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Legge regionale 7 settembre 1979, n. 72 (BUR n. 45/1979)

Indennità agli organi rappresentativi dei Consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64

Legge regionale 7 settembre 1979, n. 72 (BUR n. 45/1979) (Abrogata)

INDENNITÀ AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEI CONSORZI SOCIO-SANITARI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1975, n. 64

Legge tacitamente abrogata dall’articolo 39, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1979, n. 72 (BUR n. 45/1979)

INDENNITA' AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEI CONSORZI SOCIO - SANITARI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1975, n. 64


Art. 1
Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64 , recante norme per la costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale, i consorzi socio - sanitari possono prevedere negli statuti la corresponsione di indennità di carica e di presenza agli organi rappresentativi, con decorrenza dalla data di attivazione del Consorzio, nelle seguenti misure:
a) Presidente: indennità mensile di carica onnicomprensiva fino a L. 200.000;
b) Componenti del Consiglio Direttivo: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo fino a L. 10.000;
c) Componenti dell'Assemblea consortile: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea fino a L. 10.000
Art. 2
La indennità di carica del Presidente non può cumularsi con la indennità parlamentare o regionale. Tale indennità è ridotta della metà allorchè il Presidente del Consorzio sia anche Sindaco o Presidente di Amministrazione provinciale o di Comunità montana.
In ogni caso restano salve le indennità previste dagli artt. 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.
Art. 3
Ai componenti degli organi dei Consorzi socio - sanitari compete in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del loro mandato da liquidarsi secondo quanto indicato dall'articolo 7 della citata legge n. 169 del 1974.
Art. 4
Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme stabilite dalla predetta legge n. 169/ 1974.



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