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Legge regionale 14 settembre 1979, n. 75 (BUR n. 46/1979)

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, concernente norme per l'attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7

Legge regionale 14 settembre 1979, n. 75 (BUR n. 46/1979) (Abrogata)

MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1979, n. 39 , CONCERNENTE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, E 29 NOVEMBRE 1977, N. 891, IN MATERIA DI ASILI-NIDO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 , e della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , operata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1979, n. 75 (BUR n. 46/1979) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1979, n. 39 , CONCERNENTE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, E 29 NOVEMBRE 1977, N. 891, IN MATERIA DI ASILI - NIDO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7 .


Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 , è sostituito dal seguente:
“Sono parimenti dichiarati decaduti dai contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e successive modificazioni gli enti che, già in possesso del progetto approvato, non abbiano iniziato i lavori entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO