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Legge regionale 7 settembre 1979, n. 67 (BUR n. 45/1979)

Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale

Legge regionale 7 settembre 1979, n. 67 (BUR n. 45/1979) (Abrogata)

NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1979, n. 67 (BUR n. 45/1979)

NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.


Art. 1 - Contingente del personale addetto alla formazione professionale
Il personale della Regione addetto alla formazione professionale è inquadrato nel ruolo unico regionale, secondo i livelli funzionali in esso compresi, aumentato l' organico generale di n. 78 unità.
L'ampliamento dell'organico è riferito a 5 posti di Istruttore, 41 posti di Collaboratore, 11 posti di Applicato e 21 posti di Commesso.
Nell'ambito del ruolo unico del personale regionale è separatamente determinato il contingente dei posti di organico del personale addetto alla formazione professionale, aumentato detto contingente di n. 78 unità rispetto al numero di impiegati regionali di ruolo addetti alla formazione professionale alla data del 31 maggio 1979.
La dotazione organica complessiva del personale della Regione del Veneto, di cui alla tabella A) approvata all'art. 47 della legge regionale “Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo: 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978” è così modificata:

Tabella A:
Organico del personale della Regione del Veneto
Livelli funzionali
Consiglio
Amm.ne Reg.le (1)
Totale
Dirigente
14
189
203
Esperto
9
298
307
Istruttore
6
381
387
Collaboratore
15
671
686
Applicato – Operatore spec.
28
593
621
Operatore qualif.
11
193
204
Commesso
10
113
123
Ausiliario
1
1
2
Totali generali
94
2.439
2.533

(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a n. 6 impiegati di livello non superiore a quello di Esperto, tratti dall'organico dell'Amministrazione regionale.

L'organico della Amministrazione regionale è così articolato:
a) contingente dell’Amministrazione generale:
Dirigente
187
Esperto
278
Istruttore
294
Collaboratore
516
Applicato – Operatore specializzato
557
Operatore qualificato
193
Commesso
84
Ausiliario
1
Totale
2.110
b) contingente dell’Amministrazione del personale addetto alla formazione professionale:
Dirigente
2
Esperto
20
Istruttore
87
Collaboratore
155
Applicato – Operatore specializzato
36
Operatore qualificato
-
Commesso
29
Ausiliario
-
Totale
329

La dotazione organica complessiva del personale della Amministrazione regionale è di 2.439 unità; l'organico del personale della Regione è di 2.533 unità.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale sono quelli del personale della Regione, salvo quanto eventualmente stabilito da espresse norme di legge.
Art. 2 - Inquadramento del personale addetto alla formazione professionale, assunto a tempo determinato
Eccezionalmente, il personale addetto alla formazione professionale, assunto a tempo determinato e con almeno 5 mesi di servizio effettivo al termine dell'anno scolastico 1978/ 79 è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, a domanda, nel livello funzionale corrispondente alle mansioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale di assunzione a tempo determinato e subordinatamente al superamento di concorsi riservati per 78 posti, così ripartiti per livello funzionale:
Istruttore 5
Collaboratore 41
Applicato - Operatore specializzato 11
Commesso 21
I concorsi riservati per i posti nei livelli funzionali di cui al precedente comma, resi disponibili a seguito dell'ampliamento dell'organico generale stabilito all'art. 1 della presente legge, si effettuano secondo le norme e con i criteri vigenti per l'accesso ai livelli funzionali del ruolo regionale, eccezion fatta per quanto stabilito agli articoli seguenti.
Art. 3 - Concorsi riservati
Sono ammessi a partecipare ai concorsi riservati previsti dalla presente legge esclusivamente coloro che, assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 1978- 79 per essere addetti alla formazione professionale, abbiano maturato presso la Regione a partire dall'anno scolastico 1972- 73 una anzianità complessiva di almeno mesi venti di effettivo servizio.
I concorsi sono banditi annualmente con decreto del Presidente della Regione e sono espletati a partire dal giorno 5 settembre di ciascun anno.
I candidati ai concorsi riservati di cui all'art. 2 della presente legge possono esservi ammessi anche se abbiano superato i limiti di età.
I candidati ai concorsi riservati per il livello funzionale di Collaboratore, di cui all'art. 2 della presente legge, possono esservi ammessi anche se in possesso del solo titolo di studio della scuola secondaria di primo grado.
I candidati ai concorsi riservati per i livelli funzionali di Applicato - Operatore specializzato e di Commesso, di cui all'art. 2 della presente legge, possono esservi ammessi anche se in possesso del solo diploma di scuola d'obbligo secondo le norme in vigore al momento del relativo conseguimento.
L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina.
I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede nella quale saranno destinati con atto del Presidente della Regione.
Ove la partecipazione ai concorsi abbia esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati assunti a tempo determinato cessa a decorrere dal momento della esecutività della deliberazione della Giunta regionale che approva le risultanze concorsuali e la graduatoria finale, nè gli stessi impiegati possono in futuro essere assunti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 59 del 13 settembre 1978.
I rapporti di lavoro a tempo determinato del personale avente titolo a partecipare ai concorsi riservati sono prorogati alle condizioni in atto nell'anno scolastico 1978- 79, quale che ne sia la causa, fino all'espletamento dei concorsi stessi; la mancata partecipazione comporta la cessazione immediata del rapporto.
Art. 4
I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 94.080.000 per l'esercizio finanziario 1979 fanno carico al Cap. 192019065 “Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi”, Bilancio 1979, che offre disponibilità.
Per gli esercizi 1980 e 1981 i maggiori oneri, previsti rispettivamente in L. 288.120.000 e in L. 446.880.000, faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi Bilanci.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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