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Legge regionale 7 settembre 1979, n. 69 (BUR n. 45/1979)
Conferimento di studi per l'attuazione del progetto trasporti
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1979, n. 69 (BUR n. 45/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONFERIMENTO DI STUDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO TRASPORTI
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 7 settembre 1979, n. 69 (BUR n. 45/1979) (Abrogata)
- CONFERIMENTO DI STUDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO TRASPORTI
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1979, n. 69 (BUR n. 45/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONFERIMENTO DI STUDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO TRASPORTI
Art. 1
In attuazione del Programma regionale di Sviluppo, approvato con
legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 , e allo scopo di realizzare un progetto per la razionalizzazione del trasporto pubblico di persone, per la individuazione di tecniche intermodali per il trasporto di merci e per il riassetto della rete viaria, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare studi a soggetti estranei all'Amministrazione regionale.
Art. 2
Gli incarichi per gli studi possono essere conferiti ad università , enti, società , studi professionali ed istituti di ricerca che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti affidati.
Art. 3
Gli incarichi riguardano:
a) la razionalizzazione della viabilità;
b) l'elaborazione di criteri per il risanamento tecnico, economico, finanziario della gestione dei servizi pubblici di linea;
c) i criteri di razionalizzazione e integrazione dei diversi modi di trasporto merci con particolare riguardo ai punti di scambio intermodali.
Il conferimento degli incarichi viene effettuato, per oggetto definito ed a suo tempo determinato, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato.
a) la razionalizzazione della viabilità;
b) l'elaborazione di criteri per il risanamento tecnico, economico, finanziario della gestione dei servizi pubblici di linea;
c) i criteri di razionalizzazione e integrazione dei diversi modi di trasporto merci con particolare riguardo ai punti di scambio intermodali.
Il conferimento degli incarichi viene effettuato, per oggetto definito ed a suo tempo determinato, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato.
Art. 4
La corresponsione del compenso viene effettuata per il 30 per cento al momento del conferimento dell'incarico, per un ulteriore 30 per cento alla presentazione dei risultati relativi alla metà dei lavori e per la rimanente quota all'atto della presentazione del lavoro commissionato.
Art. 5
La spesa derivante dalla presente legge è determinata in lire 200 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
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Competenza
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Cassa
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Cap. 196119720 “Fondo di riserva per spese impreviste”
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L. 200.000.000
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L. 200.000.000
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In aumento:
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Cap. 032003206 “Spese per studi per l'attuazione del " progetto trasporti"” (Capitolo di nuova istituzione)
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L. 200.000.000
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L. 200.000.000
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La spesa relativa all'esercizio finanziario 1980 trova copertura nei fondi speciali iscritti al titolo XIX - categoria VI del bilancio pluriennale 1979- 1981.
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