappresentanze sindacali del personale e da stabilirsi con apposita deliberazione della Giunta, destinate ad iniziative a favore del personale regionale.
E' abrogato l'art. 35 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 29 - Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.
La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di quiescenza da parte della CPDEL, assicura e liquida all'impiegato, a titolo di acconto e con diritto a recupero, un trattamento provvisorio di pensione pari a nove decimi di quello spettante, in base alle norme vigenti, tenuto conto delle corrispondenti, relative ritenute fiscali.
Ai fini del trattamento di previdenza e per malattia, il personale regionale è iscritto all'INADEL.
La Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 , nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde all'impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all'atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a 8 decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti.
E' abrogato l'art. 36 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 30 - Fascicolo personale
Per ogni impiegato della Regione è tenuto un fascicolo personale. L'impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria situazione personale e familiare che sia rilevante ai fini del rapporto di impiego.
Il fascicolo personale deve contenere, sistematicamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare il rapporto di impiego e che confermino i dati registrati nello stato matricolare.
Dal fascicolo personale devono risultare i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso Amministrazioni dello Stato o Enti Pubblici con l'indicazione delle qualifiche, del coefficiente e del parametro, nonchè i provvedimenti relativi alla nomina in servizio, alla qualifica funzionale attribuita al trattamento economico, previdenziale e assistenziale, alla situazione di famiglia con i relativi aggiornamenti e quanto altro possa interessare il rapporto di impiego.
L'impiegato può chiedere di consultare il proprio fascicolo personale alla presenza di un Istruttore o impiegato di livello superiore del Dipartimento per il Personale.
E' abrogato l'art. 37 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .

CAPO II
Declaratorie dei livelli funzionali del ruolo unico degli impiegati regionali

Art. 31 – Dirigente
Sono comprese nel livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevoli complessità dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo, con la definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell' “unità organica complessa” di cui indirizza l'attività , verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.
E' caratterizzata:
- da autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico - amministrativi, i piani ed i programmi anche pluriennali definiti dall'Amministrazione;
- da apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.
Comporta la responsabilità :
- delle attività direttamente svolte, delle istruzione di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Il livello comprende posizioni di lavoro individuate a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello di Esperto.
Le posizioni di lavoro del livello di Dirigente richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze organizzative della Regione.
Il Dirigente provvede, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonchè delle direttive del Coordinatore del Dipartimento, al buon funzionamento del Servizio cui è preposto, assicurando la legalità , l'imparzialità , l'efficienza e l'economicità della gestione.
In particolare:
a) esercita i compiti e le facoltà a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti di competenza;
b) coadiuva il Coordinatore del Dipartimento nello svolgimento della azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento degli uffici e l'azione amministrativa di competenza;
d) cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni delle materie di competenza;
e) assicura il miglior impiego del personale.
Per l'accesso al livello di Dirigente è richiesta la laurea, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno 6 anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello direttivo.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di II grado, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita per almeno 12 anni nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nei livelli di Esperto, Istruttore e di Collaboratore rispettivamente per 5, 9 e 12 anni.
E' abrogato l'art. 42 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 32 - Esperto
Sono comprese nel livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione si è tenuti a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.
La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito della unità organica complessa, con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti.
E' caratterizzata:
- da autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati ad unità organizzativa o gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate.
L'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità ;
- da apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento delle funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.
Comporta la responsabilità :
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;
- dell'attuazione dei programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.
L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
L'Esperto adotta altresì gli atti amministrativi attribuiti alla sua competenza da leggi o regolamenti.
Per l'accesso al livello di Esperto è richiesta la laurea nonchè la specializzazione o la abilitazione professionale ove prevista dalle caratteristiche del singolo posto.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di II grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno 6 anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nei livelli di Istruttore e Collaboratore, rispettivamente per 3 e 6 anni.
E' abrogato l'art. 43 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
Art. 33 - Istruttore
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico - amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione si è tenuti a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui si è inseriti.
La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.
Comporta la responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.
Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.)
Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.
Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di II grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno 5 anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nel livello di Collaboratore per 3 anni.
Art. 34 - Collaboratore
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile per mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità organizzativa in cui è inserito.
Nei corsi di formazione professionale:
comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico - tecnico - professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.
E' caratterizzato altresì:
- da autonomia nell'ambito della funzione docente;
- da responsabilità professionale dei propri compiti;
- da apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico - organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.
Per l'accesso al livello di collaboratore è richiesto il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di II grado e/ o diploma professionale ove richiesto.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di I grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno 5 anni, a livello esecutivo. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nel livello di Applicato per 5 anni.
Sono abrogati gli artt. 44 e 45 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
Art. 35 - Applicato - Operatore specializzato
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo o preparazione professionale specializzata. Richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi e l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
E' caratterizzato:
- da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;
- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo - forestale e dell'installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/ o di dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una unica posizione di lavoro.
L'Applicato svolge mansioni di ufficio di tipo esecutivo e d'ordine, a carattere prevalentemente ripetitivo (dattilografia, stenografia, protocollo, classificazione e archiviazione di documenti, compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di scritturazione, di registrazione, di perforazione, di numerazione, elaborazione contabili e simili) che richiedono generiche cognizioni professionali e pratica specifica d'ufficio.
L'Operatore Specializzato svolge mansioni che richiedono cognizioni tecnico - pratiche a livello di specializzazione professionale, con eventuale responsabilità di coordinamento e vigilanza di un gruppo di operatori o di settori specifici di lavorazione, anche con propria autonomia funzionale.
Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della licenza della scuola media dell'obbligo; è altresì richiesta una adeguata qualificazione professionale. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione, per l'accesso al livello è quella riconosciuta nel livello di Operatore Qualificato per 3 anni o nei livelli di Operatore Qualificato e di Commesso complessivamente per 5 anni, purchè abbiano conseguito la licenza della scuola media dell'obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma.
Sono abrogati gli artt. 46 e 47 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 36 - Operatore qualificato
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
Il livello è caratterizzato:
- da iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;
- da un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- da prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;
- da apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili, di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo - forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.
Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della licenza della scuola media dell'obbligo; è altresì richiesta una adeguata qualificazione professionale. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione, per l'accesso al livello è quella riconosciuta nel livello di Commesso per 3 anni o di Commesso e Ausiliario complessivamente per 5 anni, purchè abbiano compiuto la scuola dell'obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma.
Art 37 – Commesso
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.
L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/ o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia; di sorveglianza di locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro, di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.
Per l'accesso al livello è richiesto il compimento della scuola dell'obbligo.
Art. 38 - Ausiliario
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia; trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.
Per l'accesso al livello è richiesto il compimento della scuola dell'obbligo, secondo le norme vigenti al momento del conseguimento della relativa licenza.
E' abrogato l'art. 48 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 39 - La funzione di coordinamento
La funzione di coordinamento è unica.
L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni.
L'attribuzione dell'incarico si riferisce:
- al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione;
- al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o per la elaborazione e/ o la attuazione di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.
Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.
Il numero dei coordinatori non può superare il quarto della dotazione organica del livello di Dirigente.
Il Dirigente incaricato della funzione di coordinamento provvede anche in applicazione delle leggi e dei regolamenti, al buon funzionamento del Dipartimento cui sia preposto assicurando la legalità , la imparzialità , l' efficienza e l' economicità della gestione.
In particolare:
a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti amministrativi di competenza;
b) coadiuva il Dirigente la Segreteria nello svolgimento dell'azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) predispone elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le relative proposte di variazione;
d) predispone elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;
e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà , gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;
f) sovraintende al miglior impiego del personale nell'ambito del Dipartimento.
E' abrogato l'art. 41 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 40 - Coordinamento dei dipartimenti e delle unità organizzative flessibili o pluridisciplinari. Direzione dei servizi e degli uffici
Fino a che non sia definito con apposita legge l'ordinamento definitivo degli uffici regionali, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli Enti locali, l'attività di ciascuno dei Dipartimenti in cui si articola l'organizzazione amministrativa della Regione, nonchè della Segreteria della Giunta e del Gabinetto del Presidente della Regione, di cui rispettivamente agli artt. 12, 13 e 14 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, è coordinata da un Dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento ai sensi, con i criteri e nei limiti del precedente articolo.
Sempre nei limiti e con i criteri di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale individua altresì con propria deliberazione le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari la cui attività - estrapolata da quella dei Dipartimenti, fatto salvo il Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo nell'ambito del quale, per la particolare natura, possono coesistere più unità flessibili o pluridisciplinari - deve essere distintamente coordinata da un Dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento.
Nel rispetto dei limiti e con i criteri di cui all'articolo precedente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua con propria deliberazione le unità flessibili o pluridisciplinari la cui attività deve essere distintamente coordinata da un Dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento.
L'attività di ciascuno dei Servizi e degli Uffici di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni, è diretta rispettivamente da un Dirigente e da un Esperto o da un Istruttore.
Art. 41 - Responsabilità degli impiegati regionali
Gli impiegati regionali sono direttamente responsabili, nell'ambito delle attribuzioni loro assegnate in riferimento al livello di appartenenza, del risultato del lavoro effettuato ed in particolare delle istruzioni impartite, dell'attività anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni in attività cui sono tenuti.
A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.
Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati all'ufficio e al servizio, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo impiegato e/ o gruppo di lavoro è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi Dirigenti, i quali in caso di mancato, tardivo o insufficiente risultato del lavoro, provvedono ad accertare se l'organizzazione del lavoro, le istruzioni impartite e le procedure esistenti hanno determinato o influito negativamente sulle prestazioni del singolo impiegato e se la responsabilità è imputabile collegialmente al gruppo di lavoro nel quale l'impiegato è inserito.
Oltre alla responsabilità disciplinare prevista dalla presente legge, gli impiegati regionali sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello stato.
I Dirigenti sono altresì responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità , dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati agli impiegati di cui al precedente comma con atto del competente Segretario regionale, il quale ove non ritenga valide le giustificazioni addotte, ne riferisce alla Giunta.
In casi particolari la Giunta, sentiti preventivamente i Dirigenti interessati, può deliberare il collocamento a disposizione dell'amministrazione per un periodo non superiore a 2 anni, trascorso il quale vengono collocati a riposo di diritto.
E' abrogato l'art. 49 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 42 - Sanzioni disciplinari
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) il richiamo scritto;
2) la nota di demerito;
3) la riduzione dello stipendio;
4) la sospensione dal livello;
5) la destituzione.
Il richiamo scritto è attribuito ai singoli impiegati dal competente Dirigente per lievi trasgressioni e di esso è fatta menzione nello stato matricolare.
Per i Dirigenti il richiamo scritto è attribuito dal Segretario Generale della Programmazione o dai Segretari regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei predetti impiegati.
Il richiamo scritto non influisce sulla maturazione degli scatti e delle classi di stipendio nè impedisce la partecipazione ai concorsi per i livelli superiori.
La nota di demerito è attribuita per singole trasgressioni di media entità , dopo un richiamo scritto o, al termine di ciascun anno, per continuato insufficiente rendimento, nonostante richiamo scritto.
Il servizio prestato nell'anno nel quale l'impiegato ha riportato una nota di demerito non può essere considerato utile all'effetto della maturazione degli aumenti periodici, delle classi di stipendio o del periodo necessario per la partecipazione ai concorsi per il passaggio al livello superiore.
La nota di demerito è attribuita dal Segretario Generale della Programmazione o dai Segretari Regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei singoli impiegati previa contestazione dell'addebito da parte del Dirigente competente e sentite le giustificazioni addotte dall'interessato entro 10 giorni dalla contestazione.
Per gli impiegati in servizio presso l' Ufficio di Gabinetto e la Segreteria della Giunta e per gli impiegati in servizio presso il Consiglio regionale, la nota di demerito è attribuita con la stessa procedura prevista al comma precedente, rispettivamente dal Segretario Generale della Programmazione e dal Segretario Generale del Consiglio.
Avverso i provvedimenti di attribuzione del richiamo scritto e della nota di demerito ed entro 30 giorni dalla comunicazione di questi è ammesso ricorso al Presidente della Regione.
La riduzione dello stipendio, la sospensione dal livello e la destituzione sono disposte dal Presidente della Regione negli stessi casi, con le stesse procedure e con gli stessi effetti delle analoghe sanzioni disciplinari previste per gli impiegati dello Stato, su conforme delibera della Giunta, sentita la Commissione di disciplina, intendendosi che l'anno di servizio nel corso del quale sono stati commessi i fatti che hanno portato alla riduzione dello stipendio o alla sospensione dal livello non può essere considerato utile neppure all'effetto della maturazione delle classi di stipendio.
La sospensione cautelare dal livello e la sospensione dal livello per effetto di condanna penale sono disposte dal Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta, sentita la Commissione disciplinare, nelle stesse ipotesi e con le stesse procedure valide per gli impiegati dello Stato.
Per il personale del Consiglio regionale i provvedimenti di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo sono adottati, sentita la Commissione di disciplina, dal Presidente della Regione, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio regionale.
E' abrogato l'art. 38 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 43 - Commissioni di disciplina
La Commissione di disciplina per gli impiegati regionali è costituita con decreto del Presidente della Regione.
Essa è presieduta da un componente della Giunta regionale ed è composta da tre impiegati di livello pari a Dirigente e da tre rappresentanti del personale designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, con livello non inferiore a quello dell'impiegato soggetto a procedimento disciplinare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato di livello pari o superiore a Istruttore.
L'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da un avvocato o procuratore legale.
E' abrogato l'art. 39 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 44 - Rinvio alla legislazione statale
Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.
E' abrogato l'art. 40 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Criteri di primo inquadramento nei livelli funzionali
Con decorrenza 1 ottobre 1978 gli impiegati regionali sono inquadrati nella posizione giuridica - economica individuale secondo i seguenti criteri:
A) attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di corrispondenza previsti alla tabella C) e relative note esplicative, di cui all'art. 47 della presente legge;
B) vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi di inquadramento contestuale, fermo restando che è in ogni caso escluso da essi il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'Ente o l'Amministrazione di provenienza, tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 DPR 748/ 1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'Ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio):
- il personale con qualifica al 30 settembre 1978 di Collaboratore o Coadiutore, di Applicato, di Operatore Qualificato o di Operatore - che, ai sensi della tabella C) di cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato rispettivamente nei livelli di Collaboratore, Applicato e di Operatore Qualificato - ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di servizio di anni 8 senza demerito in posizioni giuridiche rispettivamente di concetto, esecutive, ausiliarie e operaie, è ammesso d'ufficio ad un concorso interno per soli titoli per l'inquadramento rispettivamente nei livelli funzionali di Istruttore, di Collaboratore e di Operatore Specializzato, semprechè sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al I aprile 1976;
- sono titoli utili ai fini della formazione delle graduatorie conseguenti all'espletamento del concorso interno il titolo di studio, l'anzianità di servizio eccedente gli anni 8, la vincita e la idoneità in concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami;
- l'inquadramento nel livello conseguito a seguito della positiva partecipazione al concorso interno di cui al presente comma, ha decorrenza giuridica dal I ottobre 1978;
- i posti messi a concorso non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche di appartenenza alla data del 30 settembre 1978 in relazione agli eventuali posti sovrannumerari che potrebbero derivarne sono resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli; tali posti potranno essere conferiti man mano che cessano le posizioni sovrannumerarie. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, come stabiliti ai successivi punti E), F) e G);
C) Il personale con qualifica di Funzionario alla data del 30 settembre 1978 è inquadrato a livello di Esperto se in possesso alla detta data di una anzianità di tre anni di servizio effettivo, applicandosi lo stesso meccanismo economico adottato per il generale inquadramento da effettuarsi in attuazione della presente legge. Se in possesso di una anzianità inferiore, tale personale viene inquadrato nel livello di Istruttore fino al compimento di 3 anni di servizio, a partire dal quale momento è automaticamente reinquadrato nel livello di Esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di inquadramento nel livello di Istruttore.
D) I docenti che operano nel settore della Formazione Professionale i quali, a norma della tabella C) di cui all'art. 47, dovrebbero essere inquadrati al livello di Collaboratore, vengono inquadrati al livello di Istruttore se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale siano in possesso. A questi impiegati non si applica il disposto del precedente punto C).
E) La posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 - comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili - più i seguenti importi mensili lordi - comprensivi delle somme di cui alla legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 - sulla base degli stipendi iniziali di cui alla Tabella B) allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , come sostituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54 , stipendi corrispondenti alle singole qualifiche di appartenenza, non tenendosi conto dell'indennità integrativa speciale e secondo le fasce retributive così stabilite:
- fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
- fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
- fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili;
- oltre a L. 4.000.000 annui: L. 40.000 mensili.
La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio attribuito all'impiegato regionale con decorrenza I ottobre 1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente articolo.
F) La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale, come determinata al precedente punto E). Ove non si riscontri coincidenza d'importi, la posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla detta posizione economica individuale.
G) All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l' attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente punto F).
Al fine della determinazione del maturato in itinere, lo stipendio iniziale di cui alla Tabella B) ed il secondo parametro di cui all'art. 37, II comma, e all'art. 50, 15º comma, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni, vengono considerati quali classi di stipendio.
La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
1) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;
2) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dallo scatto e dalla classe (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.
Se l'impiegato nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturati;
3) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista ai numeri 1) e 2) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dal precedente punto F), diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;
4) qualora a seguito dell'operazione di cui al precedente numero 3), l'impiegato non consegua una posizione giuridica superiore, il maturato in itinere, sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità ;
5) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al numero 3), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe, immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e - dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta, se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.
Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, l'impiegato si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.
H) Agli effetti dell'istruttoria dei singoli provvedimenti di inquadramento e della formazione delle graduatorie di cui al precedente punto B), il Presidente della Regione nomina un'apposita Commissione di 7 membri, presieduta da un suo delegato, della quale fanno anche parte tre membri designati dalle OOSS maggiormente rappresentative.
Art. 46 - Segreteria del Consiglio regionale
All'Ufficio Stampa del Consiglio, oltre al personale del ruolo regionale, possono essere assegnati non più di tre giornalisti assunti a contratto ed iscritti all'Ordine dei giornalisti.
All'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale, in considerazione della particolare natura delle funzioni dallo stesso svolte, possono essere assegnati impiegati con qualifica di Dirigente in numero non superiore in ogni caso a 3 unità e al Dirigente responsabile preposto al coordinamento delle unità organizzative dell'Ufficio è conferita la funzione di coordinamento ai sensi, con i criteri e nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 39.
E' abrogato l'art. 15, commi secondo e terzo, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 47 - Tabelle
Per consentire l' adeguato svolgimento dei compiti nei settori della sanità e della formazione professionale in armonia con i principi sanciti nelle leggi 21 dicembre 1978, n. 845, e 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè per predisporre i nuovi posti in cui inquadrare - a seguito di apposita legge regionale - il personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri Enti, di cui alla legge 22 luglio 1977, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione, l'organico della Regione viene ampliato per complessive 524 unità rispetto a quello approvato con legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , e successivamente mai ampliato se non al fine di consentire l'inquadramento dell'ulteriore personale trasferito in attuazione di leggi dello Stato.
All'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determinerà con proprio provvedimento il numero dei posti in ciascun livello funzionale riservato al personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri Enti, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione.
Sono approvate le seguenti tabelle:

TABELLA A): Organico del personale della Regione Veneto
Livelli Funzionali
Consiglio
Amm.ne Reg.le
(1)
Totale
Dirigente
14
189
203
Esperto
9
298
307
Istruttore
6
376
382
Collaboratore
15
630
645
Applicato-
Operatore Spec.
28
582
610
Operatore Qualif.
11
193
204
Commesso
10
92
102
Ausiliario
1
1
2
Totali generali
94
2.361
2.455



TABELLA B): Tabella degli stipendi
Livelli Funzionali
Stipendio Annuo Iniziale
Parametro
Dirigente
5.994.000
333
Esperto
3.960.000
220
Istruttore
3.204.000
178
Collaboratore
3.006.000
167
Applicato –
Operatore Spec.
2.556.000
142
Operatore Qualif.
2.340.000
130
Commesso
2.088.000
116
Ausiliario
1.800.000
100
________

(1) Per l’espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e con l’obbligo di rientro all’ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a n. 6 impiegati di livello non superiore a quello di Esperto, tratti dall’organico dell’Amministrazione regionale.
In Alternativa possono essere comandati da enti regionali o da altri enti comunque sottoposti alla vigilanza della Regione.


TABELLA C: Tabella di corrispondenza fra qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e livelli funzionali.
Qualifiche Funzionali
( L.R. 26 novembre 1973, n. 25 )
Livelli Funzionali
Note
Direttore di Dipartimento


Direttore di Servizio
Dirigente

Funzionario
Esperto
Istruttore
6 p
6 p
Collaboratore


Coadiutore
Collaboratore

Applicato-
Operatore Capo

Applicato – Op. Spec.
3 Bp
Operatore Qualificato
Operatore Qualificato
2 p – 3 Bp
Operatore
Commesso
1 p – 2 p
Ausiliario
Ausiliario
1 p
Esplicitazione della Tabella C
Livello Reg.le
In vigore
Livello
Contrattuale
Esplicitazione
Ausiliario
Nota: 1 p
Ausiliario
Dal 1º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia.
Ausiliario
Operatore
Note: 1 p
2 p
Commesso
Dal 1º e 2º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede l'utilizzazione di strumenti semplici.
Operatore
Operatore
Qualificato
Note: 2 p
3 Bp
Operatore
Qualificato
Dal 2º al 3º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Operatore
qualif.
nota: 3 Bp
Applicato –
Operatore spec.
Dal 3º livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone una preparazione professionale specializzata.
Funzionario
Nota: 6 p
Istruttore
Dal 6º livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza, ad eccezione di quelle indicate al punto successivo.
Funzionario
nota: 6 p
Esperto
Dal 6º livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico - attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione.
Art. 48 – Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativi ai reinquadramenti del personale già in servizio, al netto delle somme impegnate per l'acconto sui miglioramenti economici di cui alla legge regionale 6 aprile 1979, n. 22 , previsti per l'anno 1978 in L. 65.660.000 e per l'anno 1979 in L. 272.985.000 nonchè quelli conseguenti all'ampliamento dell'organico in relazione ai tempi di copertura dei nuovi posti e calcolati in L. 1.050.000.000 per l'anno 1979, fanno carico al capitolo 192019065 “Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, che presenta sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 49 – Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



Note

( 1) Per errore è stata citata una legge regionale inesistente la 25 del 1971 mentre si tratta della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .


SOMMARIO