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Legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 (BUR n. 44/1979)

Interventi per il trasferimento e il consolidamento di abitati

Legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 (BUR n. 44/1979) (Abrogata)

INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DI ABITATI.

Legge abrogata dall’articolo 5, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 (BUR n. 44/1979)

INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DI ABITATI.


Art. 1
La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.
La Regione provvede inoltre al finanziamento dei piani di trasferimento di abitati in corso di attuazione, già apportati dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Per detti piani si applicano le norme di cui alle leggi 9 luglio 1908, 445 e successive modificazioni ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 2
I Comuni interessati o dal Genio Civile regionale segnalano alla Giunta regionale gli abitati per i quali si reputano necessari interventi di consolidamento.
La Giunta regionale sulla base degli accertamenti esperiti dal Dipartimento dei Lavori Pubblici predispone e programmi annuali di intervento nei limiti dell'importo previsto nel bilancio regionale nell'apposito capitolo.
In ogni singolo programma verrà accantonata una somma non superiore al 10 per cento dell'importo previsto per il finanziamento di lavori urgenti ed imprevisti, per indagini geologiche o studi specialistici ed eventuali revisioni dei prezzi.
Nei suddetti programmi verranno incluse le spese per il completamento dei piani di trasferimento degli abitati già approvati dal ministero del Lavori Pubblici in corso di attuazione.
Art. 3
I programmi annuali di intervento, vengono predisposti dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno ad approvati dal Consiglio regionale.
L'utilizzo della quota accantonata per i lavori urgenti ed imprevisti di cui al precedente art. 2, è disposto dalla Giunta regionale che ne darà comunicazione al Consiglio regionale.
Art. 4
Per l'esercizio finanziario 1979 il programma annuale degli interventi verrà predisposto dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in viglore della presente legge.
Art. 5
Gli interventi per il consolidamento degli abitati ammessi al finanziamento regionale riguardano le opere necessarie per la difesa dai movimenti franosi, o da altri fenomeni geologici, e la difesa dalle corrosioni dei corsi d'acqua.
Sono altresì ammesse a finanziamento le opere per il consolidamento delle strutture di fabbricati privati e il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture, reti tecnologiche ed edifici danneggiati in conseguenza dei fenomeni sopraindicati.
Nelle zone soggette a consolidamento, ai sensi della presente legge si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 6
Gli interventi previsti nei programmi sono eseguiti a cura degli Uffici del Genio Civile regionale competente o possono essere in concessione al Comuni che ne facciano richiesta e siano dotati di ufficio tecnico comunale. In tal caso viene riconosciuto all'Ente un rimborso per spese tecniche e generali pari al 5 per cento dell'importo dei lavori eseguiti.
Per l'approvazione dei progetti, la gestione dei lavori ed il loro collaudo si applicano le norme vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
Art. 7
Per gli interventi di cui alla presente legge è stabilito uno stanziamento di L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1979.
Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo di L. 1.000.000.000 dal capitolo 19621976 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (partita: "Trasferimenti abitati") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219760
L. 1.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 1.000.000.000

L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000
In aumento:


Cap. 045004620 “Consolidamento e trasferimento abitati”
L. 1.000.000.000
L. 1.000.000.000


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