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Legge regionale 7 settembre 1979, n. 73 (BUR n. 45/1979)

Inquadramento del personale nei ruoli dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.)

Legge regionale 7 settembre 1979, n. 73 (BUR n. 45/1979) (Abrogata)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.)

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1979, n. 73 (BUR n. 45/1979)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO( ESAV)


Art. 1 – Finalità della legge
La presente legge disciplina, con decorrenza 14 marzo 1977, l'inquadramento nel ruolo dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV) istituito con legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , del personale trasferito alla Regione del Veneto dall'Ente Nazionale Tre Venezie e dall'Ente Delta Padano e dalla stessa Regione del Veneto assegnato all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV)
L'inquadramento è informato ai principi contenuti nell'art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto nonchè nella legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , ed il suo periodo di validità è stabilito al 30 settembre 1978.
Il riordino definitivo dei servizi dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV) ed il ruolo organico definitivo saranno determinati con successiva legge regionale, in correlazione al piano di riorganizzazione degli uffici interessanti l'attività agricola da predisporre dalla Giunta regionale in attuazione di quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
Art. 2 - Criteri di inquadramento
Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV) sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita al 13 marzo 1977 rispettivamente presso l'Ente Nazionale Tre Venezie e l Ente Delta Padano, applicandosi la normativa prevista dal Titolo II e dal Titolo III, artt. 50 - commi 15, 16, 17, 19 - e 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale. Il trattamento economico di inquadramento retroagisce al I febbraio 1977, data di assegnazione del personale trasferito alla gestione regionale prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.
Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività ed è composto:
- dallo stipendio previsto per le singole qualifiche funzionali di cui alla presente legge;
- da una 13a mensilità da corrispondere non oltre la data del 16 dicembre di ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento;
- dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
A decorrere dal I febbraio 1977, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono detratti dallo stipendio onnicomprensivo spettante agli impiegati tutti le somme aventi carattere fisso e continuativo corrisposte agli stessi impiegati dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto ( ESAV) eccezion fatta per i compensi per lavoro straordinario e per il trattamento di missione.
Le qualifiche del ruolo provvisorio dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV) sono attribuite sulla base della seguente tabella di comparazione:
Qualifiche del ruolo
provvisorio dell'ESAV
Qualifiche ex Ente Nazionale Tre Venezie ed equiparabili ex Ente Delta Padano
Direttore Dipartimento
Ispettore Generale

Direttore Servizio
Direttore Divisione

Funzionario
Direttore Sezione
Consigliere
Segretario Capo

Collaboratore
Segretario Principale
Segretario
Coadiutore Superiore
Par. 218
Par. 178
Coadiutore – Oper. Capo
Segretario (par. 160)
Coadiutore Principale
Coadiutore


Par. 163
Par. 133

Operaio Capo
Operaio Specializzato


Applicato – Oper. Qualif.

Coadiutore

Operatore Qualificato
Commesso Capo
Autista

par. 120
par. 128
Operatore
Commesso
Operaio Comune

Ausiliario
Apprendista

Art. 3 . Provvidenze di primo inquadramento
In via eccezionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono indetti per una sola volta concorsi interni per titoli ed esami per l' accesso alle qualifiche del ruolo, di cui al successivo comma, i cui effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del provvedimento di approvazione delle risultanze concorsuali; per gli impiegati risultanti vincitori che abbiano documentatamente svolto mansioni superiori, corrispondenti alla qualifica conseguita a seguito della partecipazione al concorso di cui trattasi, la decorrenza agli effetti giuridici è riferita alla data di entrata in vigore della presente legge e agli effetti economici al 14 marzo 1977 o al successivo momento di inizio dello svolgimento delle dette mansioni superiori.
L'attribuzione eccezionale della qualifica per effetto del superamento dei concorsi interni di cui al presente articolo è ammessa soltanto per i seguenti passaggi di qualifica:
- da Direttore di Servizio a Direttore di Dipartimento (con riserva per il solo personale con qualifica di Direttore di Divisione al 13 marzo 1977);
- da Funzionario a Direttore di Servizio (con riserva per il solo personale con qualifica di Direttore di Sezione al 13 marzo 1977);
- da Collaboratore a Funzionario (con riserva per il solo personale con qualifica di Segretario Principale al 13 marzo 1977);
- da Coadiutore a Collaboratore (con riserva per il solo personale con qualifica di Segretario( par. 160) e Coadiutore Principale al 13 marzo 1977);
- da Applicato a Coadiutore (con riserva per il solo personale con qualifica di Coadiutore al 13 marzo 1977);
- da Operatore a Operatore Qualificato (con riserva per il solo personale con qualifica di Commesso al 13 marzo 1977).
Art. 4 - Norma di rinvio
Si applicano al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( E.S.A.V.) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore al 30 settembre 1978 per il personale della Regione del Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.
Il compenso per ciascuna ora di lavoro straordinario, di cui all'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , decorre, per il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) dalla data di entrata in vigore della presente legge, valendo per il periodo precedente il compenso in vigore presso l'Ente Nazionale Tre Venezie (E.N.T.V.) e presso l'Ente Delta Padano (E.D.P.)
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepito nell'ordinamento dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), di tale recepimento prendendosi atto con delibera del Consiglio di Amministrazione che indicherà la copertura degli eventuali maggiori oneri.
Non è oggetto di recepimento automatico la legge regionale che attua l'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il periodo I gennaio 1976 - 31 dicembre 1978.
Art. 5 - (Organico provvisorio del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto “E.S.A.V.”)
L'organico provvisorio del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è quello di cui alla seguente tabella:
Qualifica Funzionale
Dotazione
Direttore di Dipartimento
12
Direttore di Servizio
36
Funzionario
103
Collaboratore
102
Coadiutore – Operatore Capo
73
Applicato – Operatore Qualificato
27
Operatore
10
Ausiliario
2

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Art. 6 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 1979 in L. 506.000.000, si fa fronte mediante imputazione al cap. 360/ Uscite, di bilancio 1979 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), che offre disponibilità.
Per gli esercizi futuri, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 7 – Procedura d’urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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