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Legge regionale 7 settembre 1979, n. 69 (BUR n. 45/1979)

Conferimento di studi per l'attuazione del progetto trasporti

Legge regionale 7 settembre 1979, n. 69 (BUR n. 45/1979) (Abrogata)

CONFERIMENTO DI STUDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO TRASPORTI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1979, n. 69 (BUR n. 45/1979)

CONFERIMENTO DI STUDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO TRASPORTI


Art. 1
In attuazione del Programma regionale di Sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 , e allo scopo di realizzare un progetto per la razionalizzazione del trasporto pubblico di persone, per la individuazione di tecniche intermodali per il trasporto di merci e per il riassetto della rete viaria, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare studi a soggetti estranei all'Amministrazione regionale.
Art. 2
Gli incarichi per gli studi possono essere conferiti ad università , enti, società , studi professionali ed istituti di ricerca che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti affidati.
Art. 3
Gli incarichi riguardano:
a) la razionalizzazione della viabilità;
b) l'elaborazione di criteri per il risanamento tecnico, economico, finanziario della gestione dei servizi pubblici di linea;
c) i criteri di razionalizzazione e integrazione dei diversi modi di trasporto merci con particolare riguardo ai punti di scambio intermodali.
Il conferimento degli incarichi viene effettuato, per oggetto definito ed a suo tempo determinato, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato.
Art. 4
La corresponsione del compenso viene effettuata per il 30 per cento al momento del conferimento dell'incarico, per un ulteriore 30 per cento alla presentazione dei risultati relativi alla metà dei lavori e per la rimanente quota all'atto della presentazione del lavoro commissionato.
Art. 5
La spesa derivante dalla presente legge è determinata in lire 200 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196119720 “Fondo di riserva per spese impreviste”
L. 200.000.000
L. 200.000.000
In aumento:


Cap. 032003206 “Spese per studi per l'attuazione del " progetto trasporti"” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 200.000.000
L. 200.000.000

La spesa relativa all'esercizio finanziario 1980 trova copertura nei fondi speciali iscritti al titolo XIX - categoria VI del bilancio pluriennale 1979- 1981.



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