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Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 8 (BUR n. 6/1979)

Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, orario di servizio e mensa al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.)

Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 8 (BUR n. 6/1979) (Abrogata)

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA, ORARIO DI SERVIZIO E MENSA AL PERSONALE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (ESAV).

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 febbraio 1979, n. 8 (BUR n. 6/1979)

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA, ORARIO DI SERVIZIO E MENSA AL PERSONALE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.).


Art. 1
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto – E.S.A.V. - è iscritto alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti locali- C.P.D.E.L. - con decorrenza dalla data di assegnazione alla gestione regionale.
Ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza per malattia il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto- E.S.A.V. - è iscritto all'Istituto Nazionale di Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali – I.N.A.D.E.L. -.
Per i dipendenti dell'E.S.A.V., provenienti dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie e dall'Ente Delta Padano, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è fatto salvo il diritto di optare per la prosecuzione del trattamento di quiescenza e di previdenza già in essere presso i rispettivi Enti di provenienza.
L'opzione può essere esercitata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nell'ipotesi di trasferimento di cui all'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , il personale dell'E.S.A.V. conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo.
Art. 2 - Orario di servizio e riposo settimanale
L'orario di servizio è di 37 ore e 30 minuti settimanali; la distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.V., sentiti i rappresentanti sindacali del personale.
L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, numero 260 e successive modificazioni.
Art. 3 - Istituzione del servizio mensa
E' esteso al personale dell'E.S.A.V. il servizio mensa disposto per il personale della Regione, con gli stessi criteri e limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17 . L'onere relativo, per la parte non dovuta dai singoli dipendenti, farà carico al bilancio di spesa dell'E.S.A.V.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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