crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 (BUR n. 46/1979)

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18

Legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 (BUR n. 46/1979) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 (BUR n. 46/1979) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 .


Art. 1 - Soggetti beneficiari e tipi di contributo
Allo scopo di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato commerciale attraverso le forme di associazionismo economico fra piccoli e medi esercenti il commercio e lo sviluppo della cooperazione di consumo nonchè di promuovere l' attuazione delle finalità previste dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, 19 maggio 1976, n. 398, la Regione è autorizzata a:
1. concorrere alla formazione e allo sviluppo di Cooperative e di Consorzi di garanzia - costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o ambulante, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, nonchè tra Cooperative di consumo, al fine di fornire garanzie per agevolare la concessione ai propri soci e aderenti di crediti bancari per l'acquisizione, in qualsiasi forma, il rinnovo e la trasformazione dei locali e delle attrezzature adibite o da adibire all'attività commerciale e per l'acquisizione delle scorte - nelle seguenti forme:
a) contributo straordinario per l' integrazione del patrimonio sociale o del fondo consortile;
b) contributo in conto quote sociali o consortili;
2. concedere contributi in conto capitale a favore di:
a) operatori commerciali che abbiano ottenuto finanziamenti garantiti in tutto o in parte dalle Cooperative o dai Consorzi di garanzia;
b) forme di associazionismo economico tra operatori commerciali in fase di vendita o in fase di acquisto dei prodotti;
c) Cooperative di consumo.
I contributi in conto capitale sono cumulabili con le agevolazioni previste da atti legislativi statali soltanto per la parte del programma o della spesa non ammessa a godere delle agevolazioni stesse.
Art. 2 - Requisiti delle Cooperative e dei Consorzi di garanzia
Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le Cooperative ed i Consorzi di garanzia - aventi fini di mutualità tra gli aderenti - con sede nel territorio della Regione, composti da almeno 50 soci appartenenti ad una o più delle categorie indicate all'articolo precedente e regolati da uno Statuto che stabilisca, tra l'altro, che:
a) le prestazioni di garanzia vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) il socio viene esonerato dal pagamento a favore della Cooperativa o del Consorzio di qualsiasi diritto o provvigione commisurato all'importo del prestito ottenuto con la garanzia della Cooperativa o del Consorzio stessi;
c) alla Giunta regionale devono essere comunicati, in caso di liquidazione della Cooperativa o del Consorzio, i motivi e le cause dello scioglimento e ad essa deve essere attribuita, altresì , la facoltà di disporre la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili - ove ne sia ammessa la restituzione - in misura non superiore all'importo versato; non dovrà essere prevista, comunque, la restituzione di contributi ed erogazioni a fondo perduto;
d) eventuali modifiche allo Statuto debbono essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale decide sulle proposte di modifica, di cui alla lett. d) del comma precedente, entro centoventi giorni dalla trasmissione; trascorso detto termine le modifiche si intendono approvate.
Lo Statuto delle Cooperative di garanzia deve inoltre prevedere l'attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di nominare un componente del collegio sindacale e un componente dell'eventuale collegio dei probiviri che fungeranno da presidenti dei rispettivi organi.
La stessa norma vale per i Consorzi di garanzia il cui Statuto preveda la costituzione del collegio sindacale; qualora la presenza di detto organo non sia prevista, spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento dei Consorzi.
Possono presentare domanda di contributo anche Cooperative e Consorzi il cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle finalità indicate all'art. 1 e ai requisiti di cui al presente articolo, purchè lo Statuto venga adeguato entro centoventi giorni dall'adozione della deliberazione che concede il contributo, pena decadenza dello stesso.
Per l'anno 1979 l'adeguamento dello Statuto deve essere effettuato entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Hanno, inoltre, titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge i Consorzi o le Cooperative di garanzia di secondo grado composti da almeno nove cooperative di consumo, aventi i requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3 - Contributo straordinario
In sede di piano di riparto, di cui al successivo art. 14, la somma destinata al contributo straordinario per l'integrazione del patrimonio sociale o del fondo consortile, di cui all'art. 1, verrà ripartita tra le Cooperative e i Consorzi secondo il seguente criterio:
a) per un terzo in proporzione diretta al numero dei soci della Cooperativa o del Consorzio alla data di presentazione della domanda;
b) per un terzo in proporzione diretta all'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'esercizio relativo all'anno precedente a quello della presentazione delle domande;
c) per un terzo in proporzione diretta al capitale sociale versato o al fondo consortile costituito dai soci ed esistente alla data di presentazione della domanda.
Il contributo straordinario per ciascuna Cooperativa e ciascun Consorzio non potrà essere superiore a L. 15 milioni.
Art. 4 - Contributo in conto quote sociali e consortili
Il contributo in conto quote sociali o consortili, di cui all'art. 1, potrà essere concesso annualmente alle Cooperative e ai Consorzi di garanzia in misura pari alla quota di capitale sociale versato dai soci o alla quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.
A partire dal 1980 la Regione potrà corrispondere annualmente alle Cooperative e ai Consorzi di garanzia già ammessi a contributo un contributo ulteriore sino ad un massimo di tre volte l'importo delle quote di capitale sociale o del fondo consortile versate da nuovi soci. Tale contributo non potrà comunque essere superiore a tre volte la differenza tra l'entità del capitale sociale versato dai soci, o del fondo consortile costituito dai soci stessi, presa a base per la concessione del contributo per l' anno precedente, e il capitale sociale o il fondo consortile risultante versato o costituito dai soci alla data di presentazione della nuova domanda.
Art. 5 - Domande di contributo
Le domande per la concessione dei contributi previsti ai precedenti articoli devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Per l'anno 1979 la domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla Cooperativa o dal Consorzio di garanzia e sui suoi programmi di interventi;
b) copia dello Statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e depositato a norma di legge, nel caso la Cooperativa o il Consorzio abbia operato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale o del fondo consortile versate.
Art. 6 - Contributi in conto capitale per aderenti alle Cooperative e ai Consorzi di garanzia
La Regione è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva, per programmi finanziati totalmente o parzialmente con la garanzia delle Cooperative o dei Consorzi di garanzia:
a) agli esercenti il commercio al dettaglio e agli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, in numero non inferiore a cinque, in qualsiasi forma si associno o si siano associati in data non anteriore a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per la gestione in comune di un punto di vendita al dettaglio o di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
b) ai gruppi di acquisto e loro consorzi - legalmente costituiti in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si costituiscano successivamente, tra esercenti il commercio al dettaglio o tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o congiuntamente tra operatori delle due categorie, eventualmente anche con la partecipazione di produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale e di operatori turistici, nonchè tra Cooperative di consumo - aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
c) ai centri operativi aderenti alle unioni volontarie - formati da piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si formino successivamente - aventi quale attività primaria l' acquisto di merci per conto delle imprese associate.
Sono compresi tra i soggetti di cui alle lett. b) e c) anche quelli, dotati delle caratteristiche ivi indicate, che, costituitisi o formatisi in data anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano avuto, a partire da sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, un incremento non inferiore al 20 per cento del numero degli aderenti.
Art. 7 - Contributi in conto capitale per le Cooperative di consumo
La Regione è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva alle Cooperative di consumo e loro consorzi già operanti che procedano alla ristrutturazione della propria rete di vendita e alle Cooperative di consumo e loro consorzi già costituiti o di futura costituzione che procedano a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione.
Art. 8 - Programmi finanziabili
Ai soggetti, di cui agli artt. 6 e 7, i contributi possono essere concessi per i programmi di investimento che abbiano ad oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, nonchè l'acquisizione in qualsiasi forma dell'area;
b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali, ivi comprendendo i mezzi di trasporto ad uso interno o esterno.
Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento, entro il limite massimo:
1) del 25 per cento dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione dei programmi che comprendano l'acquisto o la costruzione dei locali per l'attività commerciale;
2) del 50 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.
Per i soggetti, di cui all'art. 6, lett. b) e c) e per i consorzi tra Cooperative di consumo di cui all'art. 7, costituiti per l'acquisto in comune delle merci, sono finanziabili i programmi relativi alle attività comuni e non quelle interessanti ciascuna singola impresa aderente.
Per ciascun programma, di cui al presente articolo, non potrà essere comunque concesso un contributo superiore a lire 50 milioni.
Art. 9 - Requisiti dei soggetti beneficiari
Per i soggetti, di cui all'art. 6, lett. a) l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni della Cassa Mutua dei commercianti, ai sensi di legge;
b) siano iscritti al Registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
c) abbiano esercitato l'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande, quali titolari di piccole e medie imprese, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Per i soggetti, di cui all'art. 6, lett. b) e c), escluse le Cooperative di consumo, l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che gli aderenti alle diverse forme di commercio associato, in numero non inferiore a venti, siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, lett. a) e b) se esercenti attività soggette alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, 19 maggio 1976, n. 398, dell'iscrizione agli albi o registri previsti dalle relative discipline, nonchè alle eventuali Casse Mutue, nel caso di attività diverse dalle precedenti.
Le Cooperative di consumo possono essere ammesse a contributo se in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale di vendita al pubblico e iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.
Art. 10 - Requisiti per i programmi
La concessione dei contributi per i soggetti, di cui all'art. 6, lett. a), è subordinata alla condizione che l'attuazione della forma associativa comporti la revoca delle autorizzazioni o delle licenze relative ai preesistenti esercizi, o il trasferimento delle attività , con utilizzazione delle licenze o autorizzazioni esistenti, in un unico locale e conseguente disattivazione degli esercizi preesistenti.
La concessione di contributi per i programmi, di cui all'art. 8 della presente legge, è subordinata alla congruenza dei programmi stessi alle previsioni dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita previsti agli artt. 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o dei piani di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonchè alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Fino a quando non saranno approvati i piani, di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 14 ottobre 1974, n. 524, il requisito richiesto al secondo comma del presente articolo è sostituito dal parere delle Commissioni comunali previste dalle leggi citate.
In deroga a quanto disposto dai due commi precedenti, possono beneficiare dei contributi i programmi per cui sia stato concesso il nulla - osta della Giunta regionale in base all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Art. 11 - Criteri di priorità per i contributi in conto capitale
Costituisce criterio di priorità per l'ammissione a contributo un più elevato numero di esercenti che si associano ai sensi dell'art. 6, lett. a), o un più elevato numero di aderenti per i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 o per i consorzi tra Cooperative di consumo.
Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 6, l'ordine con il quale gli stessi sono elencati nell'articolo medesimo costituisce criterio di priorità.
Costituisce inoltre ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) che il programma proposto comporti l'apertura del nuovo esercizio in zone considerate preferenziali dai piani comunali previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 14 ottobre 1974, n. 524, e la chiusura di esercizi in zone caratterizzate da saturazione commerciale;
b) che il programma proposto comporti l'ampliamento degli esercizi esistenti e la trasformazione non marginale delle tecniche gestionali e di vendita in coerenza con le prescrizioni contenute nei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in materia di superfici minime;
c) che il programma proposto comporti la chiusura di esercizi aventi una superficie di vendita inferiore a quella minima prescritta dai piani comunali, indicati alla lett. a) del presente comma, per il settore merceologico o la categoria di appartenenza;
d) che l'esercizio per il quale si chiede il contributo ponga in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti dal DM 30 agosto 1971, con le precisazioni contenute nel DM 14 gennaio 1972, e successive modificazioni e integrazioni;
e) che l'esercizio per il quale è richiesto il contributo aderisca a forme di commercio associato legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali, o a gruppi di acquisto o a unioni volontarie o a consorzi tra cooperative di consumo;
f) per i soggetti, di cui all'art. 6, lett. b) e c), che le imprese aderenti pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti dal DM 30 agosto 1971, e che siano ubicate in zone considerate quali preferenziali dai piani indicati alla lett. a) del presente articolo;
g) per i soggetti, di cui all'art. 6, lett. b) e c), che, oltre alla attività primaria di acquisto, svolgano a favore delle imprese associate anche attività complementari di consulenza, assistenza e di promozione;
h) per i soggetti, di cui all'art. 6, lett. b) e c), che tra le imprese aderenti vi siano anche produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale.
Art. 12 - Modalità per la presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi, di cui agli artt. 6 e 7, debbono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale - direttamente per i soggetti indicati all'art. 7; per il tramite della Cooperativa e del Consorzio di garanzia che ha prestato la propria fidejussione per i soggetti indicati all'art. 6 - e debbono essere corredate:
a) dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
b) da una planimetria dell'esercizio, con indicati i locali e le superfici destinati alla vendita, al deposito e alle attività complementari;
c) da planimetrie indicanti le aree destinate a parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e le merci;
d) da una relazione sull'attività dell'esercizio;
e) da un preventivo di spesa e da un piano di finanziamento;
f) da ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;
g) da una certificazione, rilasciata dal Sindaco del Comune il cui territorio è interessato dall'iniziativa, sulla congruenza della struttura commerciale per la quale è richiesto il contributo agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti e ai piani previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 14 ottobre 1974, n. 524; nel caso detti strumenti non siano stati ancora approvati dovrà essere allegato il parere, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della presente legge;
h) da un motivato parere sull'iniziativa da parte del Sindaco del Comune nel cui territorio è localizzata o si localizzerà la struttura commerciale per la quale è richiesto il contributo.
I richiedenti, di cui all'art. 6, lett. a), devono inoltre allegare la documentazione sulla sede, la superficie di vendita e i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari, destinati alla chiusura secondo le modalità previste al primo comma dell'art. 10.
I richiedenti, di cui all'art. 6, lett. b) e c), devono altresì allegare una documentazione sulla sede, la superficie di vendita ed i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti, nonchè sull'incremento del numero dei soci nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.
Le Cooperative di consumo devono inoltre allegare copia dello Statuto.
Nel caso i richiedenti siano beneficiari di agevolazioni derivanti da altri atti legislativi dovranno indicarlo nella domanda, precisando altresì le modalità di concessione e la misura delle agevolazioni stesse.
Per l'anno 1979 le domande dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
Art. 13 - Ulteriori soggetti beneficiari
Una volta ammessi a contributo, totalmente o parzialmente, i soggetti di cui agli articoli precedenti, possono essere ammesse a contributo anche iniziative presentate da soggetti indicati all'art. 6 non aderenti alle Cooperative o ai Consorzi di garanzia, purchè i soggetti stessi siano in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 6 e dall'art. 9, e i programmi abbiano i requisiti fissati agli artt. 8 e 10.
Una volta ammessi a contributo, totalmente o parzialmente, i soggetti indicati agli articoli precedenti e le iniziative previste al comma precedente, possono essere ammessi a contributo anche programmi - presentati da aderenti alle Cooperative o ai Consorzi di garanzia in possesso dei requisiti di cui all' art. 9 o da Cooperative di consumo - compresi tra quelli elencati di seguito:
1) programmi che comportino l' allestimento di unità di vendita operanti nel campo dei generi di largo e generale consumo con assortimenti despecializzati e con moderne tecniche di gestione e di vendita, alternativamente:
a) presentati da aderenti a organizzazioni a base associativa quali definite alle lett. b) e c) dell'art. 6;
b) che prevedano la creazione di centri commerciali in coerenza con specifiche indicazioni urbanistiche;
c) che prevedano il trasferimento di esercizi da zone caratterizzate da saturazione commerciale a zone considerate quali preferenziali dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 14 ottobre 1971, n. 524;
d) che contribuiscano all'attuazione di programmi di risanamento dei centri storici o di ristrutturazione di zone di addensamento commerciale consolidate;
2) programmi che alternativamente:
a) per le attività di vendita al dettaglio con sede fissa, comportino l'ampliamento degli esercizi esistenti e la trasformazione non marginale delle tecniche gestionali e di vendita in coerenza con le prescrizioni contenute nei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in materia di superfici minime o il trasferimento di esercizi da zone caratterizzate da saturazione commerciale a zone considerate quali preferenziali dei piani citati;
b) per le attività di vendita mobili, riguardino investimenti destinati a coprire i costi che il singolo operatore deve sostenere in occasione di operazioni di trasformazione dei mercati per gli ambulanti in mercati dotati di attrezzature fisse;
c) per i pubblici esercizi, si propongano di migliorare il servizio sotto il profilo igienico - sanitario sia volontariamente, sia per adeguarlo alle prescrizioni in materia o che tendano a dotare l'esercizio di impianti di interesse ecologico, quali impianti di depurazione dei fumi, di isolamento sonoro o simili;
3) programmi che alternativamente:
a) per le attività di vendita al dettaglio, comportino significativi miglioramenti nelle modalità di conservazione delle derrate alimentari sotto il profilo igienicosanitario;
b) per le attività di vendita ambulante, concernano l'acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto e l'esposizione delle merci, con priorità per quelli relativi al settore alimentare;
c) per i pubblici esercizi, siano finalizzati all'allestimento di servizi per la ristorazione a prezzi economici in zone ad alta densità di occupazione, verso le quali convergano intensi movimenti pendolari.
L'ordine di elencazione dei programmi indicati al comma precedente costituisce ordine di priorità per la concessione di contributi.
Sono applicabili i criteri di priorità fissati all'art. 11 in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza con i requisiti per l'ammissibilità al contributo.
La misura del contributo e le iniziative finanziabili per i soggetti previsti dal presente articolo sono quelli fissati agli artt. 6 e 8, con il limite massimo di 50 milioni per i soggetti indicati al primo comma, di 15 per i soggetti di cui al secondo comma.
Le domande di contributo debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, direttamente dagli interessati per le iniziative indicate al primo comma e per le Cooperative di consumo non aderenti a Cooperative o Consorzi di garanzia, per il tramite di una Cooperativa o di un Consorzio di garanzia per quelle di cui al secondo comma del presente articolo.
Per l'anno 1979 le domande debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 12 e da quella necessaria per dimostrare l' ammissibilità a contributo ai sensi del presente articolo.
Art. 14 - Concessione ed erogazione dei contributi
Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione di contributi, sulla base di un piano di riparto dei fondi in relazione alle domande pervenute.
Per l'anno 1979 la deliberazione verrà assunta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il piano di riparto verrà definito previa suddivisione dello stanziamento tra le diverse categorie di soggetti beneficiari previsti dalla presente legge.
Detta suddivisione verrà effettuata sulla base delle domande presentate e dei programmi proposti, in modo da favorire la diffusione delle iniziative maggiormente capaci di contribuire alla razionalizzazione della rete di vendita e da assicurare comunque alle diverse categorie di soggetti una equilibrata possibilità di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.
I criteri di priorità fissati all'art. 11 e 13 trovano applicazione all'interno di ciascuna parte in cui lo stanziamento verrà suddiviso in base al secondo comma del presente articolo.
In sede di concessione dei contributi la Giunta regionale potrà determinare le condizioni alle quali è subordinata l' erogazione ed i termini relativi alla realizzazione dei programmi.
I contributi previsti a favore delle Cooperative e dei Consorzi di garanzia sono in particolare subordinati all'adeguamento dello Statuto alle finalità e ai contenuti fissati agli artt. 1 e 2.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini della deliberazione di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della Giunta regionale.
I contributi sono commisurati alle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente; il Sindaco accerta la realizzazione del programma e le spese sostenute.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per l' acquisizione dei beni o la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata, a meno che il contributo erogabile - secondo criteri stabiliti nel piano di riparto di cui al primo comma del presente articolo - sulla base della spesa effettiva non sia comunque superiore al limite massimo fissato agli artt. 8 e 13; in tal caso il contributo rimane invariato.
Le domande presentate entro i termini stabiliti per ciascun anno si intendono valide anche ai fini della formazione dei piani di riparto per gli anni successivi nel caso i richiedenti non abbiano ottenuto i contributi nell'anno di presentazione o li abbiano ottenuti per stralci o in misura inferiore a quella fissata.
Art. 15
Lo stanziamento di spesa per ogni singolo esercizio viene destinato fino ad un massimo del 60 per cento per gli interventi di cui agli artt. 3 e 4.
Art. 16
Per il quinquennio 1979- 1983 viene fissata la spesa massima per gli interventi, di cui alla presente legge, in L. 3.050 milioni.
Alla copertura di tale spesa si provvede:
a) per l'esercizio 1979 mediante riduzione di L. 650 milioni del cap. 196219760 “Fondo globale spese investimenti ulteriori programmi di sviluppo” (Partita: “Associazionismo tra piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e altri interventi per la razionalizzazione delle attività commerciali”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;
b) per gli esercizi successivi mediante utilizzazione degli stanziamenti di cui al Titolo IV della spesa del bilancio pluriennale 1979- 1981.
Art. 17
Per l'esercizio 1979 la spesa è fissata in L. 650 milioni.
Per gli esercizi successivi lo stanziamento di spesa verrà fissato con legge di bilancio.
Art. 18
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
In diminuzione
Competenza
Cassa
cap. 196219760
L. 650.000.000

Fondo finale di cassa

L. 650.000.000

L. 650.000.000
L. 650.000.000
In aumento


Cap. 034003300 “Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 650.000.000
L. 650.000.000
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO