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Legge regionale 7 settembre 1979, n. 68 (BUR n. 45/1979)

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 contenente norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

Legge regionale 7 settembre 1979, n. 68 (BUR n. 45/1979) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1978, n. 69 CONTENENTE NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1979, n. 68 (BUR n. 45/1979) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1978, n. 69 CONTENENTE NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITà EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA


Art. 1
I contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 a favore di coloro che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva CEE n. 159/ 72, possono essere concessi a tutti i soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo aziendale e/ o interaziendale indicati dall'art. 7 della legge regionale sopra citata.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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